Ordinanza sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle finanze per perizie di monete svizzere

941.11Federal Council Ordinance1 gen 1993

del 28 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19741
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dall’Amministrazione federale delle finanze per perizie di monete svizzere coniate a contare dal 1850.

Art. 2 Assoggettamento
  1. È tenuto a pagare un emolumento chiunque chiede una perizia delle monete di cui all’articolo 1. Le spese di stesura e i disborsi sono conteggiati separatamente, ma riscossi con l’emolumento dovuto per la perizia.
  2. Se parecchie persone sono tenute a pagare per la stessa perizia, sono responsabili solidalmente.
Art. 3 Esenzione dall’emolumento

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e la Banca nazionale svizzera sono esenti dal pagamento dell’emolumento.

Art. 4 Monete falsificate, contraffatte e pezzi simili a monete

In caso di monete falsificate, contraffatte o pezzi simili a monete, l’emolumento è dovuto da chi fabbrica o scientemente importa o mette in circolazione tali monete.

Art. 5 Determinazione dell’ammontare dell’emolumento
  1. L’emolumento per la perizia è determinato dal dispendio di tempo.
  2. Esso ascende a 100 franchi per ogni ora di lavoro.
Art. 6 Spese di stesura

Le spese di stesura ammontano:

  1. per i testi, a 15 franchi per pagina;
  2. per le tabelle, a 20 franchi per pagina.
Art. 7 Disborsi

Sono disborsi i costi supplementari delle singole prestazioni, segnatamente:

  1. gli onorari conformemente all’ordinanza del 1° ottobre 19732sulle indennità ai periti e agli incaricati;
  2. le spese per analisi scientifiche, esami particolari o ricerca di documentazione;
  3. le spese di porto e di telefono;
  4. le spese per fotografie;
  5. le spese per lavori che l’Amministrazione affida a terzi.
Art. 8 Riduzione o condono dell’emolumento

L’Amministrazione federale delle finanze può ridurre o condonare l’emolumento, se chi è tenuto a pagarlo si trova nel bisogno o per altri gravi motivi.

Art. 9 Preventivo

Qualora siano necessarie perizie dispendiose, l’Amministrazione federale delle finanze informa anticipatamente l’assoggettato sulle presumibili spese.

Art. 10 Anticipi

In casi giustificati (ad es. residenza all’estero, mora), l’Amministrazione federale delle finanze può chiedere all’assoggettato un adeguato anticipo.

Art. 11 Decisione sugli emolumenti
  1. L’Amministrazione federale delle finanze decide l’emolumento subito dopo aver allestito la perizia.
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Art. 12 Esigibilità
  1. L’emolumento è esigibile:
    1. 30 giorni dopo la notificazione della decisione;
    2. in caso di impugnazione, dal momento in cui la decisione su ricorso è passata in giudicato.
  2. Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’inizio dell’esigibilità.
Art. 13 Prescrizione
  1. La pretesa all’emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.
  2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito presso l’assoggettato.
Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Footnotes

  1. RS 611.010 . Ora: l’art. 46a della L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010 ).

  2. [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518art. 72 n. 2.RU 1996 1651art. 21 lett. b]. Vedi ora l’O del 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS 172.311 ).

  3. Abrogato dal n. IV 81 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

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