941.311
(Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)
dell’8 maggio 1934 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 59 della legge federale del 20 giugno 1933sul controllo del
commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (detta qui di seguito «legge»),
ordina:
Capo primo: Organizzazione
I. Consiglio federale
Art. 1
Il Consiglio federale è autorità superiore in tutte le questioni relative al controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Gli tocca, particolarmente:
- nominare i funzionari dell’Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi (detto qui di seguito: «Ufficio centrale») conformemente all’articolo 4 del regolamento dei funzionari I del 24 ottobre 1930.
- approvare i rapporti del Dipartimento federale delle finanze;
- dare istruzioni al Dipartimento federale delle finanze, in quanto quest’ultimo non abbia da decidere esso stesso in base alla legge;
- .
- .
II. Dipartimento federale delle finanze e delle dogane
Art. 2
Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato della direzione immediata degli affari. Esso ha, particolarmente, il compito:
- di presentare al Consiglio federale dei pareri, di fargli delle proposte e di eseguire le sue decisioni;
- di sorvegliare la gestione dell’Ufficio centrale;
- di presentare dei rapporti al Consiglio federale;
- di decidere circa l’istituzione di uffici federali di controllo e di fissare la partecipazione dei ceti economici interessati alle spese d’impianto e d’esercizio di questi uffici (art. 6);
- di consentire l’istituzione di uffici di controllo da parte dei Cantoni, dei Comuni o di associazioni (art. 7);
- di decidere circa la soppressione di uffici cantonali o federali di controllo (art. 9);
- di ricevere i rapporti dell’Ufficio centrale e di dargli le istruzioni necessarie (art. 4 lett. a);
- di approvare i conti concernenti le tasse spettanti alla Cassa federale (art. 4 lett. n);
- di nominare i funzionari dell’Ufficio centrale conformemente all’articolo 4 del regolamento dei funzionari I del 24 ottobre 1930.
III. Ufficio centrale di controllo
1. Organizzazione
Art. 3
L’ufficio centrale di controllo è aggregato alla Direzione generale delle dogane. ….
2. Attribuzioni
Art. 4
L’ufficio centrale regola tutti gli affari risultanti dalla sorveglianza del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Esso è, particolarmente, incaricato:
- di fare delle proposte al Dipartimento federale delle finanze di presentargli dei rapporti e di applicare le sue istruzioni;
- di sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio (art. 18, 19, 33 e 34) e d’approvare i preventivi e i conti annuali degli uffici di controllo (art. 19 cpv. 3);
- registrare i marchi d’artefice (art. 69–75);
d.sorvegliare il controllo e la marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici (art. 81–123);
e. regolare e sorvegliare gli esami per il conseguimento del diploma di saggiatore nonché rilasciare e ritirare questi diplomi (art. 22 e 25);
f. di rilasciare e di ritirare le autorizzazioni di esercitare la professione di saggiatore del commercio (autorizzazione di esercitare la professione) come pure le autorizzazioni complementari per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari secondo l’articolo 42bisdella legge (autorizzazione complementare) (art. 29, 29a , 29e e 34);
g. di rilasciare e di ritirare le patenti di fonditore (art. 165, 166a e 166b );
h. di sorvegliare il saggio dei prodotti della fusione (art. 173 a 178);
i. di registrare e conservare i documenti e la corrispondenza inviati dagli uffici di controllo, dai saggiatori del commercio e dai titolari di patenti di fonditore;
k. fornire i nuovi marchi ufficiali e distruggere quelli diventati inservibili (art. 113 e 114);
l. sorvegliare il mercato interno (art. 15 cpv. 2);
m. decidere i ricorsicontro provvedimenti degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;
n. tenere i conti relativi alle tasse spettanti alla Cassa federale;
o. di rilasciare e di ritirare la patente di acquirente per le materie da fondere (art. 172a e 172c ).
Art. 5
IV. Uffici di controllo
1. Organizzazione
a. Istituzione
aa. Uffici federali
Art. 6
- Saranno istituiti degli uffici federali di controllo quando lo richiedano gli interessi economici del Paese, particolarmente là dove non si riesca a creare un ufficio cantonale. Un ufficio federale può essere istituito per il territorio di più Cantoni, o il suo campo d’attività può comprendere parti di diversi Cantoni. L’apertura d’un ufficio di controllo avviene in virtù di una risoluzione del Dipartimento federale delle finanze.
- Prima d’aprire un siffatto ufficio si consulteranno i Governi cantonali, come pure le associazioni economiche interessate, facendo loro conoscere esattamente le prestazioni finanziarie che potranno essere loro domandate. Il Dipartimento può esigere delle garanzie per queste prestazioni.
- Il Dipartimento determina l’organizzazione degli uffici federali di controllo. I funzionari e i saggiatori sono funzionari dell’Amministrazione doganale e sono soggetti alle sue prescrizioni di servizio.
bb. Uffici cantonali
Art. 7
- Per uffici cantonali di controllo s’intendono gli uffici istituiti da un Cantone o, col suo consenso, dai Comuni o dalle associazioni economiche interessate. Quando un Cantone autorizza un Comune o un’associazione economica a istituire un ufficio di controllo, esso ha l’obbligo di sorvegliarne la gestione generale. Solo l’Ufficio centrale è competente a sorvegliare l’attività tecnica degli uffici di controllo e dare istruzioni per ciò che concerne l’esecuzione della legge e de’suoi regolamenti.
- Prima dell’istituzione d’un ufficio di controllo, un progetto di statuto organico dell’ufficio dev’essere sottoposto al Dipartimento federale delle finanze pel tramite del Governo cantonale interessato. Se l’ufficio non è istituito dal Cantone stesso, s’indicherà come s’intendono assicurare i mezzi necessari al suo esercizio. Il Cantone costituisce una commissione di vigilanza per ogni ufficio. In ciascuna di queste commissioni sarà riservato un seggio a un rappresentante dell’Ufficio centrale.
- L’ufficio di controllo non può cominciare la sua attività se non quando la sua istituzione è stata approvata dal Dipartimento.
- Le spese d’istituzione e d’esercizio degli uffici cantonali di controllo sono a carico del Cantone, del Comune o delle associazioni che li hanno istituiti. Il Cantone risponde del disavanzo d’esercizio a cui il Comune o le associazioni che hanno istituito l’ufficio non fossero in grado di sopperire.
b. Personale degli uffici di controllo
Art. 8
- Il numero e le funzioni degli agenti degli uffici federali di controllo sono determinati dal Dipartimento federale delle finanze, il quale designa, in particolare su proposta della Direzione generale delle dogane il funzionario dirigente e nomina i saggiatori ufficiali.
- Gli uffici cantonali di controllo devono avere un numero di funzionari sufficiente affinché il servizio si compia senza ritardi. L’Ufficio centrale fissa il numero necessario di saggiatori.
- I saggiatori degli uffici di controllo ai quali incombono il controllo e la marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi come pure la determinazione del titolo dei prodotti della fusione devono possedere il diploma federale di saggiatore.
- I funzionari degli uffici cantonali di controllo sono nominati conformemente alle prescrizioni del Cantone, dei Comuni o delle associazioni interessate. Queste nomine devono essere approvate dal Dipartimento federale delle finanze.
- Gli stipendi fissati per il personale degli uffici cantonali di controllo devono essere approvati dal Dipartimento federale delle finanze; altrettanto dicasi delle prescrizioni che i Cantoni, Comuni o associazioni emanano sulle cauzioni da prestare dagli agenti degli uffici ch’essi hanno costituito.
c. Soppressione di uffici di controllo
Art. 9
- I Governi cantonali e le associazioni economiche interessati vanno informati in merito all’intenzione di sopprimere un ufficio di controllo. Qualora si tratti di un ufficio di controllo cantonale, si assegna loro un termine adeguato per la liquidazione.
- Se un ufficio di controllo cantonale deve essere soppresso poiché l’impianto e la gestione non soddisfano più le prescrizioni in vigore, va assegnato prima al Cantone e ai Comuni o alle associazioni economiche interessati un termine adeguato per rimediare alle deficienze.
Art. 10 a 13
2. Competenza
a. D’attribuzione
Art. 14
- Gli uffici di controllo esercitano le loro funzioni conformemente alle prescrizioni legali e alle istruzioni dell’ufficio centrale.
- Essi eseguiscono il controllo e la marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi (art. 13 a 17 L), nonché la determinazione del titolo delle materie da fondere e dei prodotti della fusione, di cui sono incaricati da privati (art. 32 L). Le operazioni di fusione per conto di terzi non possono farsi se non col permesso speciale del Dipartimento federale delle finanze.
- L’Ufficio centrale può, in singoli casi, incaricare gli uffici di controllo di procedere a inchieste e constatazioni su infrazioni alla legge.
- L’ufficio di controllo che scopre un reato o una contravvenzione alle misure d’ordine procede provvisoriamente alle constatazioni necessarie e avverte l’Ufficio centrale mandandogli gli atti. Spetta a quest’ultimo decidere delle misure da prendere.
b. Territoriale
Art. 15
- L’Ufficio centrale limita a una certa zona l’attività degli uffici di controllo federali e cantonali. Per gli uffici cantonali questa zona non deve, di regola, oltrepassare il territorio del Cantone.
- Nella loro zona, gli uffici di controllo verificano al domicilio commerciale dei fabbricanti, fornitori e commercianti se i lavori che soggiacciono alla legge ne soddisfano i requisiti.
3. Servizio
Art. 16
- Agli uffici di controllo sono assegnati locali adatti pel servizio d’ufficio e pei lavori di laboratorio. Essi saranno inoltre provveduti degli apparecchi, utensili, materiali ed opere tecniche di cui hanno bisogno. L’ufficio centrale emanerà a questo riguardo le istruzioni necessarie.
- I marchi ufficiali affidati agli uffici di controllo saranno sempre conservati sotto chiave e si veglierà a che ne facciano uso soltanto le persone a ciò autorizzate.
- Le ore in cui i locali sono aperti al pubblico saranno fissate d’accordo coll’ufficio centrale e pubblicate.
- La durata del lavoro dei funzionari degli uffici cantonali di controllo è regolata da istruzioni del Dipartimento federale delle finanze.
4. Marchi ufficiali
Art. 17
- L’Ufficio centrale fornisce agli uffici di controllo i marchi necessari per la marchiatura dei lavori di metalli preziosi (art. 113 e 114).
- La forma e la confezione dei marchi destinati a confermare il titolo dei prodotti della fusione sono regolate dall’articolo 30.
5. Tenuta del controllo
a. Registri e libri
Art. 18
- L’ufficio di controllo tiene un registro delle sue operazioni dove sono iscritti, a mano a mano che gli giungono, i lavori presentati per il controllo, il loro trattamento e il rinvio. Ogni operazione porta un numero di controllo.
- …
- L’ufficio di controllo tiene un libro di cassa in cui iscrive le entrate e le spese.
- I registri, i libri e i moduli ufficiali adoperati dagli uffici di controllo sono allestiti dall’ufficio centrale e sono loro forniti al prezzo di costo.
b. Verificazione
Art. 19
- Ogni mese ed ogni trimestre gli uffici di controllo presenteranno all’Ufficio centrale, su modulo ufficiale, un estratto dei loro registri e libri.
- L’Ufficio centrale esamina periodicamente gli impianti, i registri e i libri degli uffici di controllo.
- Ogni anno, avanti il 1° dicembre, gli uffici cantonali di controllo presenteranno, per mezzo del Governo cantonale interessato, su modulo ufficiale, in tre esemplari, un prospetto delle entrate e delle spese previste per l’anno civile successivo e indicheranno i mezzi di cui dispongono per garantire l’esecuzione del servizio. Il prospetto è sottoposto per approvazione all’ufficio centrale. Le osservazioni di quest’ultimo sono portate a cognizione del Governo cantonale interessato, che riparerà alle deficienze rilevate.
V. Saggiatori del controllo
1. Diploma di saggiatore
a. Contenuto
Art. 20
- Potranno essere assunte come saggiatori del controllo soltanto delle persone provviste del diploma federale di saggiatore.
- Il diploma di saggiatore è rilasciato dall’Ufficio centrale a chi possiede le qualità personali richieste per questa funzione e ha superato l’esame federale.
b. Requisiti personali
Art. 21
- I candidati al diploma federale di saggiatore devono avere 20 anni compiuti e godere di una buona reputazione. La buona reputazione è provata mediante un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
- Il candidato deve aver seguito una formazione adeguata in un ufficio di controllo federale o cantonale o presso un saggiatore del commercio e inoltre deve aver frequentato i corsi centrali presso l’Ufficio centrale.
- Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le condizioni d’ammissione alla formazione e emana le prescrizioni relative al contenuto e alla durata della formazione e dei corsi centrali nonché alle condizioni degli esami.
- L’Ufficio centrale stabilisce il programma d’insegnamento e i programmi dei corsi centrali e degli esami.
c. Esami
aa. Commissione
Art. 22
- L’esame federale per saggiatori è sostenuto davanti a una commissione di tre membri. Questa si compone di un collaboratore dirigente dell’Ufficio centrale, di un perito e di un saggiatore giurato.I due ultimi membri sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di tre anni.
- La commissione d’esame si riunisce su convocazione del suo presidente.
- .
bb. Organizzazione
Art. 23
- Gli esami federali per il conseguimento del diploma di saggiatore hanno luogo, secondo la richiesta, alla data fissata dall’Ufficio centrale.
- Il candidato all’esame deve annunciarsi per iscritto all’Ufficio centrale, versando contemporaneamente la tassa d’iscrizione. Se le condizioni d’ammissione sono adempiute, l’Ufficio centrale convoca il candidato all’esame.
cc. Risultati
Art. 24
- Terminato l’esame, la commissione esaminatrice constata i risultati ottenuti e li fa conoscere all’ufficio centrale e al candidato.
- Un candidato riprovato può iscriversi per un nuovo esame. Dopo tre insuccessi, egli non sarà più ammesso a un altro esame.
d. Giuramento e rilascio del diploma
Art. 25
- Vista la raccomandazione della commissione esaminatrice, l’Ufficio centrale rilascia il diploma federale di saggiatore giurato e riceve dal candidato il giuramento o la promessa di esercizio scrupoloso delle sue funzioni.
- …
2. Doveri professionali
Art. 26
- I saggiatori del controllo devono adempiere i loro obblighi conformemente alle prescrizioni della legge, delle disposizioni esecutive e delle istruzioni speciali di servizio.
- In particolare, essi non possono determinare il titolo di prodotti della fusione se non si verificano nel caso concreto le condizioni richieste.
- Essi hanno l’obbligo di serbare il silenzio intorno a tutte le constatazioni fatte nell’esercizio della loro attività professionale o che, per loro natura, devono essere tenute segrete.
- Essi sono tenuti a denunziare immediatamente al capo dell’ufficio di controllo tutte le infrazioni alle disposizioni della legge, che avessero a scoprire nell’esercizio della loro attività professionale.
Art. 27
VI. Saggiatori del commercio
1. Definizione dell’attività
Art. 28
- I saggiatori del commercio hanno il diritto di determinare, per conto di terzi, il titolo delle materie da fondere e dei prodotti della fusione.
- I saggiatori del commercio non sono autorizzati a controllare e marchiare ufficialmente lavori di metalli preziosi.
- Per l’acquisizione di una patente di fonditore sono applicabili le prescrizioni degli articoli 165–165c .
2a. Autorizzazione di esercitare la professione
Art. 29
- L’esercizio della professione di saggiatore del commercio è subordinato a un’autorizzazione dell’Ufficio centrale. Una ditta può ottenere l’autorizzazione di esercitare la professione se occupa almeno un saggiatore giurato.
- L’autorizzazione di esercitare la professione deve essere domandata per scritto all’Ufficio centrale.
- Se le condizioni sono adempiute, l’Ufficio centrale accorda l’autorizzazione di esercitare la professione e la pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- L’Ufficio centrale tiene un registro dei titolari dell’autorizzazione di esercitare la professione e ne pubblica periodicamente il contenuto.
2b. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari
Art. 29a
- L’autorizzazione complementare deve essere domandata per scritto all’Ufficio centrale.
- Le società appartenenti a una società del gruppo che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari necessitano ciascuna di una propria autorizzazione complementare dell’Ufficio centrale.
- Per commercio a titolo professionale si intende il commercio di metalli preziosi bancari nel quadro di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.
2c. Documenti giustificativi
Art. 29b
- La domanda di autorizzazione complementare deve contenere, in particolare, le indicazioni e i documenti seguenti:
- un estratto del registro di commercio della società o un attestato di domicilio della persona fisica;
- una descrizione delle attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo;
- indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione nonché delle persone che detengono partecipazioni qualificate nel saggiatore di commercio, se queste indicazioni possono influenzare la buona reputazione e la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla legge del 10 ottobre 1997sul riciclaggio di denaro (LRD);
- le direttive interne sull’organizzazione aziendale che consentono di garantire l’osservanza degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ai sensi degli articoli 3–8 LRD;
- gli estratti del casellario giudiziale delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione nonché delle persone che detengono partecipazioni qualificate nel saggiatore di commercio.
- L’Ufficio centrale può richiedere ulteriori prove, se ciò è necessario per verificare la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD.
2d. Pubblicazione e tenuta del registro
Art. 29c
Alla pubblicazione, alla tenuta del registro e alla pubblicazione del contenuto del registro dei titolari di un’autorizzazione complementare è applicabile per analogia l’articolo 29 capoversi 3 e 4.
2e. Mutamento dei fatti
Art. 29d
- I titolari di un’autorizzazione complementare notificano senza indugio all’Ufficio centrale ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione.
- Se il mutamento è di grande importanza, prima di proseguire l’attività si deve ottenere un’autorizzazione scritta dell’Ufficio centrale.
2f. Revoca dell’autorizzazione complementare
Art. 29e
- Se il titolare di un’autorizzazione complementare non adempie più le condizioni previste nell’articolo 42bisdella legge, segnatamente perché ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza, l’Ufficio centrale gli revoca l’autorizzazione.
- L’Ufficio centrale fa conoscere, per scritto, al titolare dell’autorizzazione complementare i motivi della revoca e gli assegna un congruo termine per presentare, pure per scritto, le sue osservazioni.
- Ricevuto che abbia queste osservazioni, l’Ufficio centrale ordina le misure d’inchiesta necessarie e pronuncia la sua decisione. La decisione è comunicata per scritto al titolare dell’autorizzazione complementare.
- Se l’autorizzazione complementare è revocata, l’Ufficio centrale lo pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3. Marchi
Art. 30
- Il saggiatore del commercio deve avere un marchio ch’esso appone sui prodotti della fusione saggiati da lui (art. 173 a 176).
- Il marchio è costituito dal nome del titolare per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «saggiatore». Se il saggiatore del commercio è anche titolare di una patente di fonditore (art. 30 cpv. 1 della L), può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.
- Per la registrazione di un marchio di saggiatore o di saggiatore- fonditore, sono applicabili per analogia le prescrizioni per la registrazione di un marchio d’artefice secondo il capo 4.
- Il marchio ammesso è pubblicato, con l’autorizzazione di esercitare la professione, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
4. Obblighi professionali
Art. 31
- Il saggiatore del commercio che eseguisce le determinazioni di titolo deve osservare le prescrizioni della legge e del regolamento, come pure le istruzioni speciali dell’Ufficio centrale.
- Il saggiatore del commercio che, nell’esercizio della sua attività professionale, scopre delle infrazioni alle prescrizioni della legge deve segnalarle immediatamente all’Ufficio centrale. Se sospetta l’autore d’aver commesso un altro atto illecito, egli ne avvertirà l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria competente.
5. …
Art. 32
6. Registrazione
Art. 33
- I saggiatori del commercio devono registrare i documenti nonché i calcoli, i risultati e le osservazioni concernenti i loro saggi.
- Tali documenti devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni.
7. Responsabilità e vigilanza
Art. 34
- I saggiatori del commercio rispondono di qualsiasi danno cagionato da un loro fallo o da negligenza nell’esercizio della loro attività professionale. La Confederazione non assume alcuna responsabilità. Contro il saggiatore in fallo si dovrà intentare un’azione di risarcimento avanti ai tribunali civili competenti.
- In caso di grave mancanza, da parte di un saggiatore, ai doveri della sua carica o di constatazione della sua incapacità, l’Ufficio centrale può ritirargli l’autorizzazione di esercitare la professione. Sarà dato modo all’interessato di giustificarsi; la giustificazione è presentata per scritto e corredata delle prove necessarie. Il ritiro dell’autorizzazione è notificato all’interessato per scritto, indicandosene i motivi. Quando la decisione sia divenuta esecutoria, essa sarà pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- L’Ufficio centrale ispeziona i locali di servizio, la gestione come pure la tenuta dei registri e dei libri dei saggiatori del commercio nonché il deposito dei lavori.
a. Principio
Art. 34a
- Trattamento di dati nell’ambito della vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari
- L’Ufficio centrale tratta dati, compresi i dati personali, nell’ambito della vigilanza ai sensi dell’articolo 12 lettera bterLRDe dell’articolo 42terdella legge.
- Questi dati sono trattati per gli scopi seguenti:
- controllo degli assoggettati alla vigilanza;
- esercizio della vigilanza;
- conduzione di un procedimento;
- verifica della garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
- assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.
- L’Ufficio centrale tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza.
b. Dati trattati
Art. 34b
- I dati possono essere trattati soltanto ai fini del controllo dell’osservanza degli obblighi di diligenza.
- A tal fine l’Ufficio centrale raccoglie e tratta i dati seguenti:
a. estratti:
1. del registro di commercio,
2. del registro delle esecuzioni,
3. del registro dei fallimenti,
4. del casellario giudiziale;
b. direttive interne sull’organizzazione aziendale che consentono di garantire l’osservanza degli obblighi di diligenza ai sensi degli articoli 3–8 LRD;
c. caratteristiche identificative e documenti giustificativi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione:
1. cognome, nome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità nonché tipo e numero delle prove d’identificazione, per le persone fisiche,
2. ditta e indirizzo della sede, per le persone giuridiche;
d. caratteristiche identificative e documenti giustificativi degli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali:
1. cognome, nome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità nonché tipo e numero delle prove d’identificazione, per le persone fisiche,
2. ditta e indirizzo della sede, per le persone giuridiche;
e. documentazione su relazioni d’affari nonché transazioni che comportano rischi superiori;
f. documentazione sulle determinazioni di titolo eseguite e sulle tasse riscosse a tal fine;
g. formazione e attività professionale:
1. prove relative a formazione e formazione continua,
2. qualifiche e attività professionali,
3. luogo di lavoro e datore di lavoro;
h. documentazione sull’identificazione delle persone da cui sono stati accettati materie da fondere o prodotti della fusione;
i. registrazioni aggiuntive indicanti il momento del ricevimento della merce, il tipo e la quantità della merce accettata, la lavorazione della stessa e la liquidazione dell’affare;
j. valutazioni dei rischi specifiche delle ditte concernenti i rischi giuridici e di reputazione globali;
k. documentazione sulla selezione accurata del personale e sulla sua formazione regolare.
c. Raccolta dei dati
Art. 34c
- L’Ufficio centrale raccoglie dati presso:
- gli assoggettati;
- i datori di lavoro;
- la persona interessata;
- i richiedenti;
- le autorità svizzere ed estere;
- le parti di procedimenti.
- Nella collezione l’Ufficio centrale può raccogliere anche dati comunicati da terzi, se si tratta di dati di cui all’articolo 34b .
d. Trasmissione dei dati a incaricati di verifiche
Art. 34d
Nell’ambito della vigilanza, l’Ufficio centrale può trasmettere e affidare agli incaricati di verifiche il trattamento dei dati personali che non sono pubblicamente accessibili, se:
- il trattamento dei dati è necessario per l’adempimento del mandato; e
- vengono adottati adeguati provvedimenti organizzativi e tecnici per assicurare che i dati siano trattati soltanto secondo le direttive e protetti contro il trattamento non autorizzato.
e. Diritti delle persone interessate
Art. 34e
I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati.
f. Rettifica dei dati
Art. 34f
L’Ufficio centrale rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non conformi a uno scopo di cui all’articolo 34a capoverso 2.
g. Sicurezza dei dati
Art. 34g
- Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–4 e 6 dell’ordinanza del 31 agosto 2022sulla protezione dei dati nonché l’ordinanza dell’8 novembre 2023sulla sicurezza delle informazioni.
- I dati, i programmi e la rispettiva documentazione devono essere protetti contro qualsiasi trattamento non autorizzato nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ripristinati.
h. Durata della conservazione e cancellazione dei dati
Art. 34h
- L’Ufficio centrale conserva i dati memorizzati per dieci anni al massimo a partire dalla loro raccolta. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.
- Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio centrale cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. Le caratteristiche identificative di cui all’articolo 34b capoverso 2 lettere c e d sono cancellate contemporaneamente all’ultima registrazione concernente tale persona.
i. Consegna di dati e documentazione all’Archivio federale
Art. 34i
La consegna di dati e documentazione dell’Ufficio centrale all’Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998sull’archiviazione e dalle relative disposizioni d’esecuzione.
Capo secondo: Disposizioni sulle categorie di lavori e sul titolo
Lega e titolo
Art. 35
- Per lega ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge si intende la soluzione solida di un metallo prezioso con altri metalli. I prodotti composti da una miscela omogenea di metalli preziosi e altre sostanze e i prodotti ottenuti mediante altri procedimenti di fabbricazione come l’elettroformaturao la metallurgia delle polveri sono parificati alle leghe.
- Sono considerati lavori di metalli preziosi fabbricati mediante elettroformaturagli oggetti composti da uno strato fabbricato mediante elettrolisi, di metallo prezioso o di lega di metallo prezioso, sufficientemente spesso e resistente per sostenersi da solo una volta separato dal supporto.
- Per i lavori fabbricati mediante elettroformatura, il titolo dell’oggetto fuso deve raggiungere almeno il titolo scolpito.
Cascami
Art. 35a
Sono considerati cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b della legge:
- la limatura, la tornitura, la tosatura, i cascami della pulitura, dell’argentatura, della doratura, della platinatura, della palladiatura, le ceneri, le spazzature, pezzi lavorati e sbozzati fuori uso, i cascami di verghe, lastre, fili e piastre tonde, come pure i cascami provenienti dalla fabbricazione di lavori placcati;
- i cascami di metalli preziosi provenienti dall’odontotecnica;
- i cascami e i residui di metalli preziosi provenienti da qualsiasi altra industria e mestiere.
Saldature
Art. 36
- Le saldature devono per principio essere effettuate con lo stesso metallo e una lega dello stesso titolo di quello del lavoro.
- Se necessario per ragioni tecniche, l’Ufficio centrale può autorizzare l’impiego di saldature di una lega di titolo più debole o di un altro materiale (art. 7 cpv. 2 della L).
- Per le saldature di cui al capoverso 2, è ammessa una tolleranza di dieci millesimi al massimo sull’oggetto fuso interamente.
Oggetti ripieni
Art. 37
- I lavori di metalli preziosi e le parti di metalli preziosi di lavori plurimetallici non devono contenere all’interno metalli o sostanze diversi dai metalli preziosi che costituiscono la massa principale.
- L’Ufficio centrale può prevedere deroghe per ragioni tecniche (art. 7 cpv. 2 della L).
Casse d’orologio
Art. 38
Per cassa d’orologio ai sensi della legge si intende qualsiasi oggetto che racchiuda un movimento d’orologio. L’Ufficio centrale decide quali sorte di involucri di movimenti d’orologio debbano essere considerate come casse d’orologio ai sensi della legge.
Monete, medaglie
Art. 39
- Per moneta si intende un disco di metallo emesso come mezzo di pagamento dal titolare del diritto di battere moneta o dietro suo mandato e il cui peso, titolo e valore nominale sono fissati da una legge.
- Le monete fuori corso sono parificate alle monete.
- Per medaglia ai sensi dell’allegato 2 della legge s’intende un disco di metallo destinato al collezionismo, analogo alle monete ma senza corso legale. Le piccole verghe destinate ad essere utilizzate come lavori di gioielleria sono parificate alle medaglie nella misura in cui siano fabbricate da saggiatori-fonditori riconosciuti dall’Ufficio centrale.
Lavori misti
Art. 40
Sono considerati lavori misti i lavori fabbricati con diversi metalli preziosi con un titolo legale.
Lavori plurimetallici
Art. 41
L’Ufficio centrale disciplina i dettagli tecnici concernenti i requisiti per i lavori plurimetallici.
Meccanismi e altre parti costituenti
Art. 42
I lavori di metalli preziosi possono avere meccanismi e parti costituenti in altre materie in quanto necessario per ragioni tecniche. L’Ufficio centrale fissa i dettagli.
Lavori placcati
Art. 43
- Lo strato di metallo prezioso dei lavori placcati deve essere applicato, mediante un procedimento meccanico, galvanico, chimico o fisico, almeno sulla parte della superficie che è essenziale per l’aspetto o la funzione del lavoro.
- Lo spessore dello strato di metallo prezioso prescritto nell’allegato 1 della legge deve essere presente su tutta la superficie di cui al capoverso 1, ad eccezione delle parti che non possono essere toccate da una sfera di 5 mm di diametro.
- Per «coiffe or» ai sensi dell’allegato 1 della legge s’intende un rivestimento d’oro di almeno 200 micron di spessore, applicato in modo indissolubile sulle casse d’orologio e le loro parti complementari, segnatamente i cinturini.
- La tolleranza negativa per quanto concerne lo spessore dello strato di metallo prezioso ammonta al 20 per cento.
- Il titolo medio del rivestimento di metallo prezioso non può essere inferiore al titolo minimo di cui all’allegato 1 della legge.
- L’Ufficio centrale determina i metodi di saggio e di misurazione applicabili.
Rifiniture di superficie e combinazioni di colori
Art. 44
L’Ufficio centrale emana le necessarie prescrizioni su:
- le rifiniture di superficie ammesse per lavori di metalli preziosi, lavori plurimetallici e lavori placcati;
- le combinazioni di colori delle leghe metalliche nei lavori misti e plurimetallici.
Capo terzo: Indicazione del titolo, designazioni e menzioni
Eccezioni
Art. 45
- Non devono essere designati:
- i lavori di metalli preziosi per uso scientifico e tecnico, per scopi medici e dentistici;
- i lavori che hanno più di 50 anni;
- gli strumenti musicali;
- gli oggetti d’arte destinati a collezioni pubbliche.
- Le indicazioni di qualità sui lavori menzionati nel capoverso 1 o nella relativa pubblicità devono corrispondere alla reale composizione dei lavori.
Lavori di metalli preziosi
Art. 46
- I lavori di metalli preziosi devono recare l’indicazione del titolo legale in millesimi, espresso in numeri arabici.
- L’indicazione del titolo deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile e avere un’altezza minima di 0,5 mm.
- Se un lavoro è composto di parti di diverse leghe dello stesso metallo prezioso, l’indicazione del titolo deve corrispondere al titolo della lega più debole. Sono eccettuate le medaglie e le piccole verghe montate su un supporto di una lega inferiore; in questo caso ogni parte è designata con il proprio titolo corrispondente.
- Designazioni supplementari, in particolare l’indicazione in carati per le leghe di oro o la designazione «sterling» per i lavori d’argento con il titolo 0,925, sono autorizzate qualora corrispondano alla reale composizione dei lavori.
- Le indicazioni del titolo sui lavori di platino o di palladio devono essere completate dalla designazione del corrispondente metallo prezioso, per esteso o abbreviata, come «Pt» o Pd».
- I lavori d’argento completamente dorati o placcati oro devono essere designati come argento.
Lavori misti
Art. 47
- Se i metalli preziosi che compongono un lavoro sono distinguibili secondo il loro colore, le indicazioni del titolo devono essere apposte su ogni metallo prezioso.
- Se ragioni tecniche o estetiche impediscono la designazione su una parte, la designazione può essere apposta sull’altra parte.
- Se i metalli preziosi non sono distinguibili secondo il loro colore, soltanto l’indicazione del titolo del metallo prezioso inferiore può essere apposta. I metalli preziosi sono classificati in ordine progressivo secondo il valore seguente: argento, palladio, oro e platino.
- L’Ufficio centrale disciplina i dettagli.
Lavori plurimetallici
Art. 48
- Sui lavori plurimetallici le parti di metallo prezioso e quelle di metallo comune devono essere designate separatamente:
- con l’indicazione del titolo e il marchio d’artefice sulle parti in metallo prezioso;
- con l’indicazione del genere di metallo o il termine «metallo» sulle parti di metallo comune.
- Se per ragioni tecniche o estetiche non è possibile designare una parte, la designazione può essere apposta sull’altra parte.
- L’Ufficio centrale disciplina i dettagli.
Lavori placcati
Art. 49
- I lavori placcati possono essere designati nel seguente modo:
a. con il termine «plaqué», accompagnato dall’indicazione del processo di fabbricazione, indicato con una delle lettere seguenti:
1. «L» per «laminé» (laminato),
2. «G» per «galvanico»; e
b. con un marchio d’artefice.
- La designazione può essere completata con il nome del metallo di rivestimento, l’indicazione dello spessore in micron e il termine «micron» per esteso o abbreviato.
- Le designazioni possono essere apposte su una parte non placcata se per ragioni tecniche o estetiche non possono essere fatte sulla parte placcata.
- Le casse d’orologio placcate oro e le loro parti complementari possono essere designate anche nel seguente modo:
a. con due lettere che indicano il tipo di rivestimento, ossia:
1. «GR» per laminato,
2. «GP» per tutti gli altri tipi di placcato,
3. «GC» per le «coiffe oro»;
b. con l’indicazione dello spessore del rivestimento in micrometri; e
c. con un marchio d’artefice.
- L’Ufficio centrale emana prescrizioni concernenti l’ammissione di altre designazioni e la designazione di lavori parzialmente placcati.
Designazioni vietate sui lavori placcati e le imitazioni
Art. 50
- Le indicazioni e designazioni seguenti sono vietate sui lavori placcati e sulle imitazioni:
- indicazioni del titolo;
- indicazioni sulla proporzione o il peso del metallo prezioso utilizzato;
- designazioni combinate col nome dei metalli preziosi o altre indicazioni che potrebbero trarre in inganno sul valore reale o la composizione del lavoro.
- Sulle imitazioni sono inoltre vietate le indicazioni relative allo spessore dello strato.
Servizi da tavola e posate
Art. 51
La designazione dei servizi da tavola e delle posate con l’indicazione della quantità d’argento fatta precipitare è ammessa. L’Ufficio centrale emana le prescrizioni corrispondenti.
Forniture e prodotti semifiniti
Art. 52
- Le parti costituenti (forniture) nonché i prodotti semifiniti possono essere segnati con l’indicazione del titolo e un marchio d’artefice. Chi procede all’assemblaggio o finisce i lavori è responsabile della conformità della loro designazione e della loro composizione.
- Sono considerati semifiniti i prodotti come le lastre, i fili, i tubi, i profilati, i pezzi sbozzati, con un titolo legale, destinati alla fabbricazione.
Art. 53 a 57
Abrogati
Capo quattro: Marchio d’artefice
Responsabilità
Art. 58
- Il titolare del marchio d’artefice, apponendolo o facendolo apporre, si addossa la responsabilità dell’esattezza delle designazioni apposte sugli oggetti.
- Il marchio di saggiatore-fonditore previsto dall’articolo 30 è ammesso come marchio d’artefice.
- Gli uffici di controllo possono apporre sui lavori il loro marchio previsto al numero 2 dell’allegato al posto del marchio d’artefice se:
- i lavori sono stati fabbricati da privati non titolari di un marchio d’artefice;
- i lavori non recano un marchio d’artefice, sono destinati alla vendita all’incanto pubblico e sono presentati da istituzioni ufficiali come banchi dei pegni, uffici d’oggetti trovati o uffici di esazione.
- Tale marchio può anche essere utilizzato per la messa in conformità di lavori contestati nell’ambito della sorveglianza del mercato.
Possibilità di distinguere
Art. 59
- L’immagine del marchio d’artefice deve distinguersi da quella dei marchi già registrati, mediante:
- la combinazione delle lettere o delle cifre;
- il tipo o la forma dei caratteri;
- l’aggiunta, l’omissione o modificazione delle inquadrature;
- la rappresentazione grafica.
- Le differenze devono essere riconoscibili con un ingrandimento di due volte e mezzo.
Marchio collettivo d’artefice
Art. 60
- Per le casse d’orologio un gruppo di fabbricanti può utilizzare un marchio collettivo.
- Il gruppo deve fissare in un regolamento le modalità di utilizzazione.
- Il regolamento deve essere approvato dall’Ufficio centrale.
Forma del marchio collettivo d’artefice
Art. 61
- Il marchio collettivo d’artefice è costituito da un determinato segno.
- Ogni fabbricante ha un numero di controllo personale.
- Nell’immagine, il segno deve racchiudere il numero.
Insorgenza del diritto al marchio d’artefice
Art. 62
Il diritto al marchio insorge con la registrazione.
Priorità
Art. 63
Il diritto al marchio spetta a colui che, per primo, ne ha presentato la riproduzione all’Ufficio centrale.
Motivi d’esclusione
Art. 64
Non possono essere registrati come marchi d’artefice:
- i segni che non soddisfano le esigenze fissate nella legge o nell’ordinanza;
- i segni che non si distinguono sufficientemente da quelli già registrati;
- i segni di dominio pubblico;
- i segni incompatibili con l’ordine pubblico, i buoni costumi, il diritto federale e i trattati internazionali;
- i segni che inducono in errore;
- i marchi di controllo o di garanzia ufficiali svizzeri, esteri o internazionali.
Notifica
Art. 65
- Per la notifica del marchio a scopo di registrazione devono essere presentate all’Ufficio centrale:
- la domanda di registrazione;
- la riproduzione del marchio.
- Per la notifica deve essere usato l’apposito modulo ufficiale.
Domanda di registrazione
Art. 66
- La domanda di registrazione per marchi individuali comprende:
- il cognome e nome o la ditta del richiedente;
- la sede commerciale e il domicilio;
- il genere di commercio;
- la data e la firma del richiedente o del suo rappresentante.
- La domanda di registrazione per marchi collettivi comprende:
- il regolamento;
- la lista dei diversi fabbricanti con cognome e nome o la ditta, il numero di controllo personale nonché la sede commerciale e il domicilio;
- la data e la firma del richiedente o del suo rappresentante.
- Devono essere allegati alla domanda di registrazione:
- un estratto del registro di commercio o, qualora il richiedente non vi sia iscritto, un attestato di domicilio; detti documenti non devono risalire a più di un anno;
- una procura, qualora il richiedente si faccia rappresentare.
Riproduzione del marchio
Art. 67
Devono essere presentate unitamente alla domanda di registrazione:
- dieci illustrazioni in bianco e nero del marchio, che possono essere riprodotte, con un’estensione dell’immagine in ogni direzione non inferiore a 15 mm e non superiore a 30;
- una piastrina metallica con parecchie impronte del marchio.
Esame della notifica
Art. 68
- L’Ufficio centrale verifica se la notifica adempie i requisiti per la registrazione.
- Se la notifica è carente, l’Ufficio centrale fissa un termine per rimediarvi.
- Se le carenze non sono eliminate entro il termine assegnato, l’Ufficio centrale fissa un nuovo termine o rifiuta la notifica.
Registrazione
Art. 69
- L’Ufficio centrale registra il marchio quando:
- non vi è alcun motivo d’esclusione;
- i documenti presentati sono completi e corretti;
- è stata pagata la tassa di registrazione.
- L’Ufficio centrale rilascia al titolare del marchio un attestato di registrazione. Quest’ultimo serve da documento di legittimazione per utilizzare il marchio.
Proroga della registrazione
Art. 70
- Dietro pagamento di una tassa, la registrazione può essere prorogata di 20 anni prima della scadenza della durata di validità.
- L’Ufficio centrale ricorda per scritto al titolare del marchio o al suo rappresentante l’imminente scadenza della durata di validità.
Obbligo di notifica e apertura d’ufficio di un’inchiesta
Art. 71
- Il titolare del marchio deve notificare all’Ufficio centrale le modificazioni concernenti le registrazioni.
- Se l’Ufficio centrale viene a sapere che una modificazione non è stata notificata, fissa un termine al titolare del marchio affinché quest’ultimo rimedi all’omissione. Se il termine scade senza essere stato utilizzato, l’Ufficio centrale procede d’ufficio alle ricerche necessarie.
Modificazioni e radiazioni
Art. 72
- L’Ufficio centrale iscrive nel registro le modificazioni e le radiazioni di registrazioni.
- Prima di modificare registrazioni in base a ricerche effettuate d’ufficio, l’Ufficio centrale dà al titolare del marchio la possibilità di pronunciarsi.
- Per modificazioni nel registro viene riscossa una tassa.
Registro dei marchi d’artefice
Art. 73
- L’Ufficio centrale tiene un registro dei marchi.
- Il registro contiene le indicazioni seguenti:
- il cognome e il nome o la ditta, come pure la sede commerciale e il domicilio del titolare;
- il genere di commercio;
- il numero di controllo;
- la riproduzione del marchio;
- la data di presentazione;
- la data di registrazione;
- le modificazioni e le radiazioni.
- Il registro dei marchi è pubblico.
- Gli uffici di controllo tengono una copia del registro.
Conservazione dei documenti
Art. 74
- L’Ufficio centrale tiene un incartamento con tutti i documenti che concernono il marchio.
- Conserva i documenti relativi alle domande durante cinque anni dopo la radiazione.
- Conserva durante cinque anni i documenti di domande che non hanno comportato la registrazione.
Pubblicazione
Art. 75
- Ogni marchio registrato è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- La pubblicazione comprende il numero di controllo, la riproduzione del marchio, i dati relativi al titolare, nonché la data della registrazione.
- La pubblicazione dei marchi collettivi deve inoltre contenere i numeri degli aventi diritto.
- Vengono parimenti pubblicate modificazioni e radiazioni.
Art. 76 a 80
Abrogati
Capo quinto: Controllo e marchiatura ufficiale
I. Scopo del controllo
Art. 81
- Il controllo consiste nel verificare se i lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici sono conformi al titolo legale e soddisfano gli altri requisiti materiali e se recano le designazioni e menzioni prescritte.
- Se sono adempite le condizioni richieste dalla legge, si appone il marchio ufficiale sui lavori.
II. Controllo
1. Obbligatorio
Art. 82
- Le casse d’orologio di metalli preziosi non possono essere messe in commercio prima di essere state controllate e marchiate ufficialmente.Questa prescrizione si applica pure alle casse d’orologio destinate all’esportazione e conformi a un titolo legale richiesto dalla legislazione del Paese di destinazione.
- Le casse d’orologio si ritengono messe in circolazione non appena hanno lasciato lo stabilimento in cui sono state fabbricate.
- Il controllo dev’essere richiesto dal fabbricante di casse d’orologio all’ufficio di controllo del suo circondario, conformemente all’articolo 13 capoverso 1 della legge.
- Si può fare a meno della marchiatura ufficiale per le casse di orologio allo stato greggio o finito che sono spedite a destinazione di Stati dove il controllo delle casse è obbligatorio. Restano riservate le disposizioni dell’articolo 138. L’Ufficio centrale stabilisce, in base alle disposizioni legali estere, i casi in cui è adempita la condizione suddetta e li porta a notizia degli interessati mediante convenienti istruzioni, da completarsi periodicamente. Queste istruzioni sono comunicate agli uffici doganali competenti ad eseguire le verificazioni all’uscita.
2. Marchiatura dei lavori plurimetallici
Art. 83
Solo i lavori plurimetallici che recano un’indicazione del titolo e un marchio d’artefice sulle parti di metallo prezioso possono essere marchiati ufficialmente.
III. Operazioni
1. Inizio
a. Domanda
Art. 84
La domanda di marchiatura ufficiale comprende un elenco esatto dei lavori presentati alla marchiatura.
b. Presentazione dei lavori
Art. 85
- I lavori da saggiare saranno allegati alla domanda. Essi devono essere in uno stato decente.
- Quando un invio comprende lavori di leghe e di generi diversi, essi saranno presentati al controllo ordinati per genere e per titolo.
- Le casse d’orologio devono essere presentate aperte alla marchiatura ufficiale.
- I lavori devono essere presentati completi alla marchiatura ufficiale. Se solo parti di lavori sono ufficialmente marchiate, il richiedente si assume, con la sua firma, la responsabilità della conformità legale dei lavori terminati.
- I lavori sono presentati per quanto possibile a uno stadio di fabbricazione in cui i rischi di deterioramento siano ridotti al minimo. Devono tuttavia essere sufficientemente avanzati affinché i marchi scolpiti e il lavoro stesso non possano subire modifiche in fase di ultimazione.
Art. 86
2. Controllo formale
Art. 87
- L’ufficio di controllo verifica se i lavori presentati corrispondono alle indicazioni della domanda e se la loro designazione è conforme alle prescrizioni.
- Se tale è il caso, la domanda è registrata.
- Se i lavori non corrispondono alle indicazioni della domanda o non sono designati in modo corretto, l’ufficio di controllo rifiuta la marchiatura ufficiale.
Art. 88 a 90
3. Controllo materiale
a. Controllo del titolo
Art. 91
- Il controllo del titolo si estende a tutte le parti del lavoro.
- L’Ufficio centrale determina i metodi di saggio applicabili.
Art. 92
b. Modo di prelevamento
Art. 93
Per i saggi analitici, si preleva dai lavori, mediante raschiatura o taglio, la quantità necessaria di metallo. Il saggio è effettuato sul materiale pulito, senza rifinitura di superficie, saldature, residui o altre sostanze.
Art. 94
c. Restituzione del materiale prelevato
Art. 95
- I cornetti, i bottoni rimasti nel crogiolo («boutons de retours») e tutti gli altri cascami provenienti dalla saggiatura sono restituiti insieme coi lavori saggiati.
- Se il saggio è stato fatto in ossequio ai regolamenti, non è dovuto alcun compenso per il calo di peso.
d. Saggi con la pietra di paragone
Art. 96
- Gli oggetti con ornamenti fragili, la gioielleria, gli smalti o le decorazioni dai quali non è possibile prelevare una quantità di metallo sufficiente per un saggio analitico, possono essere saggiati con la pietra di paragone.
- Le casse d’orologio ed altri lavori pei quali il saggio con la pietra di paragone darebbe un risultato dubbio sono sottoposte al saggio analitico.
e. Materiale certificato
Art. 97
- Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, riferito alla valutazione della conformità del materiale certificato.
- L’Ufficio centrale emana istruzioni sulle condizioni quadro dei contratti.
IV. Procedura in caso di contestazione
1. Principio
Art. 98
- Se i lavori presentati al controllo non sono conformi al titolo prescritto dalla legge, o se l’indicazione del titolo scolpita non corrisponde al titolo reale, l’ufficio di controllo s’astiene dal marchiare ufficialmente i lavori e inizia la procedura prevista in caso di contestazione. Si procederà nella stessa guisa quando oggetto della contestazione sia il marchio d’artefice.
- Questa misura è notificata al richiedente.
- Se la contestazione concerne solo certi pezzi dei lavori consegnati, gli altri pezzi sono marchiati ufficialmente.
2. Invio all’Ufficio centrale
Art. 99
- L’ufficio di controllo invia all’Ufficio centrale un rapporto sul motivo e l’entità della contestazione.
- L’Ufficio centrale disciplina in quali casi l’ufficio di controllo deve inviargli anche i lavori contestati.
3. Misure dell’Ufficio centrale quando il titolo è contestato
a. Controperizia
Art. 100
- L’Ufficio centrale ordina la controperizia per i lavori consegnati (art. 17 cpv. 1 L).
- La controperizia è eseguita dagli organi dell’Ufficio centrale o in casi eccezionali da un altro ufficio di controllo.
b. Genere della verificazione
Art. 101
- Per la controperizia sono applicabili gli articoli 93 e 95.
- L’Ufficio centrale fissa i metodi di saggio applicabili.
c. Lavori trovati conformi
Art. 102
- Se dalla controperizia risulta che i lavori o le indicazioni di titolo apposte sono conformi al titolo legale, l’Ufficio centrale invita l’ufficio di controllo a eseguire la marchiatura dei lavori.
- I lavori sono rimandati all’ufficio di controllo che li marchia senza una nuova verificazione.
- …
d. Constatazione d’un reato
Art. 103
- Se la contestazione dell’ufficio di controllo risulta fondata e ci si trova in presenza di un reato a’sensi dell’articolo 44 della legge, l’Ufficio centrale sequestra i lavori e sporge querela penale.
- Queste misure sono notificate per iscritto al richiedente.
e. Contestazioni fondate senza che vi sia frode
aa. Procedura
Art. 104
- Se la contestazione è fondata, senza che si possa ammettere una frode, l’Ufficio centrale invita l’ufficio di controllo a rifiutare la marchiatura. In pari tempo esso prende le misure necessarie per impedire che si mettano in circolazione i lavori.
- Il richiedente dev’essere informato per iscritto di queste decisioni e misure.
bb. Misure di sicurezza
Art. 105
- Di regola, i lavori il cui titolo è contestato devono essere resi inservibili. Se la contestazione concerne soltanto alcune parti del lavoro, si renderanno inservibili solo esse.
- Gli oggetti resi inservibili sono restituiti al richiedente.
- Restano riservate le disposizioni sulla responsabilità dei funzionari e dei saggiatori in caso di distruzione ingiustificata di un lavoro.
4. Misure dell’Ufficio centrale quando la contestazione riguarda il marchio d’artefice
Art. 106
- Quando la contestazione riguarda il marchio d’artefice, l’Ufficio centrale fa un’inchiesta.
- Se la contestazione risulta fondata e si constata una frode a’sensi dell’articolo 47 della legge, la merce è sequestrata ed è sporta querela penale.
- Se la contestazione risulta fondata, senza che si possa ammettere una frode, l’Ufficio centrale infligge un’ammenda al richiedente e lo invita ad apporre sui lavori un marchio d’artefice regolamentare. A questo scopo si restituiscono al richiedente i lavori non marchiati.
5. Spese
Art. 107
- Quando la contestazione è fondata, il richiedente deve pagare la tassa di saggio e rifondere le spese.
- L’ufficio di controllo riscuote le tasse di saggio e le spese dell’Ufficio centrale insieme con il proprio credito.
V. Marchiatura
1. Procedura
Art. 108
- Se il saggio ufficiale non rivela alcun motivo di contestare il titolo dei lavori, o se da una controperizia risulta che la contestazione non è fondata, l’ufficio di controllo deve eseguire la marchiatura.
- Quest’ultima consiste nell’apposizione del marchio ufficiale conformemente alle disposizioni che seguono.
- Se il lavoro presenta, per la sua natura, delle difficoltà all’apposizione del marchio, l’ufficio di controllo domanderà delle istruzioni all’Ufficio centrale.
2. Marchi ufficiali
a. Generi
Art. 109
- La forma e la dimensione del marchio ufficiale (marchio di garanzia) sono indicate nel numero 1 dell’allegato.
- I segni distintivi degli uffici di controllo sono indicati nel numero 3 dell’allegato.
Art. 110 a 112
b. Fornitura del marchio ufficiale
Art. 113
- I marchi ufficiali sono forniti agli uffici di controllo da parte dell’Ufficio centrale. Gli uffici di controllo cantonali pagano il prezzo di costo.
- I marchi originali e matrici che servono alla confezione dei marchi sono conservati sotto chiave dall’Ufficio centrale.
- L’Ufficio centrale tiene un registro di fabbricazione e un registro dei marchi forniti a ciascun ufficio di controllo.
c. Conservazione negli Uffici di controllo e sostituzione
Art. 114
- Gli uffici di controllo conservano i marchi in luogo sicuro e sotto chiave.
- I marchi deteriorati vanno inviati all’Ufficio centrale per essere distrutti. L’Ufficio centrale provvede alla loro sostituzione. Può ritirare i marchi la cui impronta non è più abbastanza nitida.
d. Verificazione periodica agli uffici di controllo
Art. 115
- L’Ufficio centrale fa constatare periodicamente la presenza e lo stato dei marchi presso gli uffici di controllo. Esso s’accerta pure del modo in cui sono conservati e adoperati i marchi.
- .
Art. 116
3. Apposizione dei marchi agli oggetti
Art. 117
- L’ufficio di controllo appone il marchio ufficiale il più vicino possibile all’indicazione del titolo e al marchio d’artefice.
- Almeno un marchio ufficiale deve essere visibile all’esterno dell’oggetto marchiato. L’Ufficio centrale può designare il punto in cui il marchio ufficiale deve essere apposto.
- Se su una cassa d’orologio tutte le designazioni sono apposte all’interno, almeno un’indicazione del titolo deve essere visibile all’esterno.
4. Contratto
Art. 117a
- Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, che l’autorizzi ad apporre personalmente, o a far apporre dal proprio personale, il marchio ufficiale al proprio domicilio e con le proprie infrastrutture.
- La marchiatura ufficiale si svolge sotto la sorveglianza dell’ufficio di controllo.
- L’Ufficio centrale emana istruzioni sulle condizioni quadro dei contratti.
VI. Procedura di restituzione dei lavori
Art. 118
Eseguita la marchiatura, l’ufficio di controllo restituisce i lavori al richiedente contro pagamento delle tasse e spese.
Art. 119 e 120
VII. Nuova marchiatura
1. Quando certe parti dei lavori sono sostituite
Art. 121
- Se certe parti dei lavori che portano dei marchi apposti da un ufficio di controllo sono sostituite, si deve domandare un nuovo controllo e una nuova marchiatura.
- I pezzi sostituiti devono essere presentati all’ufficio di controllo per obliterazione dei marchi.
- Per la nuova marchiatura, è riscossa la metà della tassa di marchiatura. Se i pezzi sono sostituiti in seguito a un incidente di fabbricazione, la marchiatura è eseguita senza spese.
- L’Ufficio centrale disciplina la marchiatura delle parti gregge di lavori di metalli preziosi e di lavori plurimetallici e la procedura in caso di ulteriore presentazione di parti complementari o lavori finiti alla marchiatura ufficiale.
2. Quando le impronte sono cancellate
Art. 122
- Quando la finitura o la pulitura d’un lavoro abbia cancellato o deteriorato un marchio, si dovrà domandare all’ufficio di controllo che l’ha apposto che proceda a una nuova marchiatura.
- Se è provato che i pezzi che si presentano per una nuova marchiatura sono già stati marchiati, si procederà alla marchiatura senza saggiarli un’altra volta. In mancanza di questa prova, dovrà essere fatto un nuovo saggio.
- Sono applicabili per analogia le prescrizioni degli articoli 84 a 120.
- Per la nuova marchiatura senza saggio non si riscuote alcuna tassa.
VIII. Conservazione dei documenti
Art. 123
L’ufficio di controllo conserva per cinque anni tutti i documenti relativi ai controlli e alla marchiatura ufficiale. Essi sono muniti del numero di controllo relativo a ciascun affare.
Art. 124 e 125
Capo sesto: Importazione, esportazione e transito
I. Importazione
1. Lavori ammessi
Art. 126
- I lavori di metalli preziosi, i lavori plurimetallici, i lavori placcati e le imitazioni fabbricati all’estero possono essere messi in commercio in Svizzera solo se sono conformi alle disposizioni della legge.
- Le casse d’orologio di metalli preziosi e gli orologi finiti contenuti in siffatte casse non possono essere messi in commercio in Svizzera prima di essere stati sottoposti al controllo e alla marchiatura ufficiale.
- Sono fatti salvi i seguenti trattati internazionali:
- Convenzione del 15 novembre 1972concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso;
- Convenzione del 14 febbraio 1972tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia impressi sulle casse d’orologio di metalli preziosi;
- Scambio di lettere del 30 ottobre 1935tra la Svizzera e la Spagna concernente la punzonatura dei metalli preziosi;
- Convenzione del 19 giugno 2018tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi e sui lavori plurimetallici;
- Convenzione del 15 gennaio 1970tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi;
- Convenzione del 14 dicembre 2011tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera;
- Convenzione del 29 novembre 2021tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Kazakstan relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi.
Art. 127
2. Eccezioni
Art. 128
Anche se non sono conformi alle disposizioni della legge, i seguenti lavori sono ammessi all’importazione:
- lavori per il corpo diplomatico:
- beni di trasloco e di successione;
- effetti personali;
- regali, ricordi, ecc. indirizzati da privati a privati o inviati su domanda di privati;
- merci importate nel traffico turistico destinate esclusivamente all’uso personale dell’importatore o per regalo;
- distinzioni ottenute all’estero;
- doni di fedeltà di ditte ai loro collaboratori.
3. Procedura
a. Uffici di sdoganamento
Art. 129
La Direzione generale delle dogane decide da quali uffici doganali possono essere importati i lavori soggetti alla legge.
b. Dichiarazione d’importazione
Art. 130
- I lavori soggetti alla legge devono essere dichiarati al momento dell’importazione e notificati all’ufficio di controllo competente.
- Le casse d’orologio e gli orologi, soggetti alla marchiatura ufficiale, devono essere presentati all’ufficio di controllo competente accompagnati da una domanda di marchiatura.
c. Sdoganamento
Art. 131
- Al momento del controllo dei lavori importati, gli uffici di controllo possono effettuare le verifiche analitiche necessarie. Gli articoli 43 capoverso 6 e 91–96 sono applicabili.
- Se la verifica permette di accertare una frode, il lavoro è sequestrato e messo a disposizione dell’Ufficio centrale ai fini della presentazione di una querela penale.
- I lavori non conformi alle prescrizioni ma che non sono oggetto di un’infrazione, sono respinti contro pagamento delle spese dovute alla contestazione.
- I lavori conformi alle prescrizioni sono spediti senza indugio e senza spese al destinatario.
Art. 132 e 133
4. Importazione temporanea
Art. 134
I campioni di lavori importati temporaneamente ai sensi dell’articolo 20 capoverso 5 della legge non devono essere conformi alle prescrizioni legali. Per garantire che siano riesportati o messi in regola, può essere richiesto un deposito di garanzia.
II. Esportazione
1. Designazione dei lavori
Art. 135
- I lavori destinati all’esportazione possono essere muniti soltanto delle designazioni prescritte o usuali nel Paese di destinazione, a condizione che la loro composizione corrisponda effettivamente a tali designazioni.
- Per attestare indicazioni del titolo secondo le prescrizioni del Paese di destinazione (art. 21 cpv. 3 della L) è utilizzato il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui al numero 1 dell’allegato.
2. Procedura
a. Uffici doganali
Art. 136
La Direzione generale delle dogane decide da quali uffici doganali possono essere esportati i lavori soggetti alla legge
b. Dichiarazione d’esportazione
Art. 137
I lavori soggetti alla legge devono essere dichiarati al momento dell’esportazione e notificati all’ufficio di controllo competente.
c. Esportazione di casse d’orologio non marchiate
Art. 138
- Le casse d’orologio che, conformemente all’articolo 82 capoverso 4, sono spedite temporaneamente all’estero per esservi controllate e marchiate devono essere accompagnate da una carta di passo.
- Per garantire la reimportazione, può essere richiesto un deposito di garanzia.
d. Sdogana-mento
Art. 139
Per il controllo all’esportazione dei lavori soggetti alla legge è applicabile l’articolo 131.
III. Transito
1. Applicabilità delle disposizioni legali concernenti l’importazione
Art. 140
- …
- Invece, i lavori che non sono stati introdotti nella circolazione interna libera e sono rimasti sotto la vigilanza doganale, ma saranno rispediti, non tassati, all’estero con titoli di trasporto svizzeri, non possono essere ammessi all’esportazione se non quando siano adempite le condizioni richieste per l’importazione (art. 126–128; art. 22 cpv. 2 della legge).
- Per stabilire se queste condizioni sono adempite, si applicano per analogia gli articoli 129 a 132.
2. Trattamento dei lavori messi in un deposito
Art. 141
- I lavori importati che sono messi in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale possono, durante il tempo in cui vi restano, essere muniti, per l’esportazione, delle indicazioni di titolo, marchi d’artefice e menzioni, prescritti dagli articoli 6–9 della legge o essere assoggettati al controllo e alla marchiatura ufficiale.
- Sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 129 a 132.
Capo settimo: …
Art. 142 a 144
Art. 144a e 144b
Art. 145 e 146
Art. 147
Art. 148 a 152
Art. 153
Art. 154 a 161
Art. 162 e 163
Capo ottavo: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere
I. Definizione del carattere industriale
Art. 164
- È considerata industriale la fabbricazione di prodotti della fusione a scopo di rivendita o per conto di terzi.
- Non è considerata industriale la fabbricazione di prodotti destinati ad essere utilizzati nella propria azienda.
- Per acquisto a titolo professionale si intende l’acquisto di materie da fondere nel quadro di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. È irrilevante se nella fattispecie si tratta di un’attività principale o accessoria.
- L’acquisto di materie da fondere non è considerato a titolo professionale se il valore complessivo della merce negoziata è inferiore a 50 000 franchi per anno civile.
II. Patente di fonditore
1. Domanda
Art. 165
La patente di fonditore deve essere richiesta per scritto all’Ufficio centrale.
2. Condizioni personali
Art. 165a
La buona reputazione secondo l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della legge va provata mediante la presentazione di un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
3. Documenti giustificativi
Art. 165b
- Per i privati la domanda deve essere corredata da:
- un attestato di domicilio rilasciato dall’autorità comunale;
- un estratto dell’iscrizione nel registro svizzero di commercio;
- un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero, se queste indicazioni possono influenzare la buona reputazione e la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile; e
- un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la protezione dell’ambiente e la protezione antincendio.
- Per le società commerciali e le cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere, la domanda deve essere corredata da:
- un estratto dell’iscrizione nel registro svizzero di commercio;
- un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA dei dirigenti e delle persone incaricate delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione;
- indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero nei confronti delle persone incaricate della gestione nonché delle persone incaricate delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione, se queste indicazioni possono influenzare la buona reputazione e la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile; e
- un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la protezione dell’ambiente e la protezione antincendio.
4. Decisione
Art. 165c
- L’Ufficio centrale si accerta che le condizioni per il rilascio della patente di fonditore siano adempiute. Può incaricare gli uffici di controllo di effettuare le necessarie inchieste.
- Se le condizioni sono adempiute, l’Ufficio centrale rilascia la patente di fonditore.
5. Rinnovo
Art. 166
Per il rinnovo della patente di fonditore, l’Ufficio centrale può richiedere le stesse indicazioni e documenti giustificativi come per il rilascio della patente.
6. Revoca
Art. 166a
- Se una delle condizioni previste nell’articolo 25 della legge per il rilascio di una patente di fonditore non è più adempiuta o il titolare ha mancato più volte agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 168–168c , l’Ufficio centrale gli revoca la patente di fonditore.
- Gli uffici di controllo sono tenuti a comunicare immediatamente all’Ufficio centrale i fatti di questo genere, fornendogli in pari tempo le prove come documenti e testimonianze.
- L’Ufficio centrale fa conoscere, per scritto, al titolare della patente di fonditore i motivi della revoca e gli assegna un congruo termine per presentare, pure per scritto, le sue osservazioni.
- Ricevuto che abbia queste osservazioni, l’Ufficio centrale ordina le misure d’inchiesta necessarie e pronuncia la sua decisione. La decisione è comunicata per scritto al titolare della patente di fonditore.
7. Pubblicazione
Art. 166b
Nella pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del rilascio o della revoca della patente di fonditore devono essere indicati esattamente il titolare della patente di fonditore e, quando si tratti di società commerciali o cooperative, gli organi dirigenti e i locali commerciali.
Art. 167
III. Esercizio della professione a cui autorizza la patente di fonditore
1. Obblighi generali
Art. 168
- Nell’esercizio della sua attività commerciale, il titolare di una patente di fonditore deve uniformarsi scrupolosamente alle disposizioni della legge e alle prescrizioni esecutive, come pure alle istruzioni speciali dell’Ufficio centrale, ed evitare tutto quello che potrebbe incitare terzi a commettere un’infrazione.
- Il titolare di una patente di fonditore è tenuto a menzionare sulle sue insegne commerciali, sull’intestazione della carta da lettera, sulle inserzioni nei giornali e sul sito Internet che è titolare di una patente di fonditore.
2. Accettazione di materie da fondere
Art. 168a
- Il titolare di una patente di fonditore non deve accettare materie da fondere se non da persone che siano in grado di provare la loro qualità di legittimi possessori.
- L’identità di colui che presenta la merce deve essere verificata mediante un documento probante come il passaporto o la carta d’identità.
- Se vi sono dubbi sulla provenienza dei lavori o se le offerte provengono da sconosciuti, il titolare della patente di fonditore è tenuto a chiarire in modo particolarmente accurato la provenienza delle materie da fondere*.*
- Per ciò che concerne l’obbligo che il titolare di una patente di fonditore ha di denunziare le infrazioni alle leggi penali cantonali, sono applicabili le prescrizioni cantonali. Le infrazioni alle disposizioni del diritto federale saranno denunziate all’Ufficio centrale, all’ufficio di controllo interessato o all’ufficio doganale più vicino. Per il resto si applicano le disposizioni della legge del 10 ottobre 1997sul riciclaggio di denaro.
- Quando si sospetti che la persona che offre materie da fondere e prodotti della fusione li abbia acquistati illecitamente, si avvertirà subito le autorità di polizia competenti chiedendo loro istruzioni.
3. Provvedimenti organizzativi e documentazione
Art. 168b
- Il titolare della patente di fonditore prende nella sua azienda i provvedimenti organizzativi necessari per impedire la fusione di materie da fondere di provenienza illecita. Vigila affinché i controlli siano effettuati e provvede a un’appropriata sorveglianza interna e a un’adeguata formazione del personale.
- In caso di obbligo di chiarire in modo più approfondito la provenienza dei lavori in applicazione dell’articolo 168a capoverso 3, il tiolare della patente di fonditore deve conservare i lavori nello stato in cui si trovano fino al chiarimento del caso.
- I documenti sul commercio di materie da fondere e prodotti della fusione devono essere conservati per dieci anni.
IV. Contabilità
Art. 168c
- Il titolare di una patente di fonditore deve tenere una contabilità dei suoi acquisti di materie da fondere e prodotti della fusione.
- La contabilità deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo del cliente;
- le prove d’identificazione di cui all’articolo 168a capoverso 2;
- la data di ricevimento della merce;
- la descrizione esatta della merce, se del caso la sua composizione nonché per i prodotti della fusione la loro designazione;
- il peso al momento del ricevimento della merce;
- il peso dopo la fusione; e
- la liquidazione dell’affare.
- Le disposizioni dell’articolo 33 sono pure applicabili ai saggiatori del commercio che sono titolari della patente di fonditore.
- Rimane salvo l’obbligo di tenere una contabilità commerciale secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni.
V. Vigilanza
Art. 168d
- L’Ufficio centrale tiene un registro dei titolari di patenti di fonditore e ne pubblica periodicamente il contenuto.
- L’Ufficio centrale vigila sulle imprese dei titolari di patenti di fonditore. Può delegare questo compito agli uffici di controllo.
- Gli organi di controllo hanno il diritto di consultare i documenti d’affari, la contabilità commerciale e di controllare le partite di merce.
VI. Marchio di fonditore
Art. 169
- Il marchio di fonditore è costituito dal nome del titolare, per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «fonditore». Se il fonditore è anche titolare di un’autorizzazione di esercitare la professione, può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.
- Per la registrazione del marchio di fonditore, sono applicabili per analogia le prescrizioni secondo il capo 4 per la registrazione di un marchio d’artefice. Il marchio di fonditore ha la stessa durata di validità della patente di fonditore.
- La domanda di registrazione per un marchio di fonditore deve essere presentata insieme alla domanda per la patente di fonditore. Il richiedente può chiedere la registrazione di più marchi di fonditore.
Art. 170
VII. Patente individuale di fonditore
1. Patente
Art. 171
- I fabbricanti che fondono i loro cascami di fabbricazione per la vendita devono essere titolari di una patente individuale di fonditore. Non possono effettuare fusioni per conto di terzi.
- I prodotti della fusione destinati ad essere controllati o venduti, provenienti da titolari di una patente individuale di fonditore, devono essere contrassegnati dal marchio individuale di fonditore.
2. Marchio individuale di fonditore
Art. 172
- Il marchio individuale di fonditore non deve contenere il termine «fonditore».
- L’immagine del marchio individuale di fonditore può corrispondere a quella del marchio d’artefice. L’immagine del marchio apposta sui prodotti della fusione deve misurare almeno 5 mm.
- Per la registrazione del marchio individuale di fonditore sono applicabili per analogia le prescrizioni per il deposito di un marchio d’artefice secondo il capo quarto.
- Il marchio individuale di fonditore è valido 20 anni; per il titolare di un marchio d’artefice la sua validità è limitata a quella del marchio d’artefice corrispondente.
1. Registrazione o autorizzazione
Art. 172a
VIII. Patente di acquirente
La domanda di registrazione o di autorizzazione per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere deve essere presentata per scritto all’Ufficio centrale.
2. Documenti giustificativi
Art. 172b
- La garanzia di un’attività commerciale ineccepibile di cui all’articolo 31a capoverso 3 della legge deve essere provata per scritto.
- Per i privati la domanda deve essere corredata da:
- un attestato di domicilio rilasciato dall’autorità comunale in Svizzera o all’estero;
- una descrizione delle attività e della situazione finanziaria;
- un estratto del casellario giudiziale rilasciato dall’autorità nazionale dello Stato di domicilio;
- indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero, se queste indicazioni possono influenzare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
- Per le società straniere la domanda deve essere corredata da:
- un certificato attestante la loro sede legale;
- una descrizione delle attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo;
- un estratto del casellario giudiziale delle persone incaricate della gestione e delle persone incaricate delle operazioni commerciali in materia di acquisto delle materie da fondere, rilasciato dall’autorità nazionale dello Stato di domicilio;
- indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero nei confronti delle persone incaricate della gestione nonché delle persone incaricate delle operazioni commerciali in materia di acquisto delle materie da fondere, se queste indicazioni possono influenzare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
3. Rilascio, rinnovo, revoca e pubblicazione
Art. 172c
l rilascio, al rinnovo, alla revoca e alla pubblicazione della patente di acquirente si applicano per analogia gli articoli 165c , 166, 166a e 166b.
1. Obblighi generali
Art. 172d
IX. Obblighi per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere
L’articolo 168 si applica per analogia agli acquirenti registrati e ai titolari di una patente di acquirente..
2. Obblighi di diligenza e di documentazione
Art. 172e
- Gli articoli 168a e 168b si applicano per analogia all’accettazione di materie da fondere sia da parte degli acquirenti registrati sia da parte dei titolari di una patente di acquirente.
- Gli acquisti devono essere documentati in forma adeguata. A tal fine devono essere rilevate almeno le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo del cliente;
- la data di ricevimento della merce;
- la descrizione esatta della merce e, se nota, la sua composizione;
- il peso della merce;
- il prezzo di acquisto;
- la firma del cliente.
X. Vigilanza
Art. 172f
Alla vigilanza da parte dell’Ufficio centrale si applica per analogia l’articolo 168d .
1. Condizioni
Art. 173
XI. Saggio dei prodotti della fusione
- I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest’operazione è attestata con l’apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell’allegato) o di un saggiatore del commercio.
- L’apposizione dell’indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest’ultimo possiede pure un’autorizzazione di esercitare la professione.
2. Procedimento
Art. 174
- Il saggio ha per iscopo di determinare il titolo reale dei prodotti della fusione (art. 32 cpv. 2 L).
- Alle modalità di quest’operazione si applicano per analogia gli articoli 91, 93 e 95.
- Il titolo è indicato in millesimi e in frazioni di millesimi.
- Il titolo è scolpito su ciascun prodotto della fusione se la sua grandezza lo permette. Esso è garantito dal marchio dell’ufficio di controllo o del saggiatore del commercio.
3. Operazioni
a. Verifica della provenienza
Art. 175
- I prodotti della fusione presentati per il controllo ad un ufficio di controllo o ad un saggiatore del commercio devono essere iscritti nel registro delle operazioni o nella contabilità. Ne è rilasciata ricevuta al commerciante.
- Il saggiatore verifica se i prodotti della fusione sono contrassegnati conformemente agli articoli 169 e 171. In caso negativo, o vi è da ritenere che i prodotti siano stati acquistati in modo illecito, il controllo viene rinviato. Il caso è sottoposto, con un rapporto accompagnato, se occorre, da ragguagli particolareggiati, all’Ufficio centrale; quest’ultimo prende le misure necessarie e, se del caso, procede in via penale (art. 181).
- Se vi è il sospetto che i prodotti presentati per il controllo sono stati acquistati illecitamente, l’Ufficio centrale informa senza indugio le autorità di polizia e ne segue le istruzioni.
b. Determinazione del titolo e restituzione
Art. 176
- Se la provenienza dei prodotti non dà luogo a contestazione o se dopo un’inchiesta l’Ufficio centrale dichiara liquidata la contestazione, si procede alla determinazione del titolo.
- Il saggio e la segnatura si fanno conformemente all’articolo 174.
- …
c. Controperizia
Art. 177
- Il possessore dei prodotti della fusione che non è d’accordo circa l’indicazione del titolo scolpita, egli può chiedere una controperizia all’Ufficio centrale.
- La controperizia è eseguita secondo gli articoli 100 e 101.
- Se dalla controperizia risulta che l’indicazione del titolo scolpita sulla materia da fondere è inesatta, l’Ufficio centrale rimanda la merce a colui che ha eseguito la prima determinazione di titolo, invitandolo a modificare l’indicazione in conformità.
- Se il titolo scolpito è riconosciuto esatto, ne viene dato avviso a chi ha spedito il lavoro, che lo riceve dietro pagamento delle tasse.
- Se si è dovuta rettificare l’indicazione del titolo, chi ha compiuto il primo controllo sopporta le spese della controperizia.
4. Riconoscimento delle determinazioni di titolo estere
Art. 178
- Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all’estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari.
- Sono considerati metalli preziosi bancari:
- le verghe e le granaglie d’oro con il titolo minimo di 995 millesimi;
- le verghe e le granaglie d’argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e
- le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi.
- La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un’indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto.
- Le granaglie d’oro e d’argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto.
- L’Ufficio centrale pubblica l’elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti.
Capo nono: Procedura penale
I. Denunzia dei reati
1. Da parte dei titolari di una patente del fonditori e del saggiatori del commercio
Art. 179
- I titolari di una patente di fonditore, come pure i saggiatori del commercio, sono tenuti a denunziare al prossimo ufficio di controllo ogni infrazione alle disposizioni della legge, di cui vengono a conoscenza.
- La denunzia sarà accompagnata da un’esposizione dei fatti il più possibile esatta e, dato il caso, dell’indicazione delle prove. Dei moduli stampati sono messi a disposizione dei denunzianti.
- Le contravvenzioni alla legge penale saranno segnalate alle autorità cantonali di polizia e giudiziarie competenti.
2. Da parte degli uffici di controllo e doganali
Art. 180
- Gli uffici di controllo sono tenuti a denunziare all’Ufficio centrale tutte le infrazioni alle disposizioni della legge di cui vengono a conoscenza. È applicabile per analogia l’articolo 179.
- Le denunzie emananti da titolari di una patente di fonditore, come pure quelle dei saggiatori del commercio sono riscontrate e, per quanto possibile, completate dall’ufficio di controllo, poi trasmesse all’Ufficio centrale.
- L’obbligo di denunciare le infrazioni ai sensi del capoverso 1 si applica pure agli uffici doganali.
II. Constatazione dei reati e inchieste
Art. 181
- Non appena ha notizia d’un’infrazione alle disposizioni della legge, l’Ufficio centrale fa le ricerche necessarie. Se c’è ragione di ritenere che sia stato commesso un reato a’sensi della legge, l’ufficio sporge querela all’autorità penale competente.
- L’Ufficio centrale procede nella stessa guisa quando gli sono segnalate delle contravvenzioni alle leggi penali.
Art. 182
Capo decimo: Ricorso
I. Condizioni
Art. 183
- …
- Non è dato ricorso contro gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio che posseggono anche una patente di fonditore, per atti relativi ad operazioni di fusione eseguite per conto di terzi; non si può ricorrere neppure contro gli atti dei titolari di una patente di fonditore. In questo caso le vertenze saranno giudicate dai tribunali civili competenti, conformemente alle regole della procedura.
Art. 184 e 185
Capo undecimo: Tasse
I. Tasse
Art. 186
- L’Ufficio centrale e gli uffici di controllo riscuotono tasse per le loro prestazioni e le loro decisioni.
- I saggiatori riscuotono tasse per le determinazioni di titolo effettuate.
- Le tasse sono stabilite nell’ordinanza del 17 agosto 2005sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi.
- Gli uffici di controllo cantonali e i saggiatori del commercio incassano le tasse da loro riscosse.
Art. 187 a 189
II. Entrata in vigore e abrogazione di disposizioni precedenti
Art. 190
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1934.
- A contare da questa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie, particolarmente i decreti e regolamenti seguenti:
Regolamento d’esecuzione del 15 novembre 1892concernente il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d’oro e d’argento.
Decreto del Consiglio federale del 25 novembre 1892sulla organizzazione e le attribuzioni dell’ufficio federale per le materie d’oro e d’argento.
Decreto del Consiglio federale dell’8 giugno 1896concernente la bollatura delle casse d’orologio destinate alla Russia.
Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 1906concernente il controllo delle casse d’orologio d’oro del titolo di 14 carati a destinazione dell’Austria-Ungheria.
Decreto del Consiglio federale del 10 febbraio 1914sul controllo dei lavori di platino.
Decreto del Consiglio federale dell’8 settembre 1916concernente l’esecuzione dell’articolo 1 della legge federale per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d’oro e d’argento.
Decreto del Consiglio federale del 2 febbraio 1917sul controllo obbligatorio dei lavori di platino.
Decreto del Consiglio federale del 16 giugno 1917sul controllo dei lavori d’oro, d’argento e di platino importati.
Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1918concernente le tasse per il saggio e il controllo dei lavori d’oro , d’argento e di platino.
Decreto del Consiglio federale del 31 marzo 1924concernente la bollatura ufficiale facoltativa delle casse d’orologio dôro di titoli inferiori ai legali.
Decreto del Consiglio federale del 15 febbraio 1929concernente le tasse di marchiatura all’importazione dei lavori d’oro, d’argento e di platino di fabbricazione estera.
Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1929sui lavori placcati o doppiati d’oro.
Decreto del Consiglio federale del 29 novembre 1932sulle casse d’orologio placcate o doppiate d’oro.
Regolamento del 29 ottobre 1886per l’esecuzione della legge federale sul commercio dei cascami d’oro e d’argento.
Decreto del Consiglio federale del 13 marzo 1916concernente il commercio dei cascami d’oro, d’argento e di platino.
Disposizione finale della modifica del 19 giugno 1995
I lavori di metalli preziosi che sono conformi alle nuove prescrizioni ma recano ancora un vecchio marchio ufficiale possono essere messi in commercio.
Allegato I
Allegato II
Marchio ufficiale (marchio di garanzia), marchio degli uffici di controllo, segno distintivo degli uffici di controllo, marchio di saggiatore degli uffici di controllo
Numero 1 marchio ufficiale (marchio di garanzia)Numero 2 marchio degli uffici di controlloNumero 3 segno distintivo degli uffici di controlloNumero 4 marchio di saggiatore degli uffici di controlloNumero 1
Riproduzione del marchio ufficiale (marchio di garanzia)
(art. 109 cpv. 1)
Marchio grande: Dimensioni: Altezza: 1,6 mm Larghezza: 2 mm | |
|---|
Marchio piccolo: Dimensioni: Altezza: 0,8 mm Larghezza: 1 mm Per i marchi piccoli apposti con l’ablazione laser sono ammesse anche le seguenti dimensioni: Altezza: 0,5 mm Larghezza: 0,625 mm | |
Nota:
Il marchio ufficiale (testa di San Bernardo) porta il segno distintivo dell’ufficio di controllo. Tale segno si trova nel punto designato da una croce.
Numero 2
Riproduzione del marchio degli uffici di controllo
(art. 58 cpv. 3)
Nota:
Il marchio porta il segno distintivo dell’ufficio di controllo. Tale segno si trova nel punto designato da una croce.
Numero 3
Segni distintivi degli uffici di controllo
(art. 109 cpv. 2)
Ufficio centrale e Bienne B
Basilea ★
Chiasso T
Ginevra e Ginevra-Aeroporto G
La Chaux-de-Fonds C
Losanna V
Le Locle L
Le Noirmont J
Neuchâtel N
Romanshorn R
Sciaffusa S
Zurigo e Zurigo-Aeroporto Z
Numero 4
Riproduzione del marchio di saggiatore degli uffici di controllo
(art. 173)
Esempi:
Uffici federali di controllo:
Uffici cantonali di controllo: