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942.31•Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo
942.31Federal Council Ordinance1 gen 1999
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull’agricoltura1,
ordina:
Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del mercato i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.
I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell’ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di monitoraggio del mercato4.
Il servizio di monitoraggio del mercato informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
RS 910.1 ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3407). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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