Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione

916.342OCPoFederal Council Ordinance1 gen 2006

(Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4,
nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr),2

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione
  1. La presente ordinanza si applica alla carne fresca di pollo e di tacchino.
  2. Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di un animale. Per carne fresca s’intende la carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto e in atmosfera controllata.
  3. Essa non si applica alla carne di polli e tacchini che non sono detenuti a scopo d’ingrasso.
Art. 2 Caratterizzazione
  1. Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:
TedescoFranceseItalianoRomancio
a.Extensive BodenhaltungElevé à l’intérieur: système extensifEstensivo al copertoAllevament a l’interiur: sistem extensiv
b.Besonders tierfreundliche StallhaltungStabulation particulièrement respectueuse des animauxStabulazione particolarmente rispettosa degli animaliAllevament en stalla particularmain favuraivel als animals
c.AuslaufhaltungSortant à l’extérieurAll’apertoAllevament cun sortida al liber
d.FreilandhaltungFermier élevé en plein-airRurale all’apertoAllevament al liber
e.Uneingeschränkte FreilandhaltungFermier élevé en libertéRurale in libertàAllevament en libertad
  1. In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 19973sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza.
  2. Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati.
  3. Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda.
Art. 3 Complementi della caratterizzazione
  1. Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione.
  2. Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri.
  3. Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1.
  4. La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli.
Art. 4 Obblighi delle imprese
  1. La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino.
  2. Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:
    1. prendere tutti i provvedimenti necessari all’identificazione dei lotti e assicurare la tracciabilità di ogni singolo lotto fino al fornitore.
    2. permettere all’autorità competente o all’ente di certificazione, a scopo d’ispezione, di accedere a tutti gli edifici e a tutte le parcelle dell’azienda, nonché mettere a sua disposizione la contabilità e le pezze giustificative e darle tutte le informazioni utili.
Art. 5 Controlli
  1. I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:
    1. nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’allegato, almeno una volta all’anno e sono integrati nei controlli esistenti;
    2. 4 nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20135sui pagamenti diretti (OPD);
    3. 6 nei macelli che dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da un ente di certificazione accreditato in Svizzera, almeno una volta all’anno;
    4. 7 nei macelli che non dispongono di un sistema di gestione della qualità di cui alla lettera c, almeno quattro volte all’anno.
  2. L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.8
Art. 6 Enti di certificazione

Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19969sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:

  1. accreditati in Svizzera;
  2. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
  3. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.
Art. 7 Importazione di carne di pollo e di tacchino
  1. La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo.
  2. Le designazioni secondo le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 543/200810sono considerate equivalenti alle designazioni secondo le seguenti disposizioni della presente ordinanza:
Disposizione del regolamento (CE) n. 543/2008Disposizione della presente ordinanza
a. Allegato V punto bArticolo 2 capoverso 1 lettera a
(«Estensivo al coperto»)
b. Allegato V punto cArticolo 2 capoverso 1 lettera c («All’aperto»)
c. Allegato V punto dArticolo 2 capoverso 1 lettera d
(«Rurale all’aperto»
d. Allegato V punto eArticolo 2 capoverso 1 lettera e
(«Rurale in libertà»).11
Art. 8 UFAG
  1. L’ esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9.12
  2. L’UFAG:
    1. tiene una lista degli enti di certificazione che adempiono le esigenze secondo l’articolo 5;
    2. informa gli enti cantonali e gli enti di certificazione interessati sui provvedimenti secondo l’articolo 169 LAgr.
Art. 9 Cantoni
  1. Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
  2. Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’UFAG e gli enti di certificazione.
Art. 10
Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

(art. 2)

Esigenze relative all’utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento

1. Estensivo al coperto

La designazione «Estensivo al coperto» può essere utilizzata soltanto:

  1. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede i 25 kg di peso vivo per i polli e i tacchini; e
  2. se i polli sono macellati al più presto all’età di 56 giorni e i tacchini al più presto all’età di 70 giorni.

2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» può essere utilizzata soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 74 dell’ordinanza del 23 ottobre 201313sui pagamenti diretti nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

3. All’aperto

La designazione «All’aperto» può essere utilizzata soltanto:

  1. se le disposizioni dell’articolo 75 dell’ordinanza sui pagamenti diretti concernenti le uscite regolari all’aperto e le relative disposizioni di esecuzione sono rispettate per i polli e i tacchini;
  2. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede 27,5 kg di peso vivo per i polli e 25 kg di peso vivo per i tacchini; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento della superficie dell’area con clima esterno;
  3. se i tacchini sono macellati al più presto all’età di 70 giorni;
  4. se gli animali hanno avuto, durante la metà almeno della loro vita, accesso al pascolo in permanenza durante la giornata. In caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto all’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo; e
  5. se l’alimento somministrato durante il finissaggio contiene almeno il 65 per cento di cereali, tenendo presente che può essere computato un massimo del 15 per cento di sottoprodotti cerealicoli.

4. Rurale all’aperto

4.1 La designazione «Rurale all’aperto» può essere utilizzata soltanto:

  1. se le esigenze di cui nel numero 3 per le uscite all’aperto sono soddisfatte;
  2. se la densità per metro quadrato di pavimento di pollaio non eccede:

1. nel caso dei polli, 25 kg di peso vivo; per i pollai mobili che non eccedono 150 m2di pavimento e permettono l’accesso a un’area con clima esterno 24 ore su 24, la densità può essere portata al massimo a 30 kg di peso vivo per m2; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno,

2. nel caso dei tacchini, 35 kg di peso vivo; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno;

c. se la superficie utilizzabile totale dei pollai per sito singolo d’allevamento non eccede 1600 m2;

d. se ogni pollaio non conta più di:

1. 4800 polli,

2. 2500 tacchini;

e. i polli dal 42° giorno d vita e i tacchini dal 56° giorno di vita hanno accesso al pascolo durante tutta la giornata; in caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto con l’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo;

f. se i percorsi esterni presentano almeno le superfici seguenti:

1. 2 m2per ogni galletto,

2. 6 m2per ogni tacchino;

g. se gli animali sono macellati al più presto all’età seguente:

1. 81 giorni per i polli,

2. 140 giorni per i tacchini;

h. se i produttori che non applicano le norme relative all’età minima di macellazione prevista alla lettera g utilizzano obbligatoriamente razze che crescono lentamente; e

i. se il finissaggio in clausura non supera 15 giorni per i polli di età superiore a 90 giorni.

4.2 Se le esigenze di cui al numero 3 non possono essere adempiute per un determinato periodo a causa di una misura delle autorità, per la caratterizzazione della carne può essere comunque utilizzata la designazione «Rurale all’aperto»:

a. se l’accesso previsto per gli animali all’area con clima esterno secondo l’articolo 74 dell’ordinanza sui pagamenti diretti è stato garantito ininterrottamente; e

b. se la durata dell’inosservanza delle esigenze di cui al numero 3 non supera 16 settimane.

5. Rurale in libertà

La designazione «Rurale in libertà» può essere utilizzata soltanto se le esigenze menzionate nel numero 4 sono soddisfatte; al posto del numero 4 lettera f (percorsi esterni) si esige che gli animali abbiano accesso in permanenza durante la giornata a un percorso esterno illimitato.

Footnotes

  1. RS 910.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

  3. RS 910.18

  4. Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

  5. RS 910.13

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

  9. RS 946.512

  10. Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, versione della GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

  11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

  12. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690).

  13. RS 910.13

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