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941.11•Ordinanza sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle finanze per perizie di monete svizzere
941.11Federal Council Ordinance1 gen 1993
del 28 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19741
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,
ordina:
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dall’Amministrazione federale delle finanze per perizie di monete svizzere coniate a contare dal 1850.
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e la Banca nazionale svizzera sono esenti dal pagamento dell’emolumento.
In caso di monete falsificate, contraffatte o pezzi simili a monete, l’emolumento è dovuto da chi fabbrica o scientemente importa o mette in circolazione tali monete.
Le spese di stesura ammontano:
Sono disborsi i costi supplementari delle singole prestazioni, segnatamente:
L’Amministrazione federale delle finanze può ridurre o condonare l’emolumento, se chi è tenuto a pagarlo si trova nel bisogno o per altri gravi motivi.
Qualora siano necessarie perizie dispendiose, l’Amministrazione federale delle finanze informa anticipatamente l’assoggettato sulle presumibili spese.
In casi giustificati (ad es. residenza all’estero, mora), l’Amministrazione federale delle finanze può chiedere all’assoggettato un adeguato anticipo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.
RS 611.010 . Ora: l’art. 46a della L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010 ). ↩
[RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518art. 72 n. 2.RU 1996 1651art. 21 lett. b]. Vedi ora l’O del 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS 172.311 ). ↩
Abrogato dal n. IV 81 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). ↩
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