Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

942.31Federal Council Ordinance1 gen 1999

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull’agricoltura1,

ordina:

Art. 1 Monitoraggio del mercato
  1. L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato in relazione alla filiera agroalimentare. A tal fine dispone di un servizio di monitoraggio del mercato.
  2. Il servizio di monitoraggio del mercato rileva periodicamente il livello dei prezzi di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati a diversi stadi di trasformazione e smercio.
  3. Può inoltre rilevare periodicamente il livello dei prezzi di mezzi di produzione a diversi stadi di trasformazione e smercio.
Art. 2 Merci che sottostanno al monitoraggio del mercato
  1. Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:
    1. carne, prodotti di carne e insaccati;
    2. latte e latticini;
    3. uova e pollame;
    4. prodotti della campicoltura e loro prodotti trasformati;
    5. frutta e verdura e loro prodotti trasformati;
    6. 2 mezzi di produzione agricoli.
  2. Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati.3
Art. 2a Collaborazione degli operatori del mercato

Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del mercato i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.

Art. 3 Collaborazione di altri servizi

I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell’ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di monitoraggio del mercato4.

Art. 4 Informazione del pubblico

Il servizio di monitoraggio del mercato informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Footnotes

  1. RS 910.1

  2. Introdotta dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3407).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471).

  4. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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