(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
del 25 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2,
43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr),2
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Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Valorizzatori
- Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.
- Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.
Art. 1a Venditori diretti
Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.
Art. 1b Latte commerciale
Per latte commerciale s’intende il latte che:
- lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;
- viene trasformato nella propria azienda o nell’azienda d’estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.
Sezione 1a: Supplementi
Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio
- .3
- Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato il supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:4
a. formaggio che:
1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 16 dicembre 20165sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o
c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.
- Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.
- Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato.
Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati
- Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:6
a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ODerr7:8
1. pasta extradura,
2. pasta dura,
3. pasta semidura,
4. pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e
b. il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.9
- Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell’allegato.
- Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.
Art. 2a Supplemento per il latte commerciale
- Per il latte vaccino ai produttori è versato il supplemento per il latte commerciale di 5 centesimi il chilogrammo purché si tratti di latte commerciale che soddisfa le esigenze che il DFI stabilisce in virtù dell’ODerr10, dell’ordinanza del 23 novembre 200511concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 20 ottobre 201012sul controllo del latte nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.13
- L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.
Sezione 2: Procedura
Art. 3 Domande
- Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.14
- Le domande delle aziende d’estivazione devono essere presentate al servizio d’amministrazione almeno una volta all’anno.
- e4.15
- Devono comunicare al servizio d’amministrazione:
- il rilascio di un’autorizzazione;
- il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- la revoca di un’autorizzazione.16
Art. 4 Periodo dei supplementi
I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.
Art. 4a Domande presentate tardivamente
- Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell’anno in corso.
- .17
Art. 5 Versamento dei supplementi
- L’UFAG decide sulle domande.
- L’UFAG versa i supplementi.
Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità
Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:
- a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;
- a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.
Sezione 3: Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte
Art. 7
Art. 8 Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione
- Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.18
- Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.19
- I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione
- Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:20
- acquistate;
- vendute senza essere state trasformate;
- trasformate nell’azienda.
- Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:
- la quantità di materie prime trasformate;
- il genere di prodotti fabbricati;
- la quantità di prodotti fabbricati.
- Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione mensilmente, entro il 10° giorno del mese successivo, in quale modo ha valorizzato le materie prime. Le notifiche devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.21
3bis. .22
- I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta
- Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.23
- Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese.24
- Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.25
Art. 11 Conservazione dei dati
I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all’ispezione.
Sezione 4: Servizio d’amministrazione
Art. 12 Compiti del servizio d’amministrazione
- L’UFAG designa un servizio esterno (servizio d’amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d’amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera.
- Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:
- trattamento delle domande di supplementi;
- comunicazione all’UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;
- allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;
- gestione di una banca dati concernente i supplementi;
- rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
- 26 messa a disposizione dell’UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
- 27 adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida.
- Il servizio d’amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.
Art. 13 Accordo di prestazione
- L’UFAG stabilisce i compiti del servizio d’amministrazione in un accordo di prestazione. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.
- L’accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1994^28^sugli acquisti pubblici.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Esecuzione
- L’UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d’amministrazione non se sia stato incaricato.
- L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.29
- .30
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- ordinanza del 7 dicembre 1998^31^concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;
- ordinanza del DFE del 7 dicembre 199832concernente l’importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all’importazione di latte intero in polvere.
Art. 16 Entrata in vigore
- Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
- Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.
(art. 1c cpv. 4 e 2 cpv. 2)
Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione