Decreto federale che approva l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

941.15Simple Federal Decree (Adopting Agreements)14 dic 1983

del 14 dicembre 1983 (Stato 14 dicembre 1983)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19832,

decreta:

Art. 1
  1. È approvata l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale3.
  2. Il Consiglio federale è facoltato ad autorizzare la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito per il nuovo periodo di validità quinquennale.
  3. La Banca nazionale svizzera ha qualità d’istituto partecipante agli Accordi generali di credito. Collabora con il Consiglio federale per l’attuazione della partecipazione svizzera. Il Consiglio federale stabilisce le modalità d’applicazione, previa intesa con la Banca nazionale. Esso informa le Camere sulla partecipazione svizzera agli Accordi generali di credito.
  4. I crediti concessi dalla Banca nazionale nel quadro degli Accordi generali di credito non sono garantiti dalla Confederazione.
Art. 2

Nella dichiarazione d’adesione agli Accordi generali di credito4, che indirizzerà al Fondo monetario internazionale, il Consiglio federale farà menzione dei principi stabiliti dalla legge federale del 19 marzo 19765su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, principi che devono essere osservati nelle azioni in favore dei Paesi in sviluppo.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 1983 II 1333

  3. RS 0.941.15

  4. RS 0.941.15

  5. RS 974.0

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