Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

916.407Federal Council Ordinance1 gen 2005

del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 45a capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661sulle epizoozie,2

ordina:

Art. 1 Contributi

Onde sostenere i costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 20113concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi:4

  1. 5 per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
  2. 6 per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
  3. per ogni animale della specie bovina macellato: 25 franchi al macello;
  4. per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;
  5. 7 per ogni equide macellato: 25 franchi al macello;
  6. 8 per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.
Art. 2 Condizioni per l’assegnazione dei contributi
  1. Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:9
    1. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
    2. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica di macellazione:
    1. la notifica di nascita era registrata nella banca dati sul traffico di animali, e 2.10 la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 novembre 202111concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK». a. se la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale; b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica della macellazione:12 1. l’importazione o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali oppure è avvenuta la prima registrazione secondo l’articolo 29b dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201113, e 2.14 la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 OIBDTA ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».15
  2. Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:
  3. Trattandosi di animali delle specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale.
  4. Trattandosi di equidi, i contributi sono assegnati:
    1. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale; e
    2. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione, a condizione che l’animale sia nato dopo il 1° gennaio 2011.
  5. Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se Identitas AG ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata elettronicamente.16
  6. I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 OSOAn17.18
Art. 3 Versamento e compensazione dei contributi
  1. Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi. Li fattura mensilmente all’Ufficio federale dell’agricoltura.
  2. Può compensare i contributi con gli emolumenti esigibili secondo l’allegato 2 OIBDTA19e con le tasse di macellazione di cui all’articolo 38a dell’ordinanza del 27 giugno 199520sulle epizoozie.
Art. 4 Rimedi giuridici
  1. Chi non è d’accordo con il conteggio dei contributi o delle tasse di macellazione può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di emanare una decisione.21
  2. Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.22
  3. 23
Art. 5 Disposizioni transitorie
  1. Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° dicembre 1999, non è necessaria la notifica di nascita secondo l’articolo 2 capoverso 2.
  2. Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° aprile 2004, non è necessaria la registrazione della vita completa dell’animale secondo l’articolo 2 capoverso 3.
Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Footnotes

  1. RS 916.40

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).

  3. RS 916.441.22

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

  6. Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

  7. Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

  10. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  11. RS 916.404.1

  12. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  13. RS 916.404.1

  14. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

  16. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  17. RS 916.441.22

  18. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).

  19. RS 916.404.1

  20. RS 916.401

  21. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 947).

  22. Nuovo testo giusta la cifra II 103 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

  23. Abrogato dalla cifra II 103 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).