Regolamento della Commissione federale dei consumi

944.1Federal Council Ordinance15 feb 1966

del 1° febbraio 1966 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della decisione del 26 febbraio 1965,

decreta:

Art. 1 Competenze
  1. La Commissione federale dei consumi (detta qui di seguito «Commissione») costituisce l’organo consultivo del Consiglio federale e dei Dipartimenti per ogni questione, loro sottoposta, circa la politica applicabile nell’ambito dei consumi. Essa può parimente presentare, di propria iniziativa, le raccomandazioni pertinenti.
  2. La Commissione può promuovere, d’intesa con le cerchie economiche interessate, la ricerca e l’applicazione di soluzioni dei problemi attenenti ai consumi.
Art. 2 Convocazione
  1. La Commissione è convocata dal presidente. Qualora cinque membri lo esigano, essa dev’essere adunata entro un termine di venti giorni.
  2. La convocazione, l’ordine del giorno e la documentazione devono, di massima, essere spediti ai membri almeno una settimana innanzi l’adunata.
Art. 3 Votazioni
  1. La Commissione decide in seduta plenaria. Per essere valide, le decisioni vanno prese quando almeno la metà dei membri sono presenti.
  2. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Dandosi parità, è determinante il voto presidenziale.
  3. In casi urgenti, oppure ove trattisi di questioni di lieve importanza, i membri possono pronunciarsi per iscritto.
Art. 4 Sottocommissioni

Al fine di semplificare i lavori durante le sedute plenarie, il presidente può designare sottocommissioni permanenti o ad hoc per lo studio di determinati aspetti dei problemi. I membri, che non fanno parte delle sottocommissioni, devono essere informati circa gli oggetti trattati da quest’ultime.

Art. 5 Periti

La Commissione può, per l’esame di determinati oggetti o problemi, far capo a funzionari dei competenti servizi amministrativi, ad esperti neutri, o a rappresentanti delle cerchie economiche interessate.

Art. 6 Rapporti con il Consiglio federale

I rapporti con il Consiglio federale sono curati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1.

Art. 7 Segreteria

I lavori di segreteria spettano all’Ufficio federale dei consumi.

Art. 8 Segreto d’ufficio
  1. I commissari, gli esperti e i rappresentanti delle cerchie economiche sono tenuti al segreto d’ufficio, conformemente all’articolo 320 del Codice penale svizzero2.
  2. Essi devono osservare il segreto d’ufficio, segnatamente riguardo allo svolgimento delle deliberazioni, al tenore delle proposte e delle dichiarazioni come anche ai nomi dei proponenti, alle votazioni, ai processi verbali e ai rapporti amministrativi.
  3. Essi devono informare le cerchie che rappresentano, prima di pronunciarsi sulle diverse questioni.
Art. 9 Indennità
  1. I commissari e gli esperti neutri sono rimunerati conformemente all’ordinanza del 25 gennaio 19523concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.
  2. I conti della Commissione sono tenuti dalla Segreteria generale del DEFR.
Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1966.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gennaio 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 311.0

  3. [RU 1952 78, 1957 875, 1970 1932.RU 1973 1559art. 12 cpv. 1]. Vedi ora gli art. 8l e ss dell’O del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1 ).