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916.361 ΓÇó Ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena
916.361Federal Council Ordinance1 gen 2009
del 25 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura,
ordina:
L’ordinanza del 26 novembre 20032sulla valorizzazione della lana di pecora indigena è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.