Legge federale concernente Svizzera Turismo

935.21Federal Act1 gen 1961

del 21 dicembre 1955 (Stato 1° agosto 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 31biscapoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale12,

decreta:

Art. 1
  1. Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.
  2. Esso assume i seguenti compiti:
    1. analizzare l’evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell’elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell’ecologia;
    2. preparare e diffondere messaggi promozionali;
    3. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;
    4. informare in merito all’offerta turistica;
    5. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;
    6. sostenere la commercializzazione dei prodotti;
    7. coordinare l’accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all’immagine del Paese.
Art. 2

Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.

Art. 3

Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.

Art. 4
  1. Gli organi di Svizzera Turismo sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.
  2. Il Consiglio federale fissa i particolari dell’organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.
Art. 5
Art. 6

La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

Art. 7
Art. 8

Footnotes

  1. [CS 1 3]

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° maggio 1995 (RU 1995 13831384;FF 1994 III 1009).