Ordinanza concernente la sorveglianza dell’importazione di determinati beni industriali

946.201.1Federal Council Ordinance12 set 2002

dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 della legge del 25 giugno 19821sulle misure economiche esterne,

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

L’importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera2è soggetta all’obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l’evoluzione dei flussi commerciali.

Art. 2 Obbligo di autorizzazione
  1. L’ufficio doganale può sdoganare merci soggette all’obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un’autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 5.
  2. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3determina le merci la cui importazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione.
  3. Esso può esentare i piccoli invii dall’obbligo di autorizzazione.
Art. 3 Procedura di autorizzazione
  1. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.
  2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
  3. Esso rilascia l’autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L’autorizzazione è gratuita.
  4. L’autorizzazione è valida quattro mesi.
Art. 4 Domanda di importazione
  1. Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni:
    1. nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;
    2. nome e indirizzo completo dell’esportatore;
    3. Paese di origine della merce;
    4. Paese di provenienza;
    5. numero o quantità;
    6. designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;
    7. peso netto;
    8. valore franco confine della merce non sdoganata;
    9. data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.
  2. Il DEFR può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell’ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.
Art. 5 Limiti di tolleranza

Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.

Art. 6 Esecuzione

L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4è incaricata dell’esecuzione alla frontiera.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.

Footnotes

  1. RS 946.201

  2. RS 632.10 ,All.

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

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