944.1
Regolamento della Commissione federale dei consumi
del 1° febbraio 1966 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione della decisione del 26 febbraio 1965,
decreta:
Art. 1 Competenze
- La Commissione federale dei consumi (detta qui di seguito «Commissione») costituisce l’organo consultivo del Consiglio federale e dei Dipartimenti per ogni questione, loro sottoposta, circa la politica applicabile nell’ambito dei consumi. Essa può parimente presentare, di propria iniziativa, le raccomandazioni pertinenti.
- La Commissione può promuovere, d’intesa con le cerchie economiche interessate, la ricerca e l’applicazione di soluzioni dei problemi attenenti ai consumi.
Art. 2 Convocazione
- La Commissione è convocata dal presidente. Qualora cinque membri lo esigano, essa dev’essere adunata entro un termine di venti giorni.
- La convocazione, l’ordine del giorno e la documentazione devono, di massima, essere spediti ai membri almeno una settimana innanzi l’adunata.
Art. 3 Votazioni
- La Commissione decide in seduta plenaria. Per essere valide, le decisioni vanno prese quando almeno la metà dei membri sono presenti.
- Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Dandosi parità, è determinante il voto presidenziale.
- In casi urgenti, oppure ove trattisi di questioni di lieve importanza, i membri possono pronunciarsi per iscritto.
Art. 4 Sottocommissioni
Al fine di semplificare i lavori durante le sedute plenarie, il presidente può designare sottocommissioni permanenti o ad hoc per lo studio di determinati aspetti dei problemi. I membri, che non fanno parte delle sottocommissioni, devono essere informati circa gli oggetti trattati da quest’ultime.
Art. 5 Periti
La Commissione può, per l’esame di determinati oggetti o problemi, far capo a funzionari dei competenti servizi amministrativi, ad esperti neutri, o a rappresentanti delle cerchie economiche interessate.
Art. 6 Rapporti con il Consiglio federale
I rapporti con il Consiglio federale sono curati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Art. 7 Segreteria
I lavori di segreteria spettano all’Ufficio federale dei consumi.
Art. 8 Segreto d’ufficio
- I commissari, gli esperti e i rappresentanti delle cerchie economiche sono tenuti al segreto d’ufficio, conformemente all’articolo 320 del Codice penale svizzero.
- Essi devono osservare il segreto d’ufficio, segnatamente riguardo allo svolgimento delle deliberazioni, al tenore delle proposte e delle dichiarazioni come anche ai nomi dei proponenti, alle votazioni, ai processi verbali e ai rapporti amministrativi.
- Essi devono informare le cerchie che rappresentano, prima di pronunciarsi sulle diverse questioni.
Art. 9 Indennità
- I commissari e gli esperti neutri sono rimunerati conformemente all’ordinanza del 25 gennaio 1952concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.
- I conti della Commissione sono tenuti dalla Segreteria generale del DEFR.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1966.