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941.15•Decreto federale che approva l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale
941.15Simple Federal Decree (Adopting Agreements)14 dic 1983
del 14 dicembre 1983 (Stato 14 dicembre 1983)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19832,
decreta:
Nella dichiarazione d’adesione agli Accordi generali di credito4, che indirizzerà al Fondo monetario internazionale, il Consiglio federale farà menzione dei principi stabiliti dalla legge federale del 19 marzo 19765su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, principi che devono essere osservati nelle azioni in favore dei Paesi in sviluppo.
Il presente decreto non sottostà al referendum.
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