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934.21 ΓÇó Legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione
934.21LIACFederal Act1 mag 1998
(LIAC)
del 10 ottobre 1997 (Stato 1° gennaio 2012)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 64 della Costituzione federale1(Cost.);2
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 19973,
decreta:
Le imprese d’armamento eseguono le ordinazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)4e di terzi nel rispetto dei principi dell’economia di mercato.
…8
Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 19989
[CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 122 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1582;FF 2000 2021). ↩
FF 1997 III 651 ↩
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859;FF 2010 2933,2969). ↩
Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859;FF 2010 2933,2969). ↩
Abrogato dal n. I 5 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859;FF 2010 2933,2969). ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 1998 1202. ↩
DCF del 25 mar. 1998. ↩