Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia

941.298.1OEm-VFederal Council Ordinance1 gen 2006

(Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V1)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20112sulla metrologia (LMetr),3

ordina:

Art. 1 Oggetto
  1. La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 20124sulle competenze in materia di metrologia:
    1. per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione;
    2. per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.
  2. Se la verificazione viene effettuata dall’Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 20065sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.
Art. 2 Assoggettamento
  1. Si riscuotono emolumenti:
    1. per le verificazioni iniziali;
    2. per i controlli nell’ambito dell’esame della stabilità di misura di strumenti di misurazione;
    3. 6 per il controllo successivo secondo l’articolo 12 LMetr in caso di violazioni delle disposizioni;
    4. 7 per i controlli secondo gli articoli 35 e 36 dell’ordinanza del 5 settembre 20128sulle indicazioni di quantità (OIQ) in caso di violazioni delle disposizioni.
  2. Sono tenuti a pagare gli emolumenti:
    1. l’utilizzatore dello strumento di misurazione nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Il proprietario risponde in solido;
    2. 9 le persone responsabili secondo l’articolo 32 OIQ nei casi di cui al capoverso 1 lettera d.
Art. 3 Determinazione degli emolumenti
  1. Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro.
  2. Gli emolumenti per pezzo e l’indennità oraria sono stabiliti nell’allegato.
  3. Quando lo strumento di misurazione non figura nell’allegato, l’emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro.
Art. 3a Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

Art. 4 Sconto di quantità
  1. Gli sconti di quantità previsti dall’allegato sono praticati su strumenti di misurazione identici, compresi in un’unica commissione e verificati in un medesimo luogo.
  2. Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all’assoggettato, il numero di pezzi viene computato separatamente, per ciascuna partita verificata.
Art. 5 Supplemento per straordinari
  1. Per le verificazioni e i controlli eseguiti, su richiesta dell’assoggettato, fuori degli orari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento.
  2. Tale supplemento è del:
    1. 25 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite dalle 06.00 all’inizio usuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00;
    2. 50 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le 20.00 e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi.
  3. Il supplemento viene fatturato separatamente.
Art. 6 Disborsi
  1. I disborsi sono parte addizionale dell’emolumento e sono fatturati separatamente.
  2. Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da:
    1. i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni;
    2. i viaggi e il tempo di viaggio;
    3. il tempo d’attesa, purché imputabile all’assoggettato;
    4. il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari;
    5. gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare;
    6. gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall’utilizzatore dello strumento di misurazione;
    7. il piccolo materiale e il materiale d’uso corrente indispensabile quali le piastre di verificazione, le scale e il materiale di fissazione;
    8. l’imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare;
    9. i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificazione;
    10. le misurazioni effettuate da terzi.
  3. I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi.
  4. I laboratori di verificazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impiegato.
Art. 7 Emolumenti per una verificazione, un controllo o l’ispezione generale inefficaciApri la dottrina

Se una verificazione, un controllo o l’ispezione generale non possono essere eseguiti efficacemente poiché lo strumento di misurazione o gli imballaggi preconfezionati non sono conformi alle prescrizioni o per altri motivi imputabili all’assoggettato, possono essere addebitati l’emolumento in ragione del tempo impiegato e, se del caso, un supplemento per straordinari e i disborsi.

Art. 8 Devoluzioni ai Cantoni e al METAS
  1. Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificazione devolvono:
    1. il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di verificazione prescritti dal METAS nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell’equipaggiamento informatico;
    2. il 5 per cento al METAS, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest’ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificazione.
  2. Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione versano al METAS l’importo stabilito nell’allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l’assistenza ordinaria dal METAS.
  3. Gli uffici e i laboratori di verificazione di verificazione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti.10
Art. 9 Anticipo

Gli organi d’esecuzione possono esigere dall’assoggettato un congruo anticipo allorché circostanze particolari lo giustifichino, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di pagamenti arretrati.

Art. 10 Fatturazione e decisione di tassazioneApri la dottrina
  1. La fattura viene emessa una volta ultimati i lavori.
  2. Su richiesta o in caso di contestazioni sulla fattura viene emessa una decisione di tassazione.
Art. 11 Esigibilità e interesse di mora
  1. L’emolumento diviene esigibile al momento della fatturazione o quando la decisione di tassazione è passata in giudicato.
  2. Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall’esigibilità.
  3. Per il pagamento tardivo di fatture può essere riscosso un interesse di mora.
Art. 12 Prescrizione
  1. Il diritto d’esigibilità dell’emolumento si prescrive in cinque anni.
  2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
  3. A ogni interruzione ricomincia un nuovo termine di prescrizione.
Art. 13 Diritto vigente: abrogazione

L’ordinanza del 30 ottobre 198511sulle tasse di verificazione è abrogata.

Art. 14 Disposizione transitoria

Gli emolumenti previsti dal diritto vigente si applicano alle verificazioni e ai controlli non ancora terminati all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

(art. 3, 4 e 8)

Emolumenti di verificazione e di controllo

A Indennità oraria

1L’indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato è di 129 franchi.
2Nel computare il tempo di lavoro, le frazioni di quarto d’ora sono arrotondate per eccesso.

B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione

1Misure di lunghezza
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:il pezzo fr.
1.1Misure di lunghezza
fino a 1 m8.10
oltre 1 m12.20
1.2Calibri29.50
1.3Calibri elettronici con calcolatore37.60
1.4Sconti
Sconti di quantità per più di dieci misure di cui ai numeri 1.1–1.3 e facenti parte della stessa commissione:
da 11 a 20 pezzi10 %
a partire da 21 pezzi15 %
2Botti e serbatoi
2.1Botti di legnoin base al tempo impiegato
2.2Botti di altri materiali e serbatoi
2.2.1Emolumento di baseper commissionefr. 99.40
2.2.2Emolumento supplementare:
categoria in dm3il pezzo fr.
fino a5010.40
oltre50fino a10013.70
oltre100fino a20018.20
oltre200fino a30022.70
oltre300fino a40027.20
oltre400fino a50031.60
oltre500fino a60036.30
oltre600fino a70040.80
oltre700fino a80045.30
oltre800fino a90049.80
oltre900fino a100054.30
Per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più42.60
2.2.3Verificazioni in aziende
Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie ecc.) dotate di adeguate installazioni con coinvolgimento di manodopera interna all’azienda, gli emolumenti di cui ai numeri 2.2.1 e 2.2.2 sono ridotti fino al 50 per cento, conformemente al minore tempo impiegato dal verificatore.
3Impianti di misurazione per liquidi
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
3.1Pompe di misurazione a stantuffo
3.1.1Pompe di misurazione con getto di quantità corrispondente a un’alzata intera o parziale dello stantuffoper pompafr. 30.10
Supplementoper suddivisionefr. 3.50
3.1.2Pompe di misurazione a stantuffo per miscele olio/benzina, con o senza dispositivo di prepagamento:
– verificazione senza controllo del rapporto della miscelaper stantuffofr. 34.70
– verificazione con controllo del rapporto della miscelain base al tempo impiegato
3.2Contatori di volume e contatori di massa
3.2.1Impianti di misurazione per il riempimento di autocisterne o vagoni cisterna, comprese le apparecchiature supplementari (latte escluso)in base al tempo impiegato
3.2.2Colonne di distribuzione di carburante (gas liquido e gas naturale esclusi)per contatorefr. 72.30
– Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperaturaper contatorefr. 21.––
– Supplementi per automatici a banconoteper automaticofr. 32.60
per contatorefr. 13.––
– Supplementi per automatici a carteper automaticofr. 40.80
per contatorefr. 13.––
Nel caso di automatici combinati (a banconote e a carte) il supplemento è riscosso una sola volta per contatore.
3.2.3Impianti di misurazione su autocisterne (latte escluso)
3.2.3.1Impianti di misurazione per prodotti petroliferi, per ogni prodotto controllato
estrazione con pompa o forza di gravità
– fino a1000 l/minper contatorefr. 153.80
– oltre1000 l/minper contatorefr. 202.30
Impianti di misurazione per l’approvvigionamento di aereiin base al tempo impiegato
Supplemento per conversione della quantità
con sonda della temperatura,per ogni prodotto controllatofr. 20.80
3.2.3.2Impianti di misurazione per altri liquidi (latte escluso)in base al tempo impiegato
3.2.4Impianti di misurazione per il latte
3.2.4.1Impianti di misurazione su autocisterne, carrelli o in caseifici
(impianti compatti)
– solamente erogazione o raccoltaper contatorefr. 194.20
– erogazione e raccoltaper contatorefr. 259.––
3.2.4.2Impianti di misurazione stazionari per il riempimento o lo svuotamento di cisterne per il trasportoin base al tempo impiegato
3.2.4.3Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazionein base al tempo impiegato
3.3Conversione della quantità con sonda della temperatura ed eventualmente indicatore di densità
Controllo in condizioni di laboratorioin base al tempo impiegato
4Pesi
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:il pezzo fr.
4.1Pesi della classe M3fino a 500 g4.20
1 kg, 2 kg4.80
5 kg6.90
10 kg10.40
20 kg13.90
50 kg20.80
4.2Pesi delle classi M2, M1e F2fino a 500 g8.10
1 kg, 2 kg9.20
5 kg13.90
10 kg20.80
20 kg27.70
4.3Pesi della classe F11 mg fino a 1 kg15.––
2 kg fino a 10 kg27.70
20 kg42.80
4.4Pesi della classe E21 mg fino a 1 kg28.90
2 kg fino a 20 kg83.20
4.5Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come la rettifica mediante prelievo o l’aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso un supplemento pari al massimo all’80 per cento degli emolumenti di cui ai numeri 4.1–4.3.
4.6Lavori più importanti, quali la pulitura di pesi o la colatura di piombo, non sono compresi negli emolumenti di cui ai numeri 4.1–4.4 e vengono conteggiati a parte quali disborsi in ragione del tempo impiegato e del costo del materiale utilizzato.
4.7Se la verificazione di pesi delle classi F1ed E2è effettuata da un laboratorio di verificazione, la parte dell’emolumento devoluta al METAS corrisponde al 10 per cento degli emolumenti di verificazione, tuttavia al massimo a 2.90 franchi per peso.
5Bilance
5.1Bilance a funzionamento non automatico
5.1.1Gli emolumenti di verificazione (controllo fino alla portata massima) sono stabiliti come segue:
portataper dispositivo
di carico fr.
fino a5 kg26.10
oltre5 kgfino a20 kg33.––
oltre20 kgfino a50 kg41.10
oltre50 kgfino a100 kg49.70
oltre100 kgfino a200 kg60.10
oltre200 kgfino a500 kg76.90
oltre500 kgfino a1 000 kg93.60
oltre1 000 kgfino a2 000 kg114.50
oltre2 000 kgfino a5 000 kg148.—
oltre5 000 kgfino a10 000 kg161.90
oltre10 000 kgfino a20 000 kg203.50
oltre20 000 kgfino a50 000 kg241.60
oltre50 000 kgfino a100 000 kg300.60
oltre100 000 kg508.70
5.1.2Bilance con particolare dispositivo di carico che dev’essere dotato di un dispositivo particolare al momento della verificazione
(ad es. bilance aeree o con recipiente)emolumento di base più 50 %
5.1.3Bilance con doppio dispositivo indicatoreemolumento di base più 10 %
5.1.4Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili
per ogni dispositivo di caricoemolumento di cui ai numeri 5.1.1–5.1.3 più 20 %
5.1.5Bilance a portate multipleemolumento di base più 20 %
5.1.6Bilance a livelli multipliemolumento di base più 20 %
5.1.7Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione10 % dell’emolumento di base, tuttavia al massimo fr. 17.30
5.1.8Bilance indicatrici del prezzo
pesatura staticaemolumento di base più fr. 69.40
pesatura dinamicain base al tempo impiegato
5.2Bilance a funzionamento automaticoin base al tempo impiegato
6Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
Gli emolumenti di verificazione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferimento e il noleggio di strumenti speciali, sono stabiliti come segue:
6.1Strumenti di misurazione dei componenti gassosiper strumentofr. 162.—
6.2Strumenti di misurazione del fumo dieselper strumentofr. 173.—
6.3Strumenti combinatiper strumentofr. 324.—
7Strumenti di misurazione delle quantità di gas
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
7.1Contatori
7.1.1Contatori di gas a pareti deformabili
deflusso nominale in m3/hil pezzo fr.
fino a621.—
oltre6 fino a1026.60
oltre10 fino a1634.90
oltre16 fino a2539.20
oltre25 fino a4049.––
oltre40 fino a6598.––
oltre65 fino a100153.90
oltre100 fino a160237.80
oltre160 fino a250349.80
oltre250 fino a400447.40
7.1.2Altri contatori di gas
deflusso nominale in m3/hil pezzo fr.
fino a100490.20
oltre100 fino a250517.90
oltre250 fino a400587.30
oltre400 fino a1 000699.40
oltre1 000 fino a2 5001260.10
oltre2 500 fino a4 0001537.60
oltre4 000 fino a10 0001820.90
Se la verificazione avviene ad alta pressione, gli emolumenti sono riscossi in base al tempo impiegato.
7.2Dispositivi di conversione, compresa la parte che misura lo stato del gasil pezzo fr.
Prima verificazione con misurazione precedente770.—
Verificazione successiva sul luogo d’impiego307.50
Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione231.20
7.3Colonne di distribuzione di gas naturale ad alta pressionein base al tempo impiegato
7.4Parte da devolvere al METAS
7.4.1Strumenti di misurazione di cui al numero 7.130 % dell’emolumento di verificazione
7.4.2Strumenti di misurazione di cui al numero 7.220 % dell’emolumento di verificazione
8Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche
8.1Verificazione dei contatori d’elettricità
L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.
8.1.1Emolumento di basefr. 33.50
8.1.2Supplementi
I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui al numero 8.1.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:
8.1.2.1Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di controllo a campione secondo la procedura di controllo statistico per contatori d’elettricità0
8.1.2.2Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di verificazioni60
8.1.2.3Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettronico60
8.1.2.4Contatori d’elettricità con la funzione di misurazione dell’energia reattiva60
8.1.2.5Contatori d’elettricità con le funzioni di misurazione della potenza o di creazione del profilo di carico60
8.1.2.6Misurazioni superiori alla mediain base al tempo impiegato
8.1.3Calcolo dell’emolumento totale di una commissione
Per commissione si intende la verificazione di contatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni contatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui ai numeri 8.1.1 e 8.1.2.
numero di contatori per commissioneemolumento inizialeemolumento per pezzo
1fino a 1090010
11fino a 2030070
21fino a 4050060
oltre 4070055
8.2Verificazione dei trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile
L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.
8.2.1Emolumento di basefr. 94.40
8.2.2Supplementi
I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui al numero 8.2.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:
8.2.2.1Prova d’isolazione
tensione massima del materiale elettrico
fino a 1,2 kV35
oltre 1,2 kVfino a 36 kV100
oltre 36 kVfino a 52 kV200
8.2.2.2Misurazione del rapporto di trasformazione
tensione massima
del materiale elettrico
trasformatori di corrente
e di tensione per il primo
campo di misurazione
trasformatori di tensione
per ogni campo di
misurazione supplementare
fino a 1,2 kV020
oltre 1,2 kVfino a 36 kV6030
oltre 36 kVfino a 52 kV18055
8.2.2.3Supplemento per trasformatori di corrente
intensità di corrente
primaria nominale
per il primo nucleoper ogni nucleo in più
fino a 800 A020
oltre 800 Afino a 2000 A7035
oltre 2000 Afino a 5000 A25070
8.2.2.4Grandezze nominali secondarie divergenti dai valori normati convenzionaliin base al tempo impiegato
8.2.3Calcolo dell’emolumento totale di una commissione
Per commissione si intende la verificazione di trasformatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni trasformatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui ai numeri 8.2.1 e 8.2.2.
numero di trasformatori per commissioneemolumento inizialeemolumento per pezzo
1fino a 30100
4fino a 95085
10fino a 1820070
oltre 1855050
8.3Verificazione di altri trasformatori di misura
L’emolumento per la verificazione di trasformatori diversi da quelli di cui al numero 8.2 è riscosso in base al tempo impiegato.
8.4Procedura di controllo statistico per i contatori d’elettricità
8.4.1Disposizioni generali
Gli emolumenti di cui al numero 8.4 sono fatturati all’utilizzatore. Se l’utilizzatore si fa rappresentare da un mandatario che funge da interlocutore esclusivo del laboratorio di verificazione e del METAS per il lotto in questione, gli emolumenti sono fatturati al mandatario. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori rappresentati dallo stesso mandatario, tutti gli emolumenti e le parti degli emolumenti a carico di questi utilizzatori sono fatturati al mandatario.
8.4.2Controllo dei campioni di un lotto
L’emolumento per il controllo dei campioni di un lotto è calcolato in base agli emolumenti di cui al numero 8.1. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l’emolumento per il controllo dei campioni è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.
8.4.3Formalità amministrative relative a un lotto
L’emolumento per le formalità amministrative relative a un lotto si compone dell’emolumento di base e di supplementi. Tale emolumento è dovuto ogni qualvolta è controllato un campione del lotto, a prescindere dal risultato del controllo.
8.4.3.1Emolumento di base
Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l’emolumento di base è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.
Se approva o ordina altre procedure almeno equivalenti sul piano statistico, in singoli casi il METAS può fissare un emolumento di base più basso.
fr. 9540.––
8.4.3.2Supplementi
I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui al numero 8.4.3.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:
8.4.3.2.1Per ogni utilizzatore o mandatario1,4
8.4.3.2.2Per ogni utilizzatore o mandatario, se la notifica avviene prima del 1° gennaio del terzo anno successivo alla fabbricazione del contatore4,5
8.4.3.2.3In caso di impegno superiore alla media per le formalità amministrative relative al lotto (fatturazione solo con l’autorizzazione del METAS)in base al tempo impiegato
8.5Parte da devolvere al METAS
8.5.1per i contatori d’elettricità, per ogni verificazioneper pezzo: 17 % dell’emolumento di base di cui al numero 8.1.1
8.5.2per i trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile, per ogni verificazioneper pezzo: 17 % dell’emolumento di base di cui al numero 8.2.1
8.5.3per trasformatori di misura diversi da quelli di cui al numero 8.5.2, per ogni verificazioneper pezzo: 17 % dell’emolumento in base al tempo impiegato (n. 8.3)
8.5.4Per i contatori d’elettricità verificati secondo la procedura di controllo statistico
8.5.4.1Controllo dei campioni di un lotto: parte dell’emolumento da devolvere di cui al numero 8.5.1
8.5.4.2Formalità amministrative relative a un lotto, a prescindere dal risultato del controllo: 34 % dell’emolumento di base di cui al numero 8.4.3.1
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
9Misuratori di energia termica
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
9.1Sensori di portata con deflusso nominaleil pezzo fr.
fino a6 m3/h98.30
oltre6 m3/hfino a15 m3/h139.90
oltre15 m3/hfino a100 m3/h190.80
oltre100 m3/hin base al tempo impiegato
Riduzione degli emolumenti per pezzo per i misuratori compresi nella stessa commissione e con deflusso nominale fino a 6 m3/h, allacciamento e posizione di montaggio uguali
6fino a10 pezzi8 %
11fino a19 pezzi17 %
a partire da20 pezzi26 %
9.2Calcolatori di calore e di freddo105.20
9.3Sonde di temperatura, il paio115.60
9.4L’emolumento per un misuratore di energia termica completo è pari alla somma dei relativi emolumenti di cui ai numeri 9.1–9.3.
9.5Contatori d’acqua calda con deflusso nominaleil pezzo fr.
fino a2 m3/h80.60
oltre2 m3/hfino a6 m3/h97.30
oltre6 m3/hfino a15 m3/h131.—
oltre15 m3/hfino a100 m3/h164.50
oltre100 m3/hin base al tempo impiegato
La riduzione degli emolumenti per pezzo è calcolata secondo il numero 9.1.
9.6Contatori di calore del vapore surriscaldatoin base al tempo impiegato
9.7Parte da devolvere al METAS per gli strumenti di misurazione di cui al numero 915 % dell’emolumento
di verificazione
10Strumenti di misurazione in relazione alla radioprotezione
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
10.1Strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnosticail pezzo fr.
dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 rilevatore647.—
per rilevatore addizionale289.—
dosimetri per la radiologia dentale254.—
dosimetri per il prodotto dose-superficie393.—
dosimetri per il prodotto dose-lunghezza254.—
chilovoltometri (non-invasivi)231.—
misuratori del prodotto mAs (invasivi)162.—
cronometri di esposizione162.—
sensitometri243.—
densitometri173.—
fotometri, luxmetri98.––
10.2Strumenti di misurazione delle radiazioni esterne
strumenti con fino a 10 punti di misurazione173.—
prove di apparecchiature complesse quali strumenti per il controllo dell’ambiente, camere di ionizzazione di riferimento, apparecchi con più rilevatori o più qualità di radiazioni, dispositivi elettronici, funzioni d’allarme347.—
10.3Strumenti di misurazione della contaminazione superficiale
strumenti portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi per al massimo quattro nuclidi173.—
strumenti con esigenze più elevate (monitor per mani e piedi per più di quattro nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo)347.—
10.4Strumenti di misurazione elettronici della concentrazione di radon
un solo punto di misurazione durante la misurazione comparativa annuale del laboratorio di verificazione347.—
in tutti gli altri casiin base al tempo impiegato
10.5Strumenti per misurare l’attività
(principio della camera di ionizzazione a pozzetto)
10.5.1verificazione di sorgenti di radiazioni gamma, misurazione di controllo per al massimo cinque nuclidi e relative impostazioni1237.—
10.5.2verificazione di sorgenti di radiazioni gamma e beta, misurazione di controllo per al massimo cinque nuclidi e relative impostazioni1410.—
10.5.3misurazione di controllo per ogni ulteriore nuclide e relativa impostazione23.—
10.5.4misurazione comparativa del tipo A con Tc‑99m520.—
10.5.5misurazione comparativa del tipo A con I‑131694.—
10.5.6misurazione comparativa del tipo B347.—
10.6Parte da devolvere al METAS
10.6.1Strumenti di misurazione di cui ai
numeri 10.1–10.5.2
10 % dell’emolumento di verificazione
10.6.2Strumenti di misurazione di cui ai
numeri 10.5.4–10.5.6
15 % dell’emolumento di verificazione
11Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia
11.1Gli emolumenti dei laboratori di verificazione sono riscossi in base al tempo impiegato.
L’utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione è fatturata a parte.
11.2Parte dell’emolumento da devolvere al METASper ogni strumento verificatofr. 116.—
12Strumenti di misurazione per la circolazione stradale
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:per strumento fr.
12.1Strumenti di misurazione della velocità mediante radar1491.—
12.2Laserscanner2139.—
12.3Tachigrafi montati sui veicoli728.—
12.4Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo954.––
12.5Spire induttive o sensore piezo
per la prima corsia694.—
per ogni successiva corsia nel medesimo posto405.—
12.6Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)
Sistemi di prova standard225.––
Sistemi di prova speciali318.––
12.7Parte dell’emolumento da devolvere al METAS
12.7.1Strumenti di misurazione di cui ai numeri 12.1–12.5
Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per annofr. 1577.—
Parte per ogni strumento verificato7,5 % dell’emolumento di verificazione
12.7.2Strumenti d’esame di cui al numero 12.6
Parte per ogni dispositivo verificato10 % dell’emolumento di verificazione
13Strumenti di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:per ogni prova
effettuata
fr.
13.1Prova generale44.—
Controllo dell’ermeticità9.—
Termometro per i gas di scarico29.—
Termometro per l’aria di combustione24.—
Volume campione per la determinazione dell’indice di fuliggine24.—
O224.—
CO24.—
NO24.—
CO/H220.—
NO220.—
13.2Parte da devolvere al METAS10 % dell’emolumento di verificazione

Footnotes

  1. Abbreviazione introdotta dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

  2. RS 941.20

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

  4. RS 941.206

  5. RS 941.298.2

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

  8. RS 941.204

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

  10. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

  11. [RU 1985 1740, 1993 134, 1999 133, 2003 3531]