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941.298.2•Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia
941.298.2Oem-METASFederal Council Ordinance1 gen 2007
(Oem-METAS)
del 5 luglio 2006 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20111sulla metrologia,2
ordina:
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS).
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti.
| franchi | |
|---|---|
| a. per il personale del settore amministrativo | 132.– |
| b. per i collaboratori del settore metrologico | 225.– .6 |
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
Il METAS può riscuotere i seguenti supplementi:
L’ordinanza del 6 novembre 20027sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
RS 941.20 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7245). ↩
RS 172.041.1 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7245). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 172.010.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 28 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 759). ↩
[RU 2002 4342; 2006 1089cifra III n. 5] ↩
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