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935.21 ΓÇó Legge federale concernente Svizzera Turismo
del 21 dicembre 1955 (Stato 1° agosto 2008)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 31biscapoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale12,
decreta:
Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.
Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.
La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.