Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

916.472Federal Council Ordinance1 gen 1986

(Ordinanza sulle tasse dell’USAV)1

del 30 ottobre 1985 (Stato 1° dicembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 20123sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20054sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20005sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20146sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 19667sulle epizoozie;
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19998tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 20109tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,10

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200411sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Calcolo della tassa
  1. La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.
  2. Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.
  3. La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.
Art. 4 Supplemento

Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’USAV12può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 5 Spese

Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm13sono fatturati:

  1. gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 199614sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
  2. le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;
  3. i costi per esami effettuati in laboratori dell’USAV o affidati ad altri laboratori.
Art. 6 Tasse per le visite veterinarie di confine
  1. L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm15non sono applicabili.
  2. Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.
  3. La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.
Art. 7 Riscossione delle tasse
  1. La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.
  2. Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.
  3. Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.
Art. 8 Rimedi giuridici
  1. Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.
  2. Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 192516sulle dogane.
Art. 9 a 14

Capitolo 2: Tariffa delle tasse

Sezione 1: Controllo in caso d’importazione o transito

Art. 15 Partite d’importazione
  1. In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a:17
Fr.
a. per le partite con un peso fino a 6 tonnellate88.—
b. per ogni ulteriore tonnellata14.70
c. per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate676.—

1bis. Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:

Fr.
a. per le partite con un peso fino a 6 tonnellate68.20
b. per ogni ulteriore tonnellata11.40
c. per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate523.90.18

1ter. Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1.19 2. Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 198620sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi». 3. Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 201321sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2.22 4. Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a: a. per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico; b. per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.23 5. Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 31 ottobre 201824sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a.25

Art.16 Partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea

Alle partite in transito verso l’Unione europea si applicano le tariffe di cui all’articolo 15.

Art. 17 Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi

Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d’ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.

Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva

Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 201526concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformi

Per la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE‑PT27, l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 201428concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28b e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 201329sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

Art. 18 Autorizzazioni
  1. La tassa per un’autorizzazione secondo l’articolo 12 OITE‑PT30o secondo l’OITEAc31ammonta a 60 franchi.32
  2. .33
  3. La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 201534concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE) ammonta a 40–100 franchi.35
  4. Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.
  5. La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1tere 2 ammonta a 20 franchi.36

Sezione 2: Autorizzazioni e certificati di esportazione

Art. 19
  1. Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 OITE‑PT37e all’articolo 27 OITE‑UE38ammontano a 40–100 franchi.39
  2. Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.
  3. La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.40

Sezione 3: Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione

Art. 20
  1. Per l’esame di una domanda d’autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:
Fr.
a. una tassa di base per autorizzazioni che possono essere rilasciate senza esami particolari20.– a 50.–
b. una tassa per esami suppletivi non comportanti più di una mezza giornata di lavoro, senza visita dell’azienda100.–
c. una tassa per esami suppletivi non comportanti più di mezza giornata di lavoro, con visita all’azienda150.–
d. una tassa per esami suppletivi, per giorno, con o senzavisita all’azienda350.–
  1. Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:
    1. spese per pernottamenti in caso di visite di più giorni all’azienda giusta il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 195941;
    2. le spese per il materiale;
    3. 42 le spese per l’esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell’O del 23 apr. 200843sulla protezione degli animali).

Sezione 3a: .

Art. 20a

Sezione 4: .

Art. 21
Art. 21a

Sezione 5: .

Art. 22

Sezione 6: Laboratori di diagnostica

Art. 23

Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.

Sezione 7: .

Art. 24

Sezione 8: Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico

Art. 24a
  1. Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l’USAV riscuote la seguente tassa massima:44
Fr.
a. per i veterinari ufficiali4000.–
b. per i veterinari ufficiali dirigenti2500.–
c. per gli esperti ufficiali2500.–
d.45 per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni1000.–
e.46 per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti1000.–
  1. Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:
Fr.
a. per i veterinari ufficiali800.–
b. per i veterinari ufficiali dirigenti600.–
c. per gli esperti ufficiali600.–
d.47 per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni400.–
e.48 per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti400.–
  1. Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.

Sezione 9: Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E‑Cert

Art. 24b Utilizzo del sistema d’informazione animex-ch
  1. Per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch49l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:
Fr.
a. rilascio dell’autorizzazione di eseguire un esperimento sugli animali o di gestire un centro di detenzione di animali da laboratorio, inclusa la redazione di rapporti200.– fino a 300.–
b. rilascio dell’autorizzazione dicompletare un esperimento sugli animali o un centro di detenzione di animali da laboratorio60.– fino a 80.–
c. rilascio di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)200.– fino a 300.–
d. complementi di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)60.– fino a 80.–
e. annualmente per l’accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento60.– fino a 80.–
  1. Se l’USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d’informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.
Art. 24bbis Utilizzo del sistema d’informazione E-Cert

Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.

Sezione 10: Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari

Art. 24c Tasse per l’omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificati

Per il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l’ordinanza del 20 agosto 202550sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse:

Fr.
Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio
a. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario20 00010 000
b. trattamento di una domanda di omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)12 0006000
c. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»50002500
d. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»30001500
e. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non-significant change»1000500
f. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non‑significant change»600300
g. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica in determinate aree di valutazione, come modifica della fonte del principio attivo o della classificazione ed etichettatura600300
h. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF per indicazione200100
i. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF per indicazione10050
j. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione per un uso minore ai sensi dell’art. 17 OPF per indicazione10050
k. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza per indicazione10050
l. trattamento di una domanda di rilascio di un permesso di vendita200200
m. trattamento di una domanda di modifica di un permesso di vendita100100
n. trattamento di una domanda di modifica amministrativa di un’omologazione o di un permesso di vendita, incluso il trasferimento dell’omologazione a un altro titolare100100
o. controllo della completezza del fascicolo di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti, designati come approvati ai sensi degli articoli 5 e 6 OPF o la cui approvazione è stata rinnovata nell’UE800400
p. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario12 0006000
q. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)70003500
r. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE, che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (art. 48 OPF) per prodotto fitosanitario200100
s. trattamento di una richiesta di rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 87 OPF100100
Art. 24d Tasse per gli organismi ausiliari

Per il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell’approvazione o omologazione in situazione d’emergenza secondo l’OPF51, l’USAV riscuote le seguenti tasse:

Fr.
Organismi ausiliariOrganismi ausliari a basso rischio
a. trattamento di una domanda di approvazione di un organismo ausiliario2000800
b. trattamento di una domanda di rinnovo dell’approvazione di un organismo ausiliario1000400
c. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza per indicazione8050

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 25 Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogate:

  1. La tariffa del 13 giugno 197752delle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria;
  2. La tariffa delle tasse del 1° aprile 197253per la visita veterinaria di confine del bestiame esportato temporaneamente nella Repubblica federale di Germania o in Austria a scopo d’alpeggio o di svernamento.
Art. 26 Disposizione transitoria

La tariffa del 13 giugno 197754è applicabile alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2025

La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all’articolo 24c nella versione secondo il diritto anteriore55è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).

  2. RS 172.010

  3. RS 453

  4. RS 455

  5. RS 812.21

  6. RS 817.0

  7. RS 916.40

  8. RS 0.916.026.81

  9. RS 0.916.443.961.41

  10. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

  11. RS 172.041.1

  12. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  13. RS 172.041.1

  14. [RU 1997 167.RU 2009 6137cifra II n. 2]. Vedi ora l’O del 25 nov. 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1 ).

  15. RS 172.041.1

  16. [CS 6 475;RU 1956 639; 1959 1400 art. 11 cifra III; 1973 644; 1974 1857all. n. 7; 1980 1793cifra I n. 1; 1992 1670cifra III; 1994 1634cifra I n. 3; 1995 1816; 1996 3371all. 2 n. 2; 1997 2465all. n. 13; 2000 1300art. 92,1891cifra VI n. 6; 2002 248cifra I n. 1 art. 41; 2004 4763all. cifra II n. 1; 2006 2197all. n. 50.RU 2007 1411art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0 ).

  17. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

  18. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

  19. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

  20. RS 632.10

  21. RS 453.0

  22. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

  23. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

  24. RS 916.20

  25. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RU 2013 3111). Nuovo testo giusta l’all. 8 n. 6 dell’O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).

  26. RS 916.443.10

  27. RS 916.443.10

  28. RS 916.443.14

  29. RS 453.0

  30. RS 916.443.10

  31. RS 916.443.14

  32. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

  33. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Abrogato dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

  34. RS 916.433.11

  35. Introdotto dall’all. cifra 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

  36. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

  37. RS 916.443.10

  38. RS 916.443.11

  39. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

  40. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

  41. [RU 1959 1137; 1962 288,1283; 1964 600; 1968 115,1619; 1971 74; 1973 139; 1974 5; 1976 2699; 1977 1413,2155; 1979 1287; 1982 938; 1984 394; 1986 193,2091; 1987 941; 1988 7; 1989 8,1217; 1990 102,1736; 1991 1075,1078,1145,1380,1642; 1992 3; 1993 820all. n. 1,1565art. 13 cpv. 1,2812; 1994 2,269,364; 1995 3,3867all. n. 8,5067; 1997 230,299; 1998 726; 1999 577; 2000 419all. n. 12953.RU 2001 2197all. cifra I n. 2]

  42. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).

  43. RS 455.1

  44. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

  45. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

  46. Introdotta dall’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

  47. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinariopubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

  48. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

  49. Nuova espressione. giusta la cifra III n. 2 dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

  50. RS 916.161

  51. RS 916.161

  52. [RU 1977 1230; 1979 2633 art. 2 n. 7; 1981 572art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]

  53. [RU 1972 715]

  54. [RU 1977 1230; 1979 2633 art. 2 n. 7; 1981 572art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]

  55. RU 2021 760