Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.)

916.151.2Departmental Ordinance1 lug 1999

(Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto)1

dell’11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),2

visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983sulle sementi,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1
  1. La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante certificati in senso lato (s.l.) delle specie e dei generi seguenti destinati alla produzione di frutti:
a. Fragaria x ananassa Duch.fragola
b. Malus Millmelo
c. Prunus armeniaca Lalbicocco
d. Prunus avium Lciliegio
e. Prunus cerasus L.agriotto
f. Prunus domestica L.susino
g. Prunus persica (L.) Batschpesco
h. Pyrus communis L.pero
i. Cydonia Mill.cotogno
  1. 4

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Varietà comunemente nota

Per varietà comunemente nota si intendono una varietà protetta dalla legge del 20 marzo 19755sulla protezione delle novità vegetali o che ha una descrizione ufficiale.

Art. 3 Materiale di moltiplicazione e pianta
  1. Per materiale di moltiplicazione si intende le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante, compresi i portainnesto e i nesti, destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante.
  2. Per pianta si intende una pianta destinata ad essere piantata o ripiantata dopo la sua commercializzazione.
Art. 4 Nucleo di conservazione

Per nucleo di conservazione si intende il luogo dove è conservata la più piccola unità utilizzata di una varietà ammessa alla certificazione.

Art. 5 Materiale iniziale
  1. Per materiale iniziale si intende il materiale di moltiplicazione e le piante:
    1. prodotti secondo metodi generalmente ammessi al fine di conservare l’identità della varietà e di prevenire la contaminazione da parte degli organismi nocivi;
    2. ottenuti direttamente per via vegetativa da un materiale impiantato nel nucleo di conservazione;
    3. destinati alla produzione di materiale di base;
    4. prodotti da un organismo ufficiale;
    5. rispondenti alle condizioni stabilite nell’allegato 3 per il materiale iniziale;
    6. prodotti e certificati (s.l . ) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. Una pianta iniziale deriva dall’utilizzazione di materiale di moltiplicazione iniziale.
Art. 6 Materiale di base
  1. Per materiale di base si intendono il materiale di moltiplicazione e le piante:
    1. prodotti secondo metodi generalmente ammessi al fine di conservare l’identità della varietà e di prevenire la contaminazione da parte degli organismi nocivi;
    2. ottenuti per via vegetativa direttamente o in un numero limitato di generazioni da un materiale di moltiplicazione iniziale;
    3. destinati alla produzione di materiale certificato;
    4. prodotti da un produttore riconosciuto;
    5. prodotti in particelle registrate e conformi alle esigenze previste negli allegati 1 e 2 per la produzione di materiale di base;
    6. rispondenti alle condizioni stabilite nell’allegato 3 per il materiale di base;
    7. prodotti e certificati (s.l . ) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. Una pianta di base deriva dall’utilizzazione di materiale di moltiplicazione di base.
Art. 7 Materiale certificato
  1. Per materiale certificato si intendono il materiale di moltiplicazione e le piante:
    1. prodotti secondo metodi generalmente ammessi al fine di conservare l’identità della varietà e di prevenire la contaminazione da parte di organismi nocivi;
    2. ottenuti per via vegetativa direttamente o in numero limitato di generazioni da un materiale di base;
    3. prodotti da un produttore riconosciuto;
    4. prodotti in particelle registrate e conformi alle esigenze previste negli allegati 1 e 2 per la produzione di materiale certificato;
    5. rispondenti alle condizioni stabilite nell’allegato 3 per il materiale certificato;
    6. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. Una pianta certificata deriva dall’utilizzazione di materiale di moltiplicazione certificato.

Sezione 3: Ammissione nell’elenco delle varietà certificabili

Art. 8 Elenco delle varietà ammesse alla certificazione
  1. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) pubblica l’elenco delle varietà ammesse alla certificazione per i generi e le specie menzionati nell’articolo 1.
  2. Nel caso di una certificazione clonale, i cloni della varietà ammessi alla certificazione sono menzionati nell’elenco.
Art. 9 Condizioni d’ammissione
  1. Una varietà è ammessa dall’Ufficio federale nell’elenco delle varietà alle seguenti condizioni:
    1. è comunemente nota, e
    2. l’Ufficio federale l’ha esaminata secondo metodi riconosciuti a livello internazionale, in particolare dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, al fine di determinare se essa o il clone è indenne da organismi di cui all’allegato 2.
  2. L’Ufficio federale ammette nell’elenco le varietà o i cloni la cui condizione di ammissione giusta il capoverso 1 lettera b è stata esaminata da un servizio ufficiale estero dopo aver verificato che i metodi utilizzati da tale servizio sono equivalenti a quelli utilizzati in Svizzera.
  3. Una varietà la cui descrizione ufficiale è in preparazione può essere ammessa provvisoriamente nell’elenco per un periodo che non supera la durata della preparazione della descrizione sempreché soddisfi la condizione di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 10 Domanda di ammissione
  1. Le domande di ammissione nell’elenco delle varietà sono presentate all’Ufficio federale dal costitutore o dal suo rappresentante.
  2. Il richiedente è tenuto a presentare un fascicolo di iscrizione conforme alle indicazioni dell’Ufficio federale.
  3. L’Ufficio federale può, su domanda di un gruppo di produttori o di un’organizzazione professionale, ammettere nel catalogo una varietà non protetta dalla legge federale del 20 marzo 19756sulla protezione delle novità vegetali, se la varietà presenta un interesse particolare per la frutticoltura.7
Art. 11 Stralcio dall’elenco

È possibile stralciare dall’elenco una varietà o un clone:

  1. se le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 non sono più rispettate; o se
  2. al momento della domanda di ammissione e della procedura d’ammissione, sono state fornite indicazioni false o fallaci.

Sezione 4: Produzione e certificazione del materiale certificato (s.l.)

Art. 12 Condizioni generali
  1. Possono essere prodotti e certificati (s.l.) unicamente il materiale di moltiplicazione e le piante:
    1. di una varietà ammessa nell’elenco delle varietà;
    2. derivanti direttamente da materiale di moltiplicazione, secondo le norme di filiazione definite negli articoli 5 a 7;
    3. prodotti da un produttore riconosciuto per la produzione della specie e della categoria (art. 14); e
    4. prodotti in particelle che sono state registrate (art. 17) e ammesse per la produzione di materiale certificato (s.l.) (art. 19).
  2. Nel caso di una certificazione clonale, sono ammessi alla certificazione solo i cloni menzionati nell’elenco delle varietà.
  3. Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera b è fissato a:
    1. una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pesco, il pero e il cotogno;
    2. due per la fragola.8
  4. Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b è fissato a una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pesco, il pero, il cotogno e la fragola.9
  5. L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga al capoverso 3, la moltiplicazione di una generazione supplementare di materiale di base se la disponibilità in materiale iniziale sul mercato è insufficiente. Esso stabilisce le esigenze relative a questa produzione.
Art. 13 Condizioni relative al nucleo di conservazione
  1. Solo il materiale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b può essere impiantato nel nucleo di conservazione.
  2. Il materiale impiantato nel nucleo di conservazione è destinato alla produzione di materiale iniziale.
  3. Il materiale impiantato nel nucleo di conservazione è mantenuto in condizioni atte ad escludere qualsiasi contaminazione da parte degli organismi nocivi elencati nell’allegato 2.
  4. L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d, un produttore riconosciuto a produrre materiale iniziale; l’Ufficio federale stabilisce le esigenze relative a questa produzione.
Art. 14 Riconoscimento dei produttori
  1. Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’Ufficio federale il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero a ogni produttore.
  2. Un riconoscimento specifico è necessario:
    1. per ogni specie di cui all’articolo 1; e
    2. per ogni categoria di materiale certificato (s.l.) definita negli articoli 5 a 7.
  3. I produttori sono riconosciuti per un periodo di un anno, che può essere prolungato tacitamente di anno in anno fintanto che le condizioni sono adempiute e la qualità del materiale certificato (s.l.) prodotto soddisfa le esigenze della presente ordinanza.
Art. 15 Obblighi dei produttori

I produttori riconosciuti sono tenuti a:

  1. stilare e tenere a disposizione dell’Ufficio federale un registro che informi sul materiale di moltiplicazione e sulle piante acquistati a fini d’immagazzinamento o di piantagione, in produzione nell’azienda e commercializzati, nonché sul numero di etichette ufficiali utilizzate;
  2. effettuare ispezioni visive delle loro particelle di moltiplicazione al fine di individuare la comparsa degli organismi nocivi elencati nell’allegato 2 e ad annotare le proprie osservazioni;
  3. 10 combattere, sin dalla comparsa degli organismi o, se del caso, distruggere, fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200111sulla protezione dei vegetali relative all’obbligo di segnalare la comparsa di fitofagi e di malattie generalmente pericolose, il materiale di moltiplicazione e le piante che presentano indizi o sintomi di organismi nocivi menzionati nella lettera b;
  4. stilare e tenere a disposizione dell’Ufficio federale un registro che informi sulle misure adottate, in particolare su tutti i trattamenti chimici effettuati.
Art. 16 Revoca del riconoscimento

L’Ufficio federale può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento a un produttore se constata che:

  1. le condizioni relative al riconoscimento, alla registrazione delle particelle o all’ammissione delle particelle per la produzione di materiale certificato (s.l.) non sono più soddisfatte; o
  2. la qualità del materiale di moltiplicazione e delle piante commercializzati non adempie più le esigenze della presente ordinanza;
  3. gli obblighi di cui all’articolo 15 capoverso 3 non sono più adempiuti.
Art. 17 Registrazione delle particelle di moltiplicazione di materiale certificato (s.l.)
  1. Le domande di registrazione delle particelle di moltiplicazione di materiale certificato (s.l.) vanno presentate all’Ufficio federale.
  2. Le particelle di moltiplicazione sono registrate dall’Ufficio federale se le condizioni definite nell’allegato 1 sono soddisfatte e se le varietà impiantate sono conformi alla descrizione di cui all’articolo 9. In occasione di un’ispezione ufficiale della particella, un controllore riconosciuto dall’Ufficio federale verifica se tali condizioni sono rispettate.
  3. Ogni nuovo impianto di piante madri in una particella di moltiplicazione già registrata richiede una nuova registrazione della particella secondo la procedura descritta nei capoversi 1 e 2.
  4. La durata della registrazione dei diversi tipi di particelle di produzione è definita nell’allegato 1.
  5. La decisione di registrazione può essere revocata in qualsiasi momento, parzialmente o totalmente, se le condizioni non sono più adempiute e se il materiale di moltiplicazione o le piante prodotti non soddisfano più le esigenze stabilite nell’allegato 3.
Art. 18 Partita
  1. Una partita può contenere solo materiale di moltiplicazione o piante della medesima categoria e di una medesima varietà, eventualmente di uno stesso clone, prodotto da uno stesso produttore. Se nel caso dei portainnesti il materiale non appartiene a una varietà, la partita può contenere soltanto materiale di una stessa specie o dello stesso ibrido interspecifico.
  2. L’Ufficio federale può, mediante decisione, limitare l’origine di una partita a una pianta madre o a un gruppo di piante madri.
Art. 19 Ammissione delle particelle e certificazione del materiale
  1. Una partita di materiale è certificata (s.l.) alle seguenti condizioni:
    1. la partita proviene da una particella registrata; e
    2. la particella è ammessa per la produzione di materiali certificati (s.l.).
  2. Il produttore notifica ogni particella di moltiplicazione all’Ufficio federale.
  3. Le particelle di moltiplicazione sono ammesse per la produzione di materiali certificati (s.l.) se soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 2. Queste esigenze sono controllate sulla base di ispezioni ufficiali effettuate da un controllore riconosciuto dall’Ufficio federale.
  4. La certificazione di una partita vale per l’anno che segue l’ammissione della particella.
  5. Se sospetta la presenza di organismi nocivi, il controllore può prelevare un campione di materiale di moltiplicazione per farlo analizzare in un laboratorio autorizzato.
  6. In caso di rifiuto dell’ammissione della particella, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’Ufficio federale entro i tre giorni feriali che seguono la comunicazione del parere del controllore. L’Ufficio federale è tenuto a eseguire una controperizia definitiva entro quattro giorni feriali a decorrere dalla data di ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura.

Sezione 5: Condizionamento delle partite

Art. 20 Manipolazione delle partite
  1. Al momento della produzione, del raccolto e dell’immagazzinamento, il materiale di moltiplicazione e le piante sono tenuti in partite separate e contrassegnate.
  2. Qualora, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 2, materiale di moltiplicazione o piante di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il produttore segna in un registro la composizione della partita e l’origine delle sue varie componenti.
Art. 21 Imballaggi, chiusura ed etichettatura (s.l.)
  1. Gli imballaggi sono chiusi sotto la responsabilità del produttore.
  2. Gli imballaggi sono chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile o un sistema nel quale è integrata l’etichetta in modo che non possano essere aperti senza che il sistema di chiusura o l’etichetta venga danneggiato.
  3. Le esigenze relative all’imballaggio del materiale di moltiplicazione sono definite nell’allegato 4.
  4. Le etichette ufficiali devono essere distribuite sotto il controllo dell’Ufficio federale in base a una valutazione del potenziale di produzione della particella, effettuata in occasione dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 19.
  5. L’apposizione delle etichette di cui all’articolo 23 avviene sotto la responsabilità del produttore secondo le istruzioni dell’Ufficio federale. Il produttore tiene una contabilità degli imballaggi e delle etichette che deve essere costantemente aggiornata.
  6. L’Ufficio federale può controllare in qualsiasi momento i luoghi di produzione, di condizionamento e d’immagazzinamento al fine di stabilire se sono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Sezione 6: Commercializzazione

Art. 22 Commercializzazione
  1. Possono essere commercializzati come materiale certificato (s.l.) solo il materiale di moltiplicazione e le piante delle categorie materiale iniziale, materiale di base e materiale certificato che soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 3.
  2. Il materiale di moltiplicazione e le piante certificati (s.l.) possono essere commercializzati soltanto sotto forma di partite omogenee in imballaggi chiusi e muniti di un’etichetta ufficiale conformemente alle esigenze di cui all’articolo 21. La commercializzazione di piccole quantità destinate a un consumatore finale non professionista non soggiace a queste condizioni.
  3. Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200112sulla protezione dei vegetali.13
  4. Se lo stato fitosanitario del materiale di moltiplicazione e delle piante lo richiede, l’Ufficio federale può ordinare che essi vengano trattati con prodotti per il trattamento delle piante o con altri procedimenti efficaci contro le malattie e i fitofagi trasmissibili attraverso il materiale di moltiplicazione.
Art. 23 Etichetta
  1. Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5.
  2. 14
Art. 24 Materiale di moltiplicazione e piante di origine straniera
  1. L’Ufficio federale emana l’elenco dei Paesi le cui esigenze relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale certificato sono riconosciute equivalenti.
  2. Il materiale di moltiplicazione e le piante delle categorie materiale iniziale e materiale di base prodotti all’estero possono essere importati in Svizzera solo con l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
  3. Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200115sulla protezione dei vegetali.16

Capitolo 2: Disposizioni speciali

Art. 25 e 26
Art. 27

In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera b, l’Ufficio federale può autorizzare che materiale iniziale provenga da particelle di produzione ammesse le cui piante madri adempiono le esigenze del materiale impiantato nel nucleo di conservazione.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 29
Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Allegato 1

(art. 6, 7, 17)

Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato (s.l.)

1 Melo, albicocco, ciliegio, agriotto, susino, pesco, pero, cotogno

1.1 Esigenze relative al suolo
  1. Il suolo deve essere permeabile e correttamente drenato; non deve presentare zone compatte o umide.
  2. Il suolo deve essere idoneo alla frutticoltura.
  3. La particella deve essere arata in profondità e liberata da tutti i resti vegetali legnosi.
  4. Durante gli ultimi cinque anni, le precolture non devono avere presentato sintomi d’Agrobacterium tumefaciens .
  5. Nel caso delle particelle di moltiplicazione diPrunus , il suolo deve essere esente da nematodi vettori di virus (Longidorus ,Xiphinema ).
1.2 Esigenze relative all’impianto delle particelle di moltiplicazione

a. Le particelle di moltiplicazione sono messe in coltura su particelle che non sono servite alla coltivazione di piante legnose di categoria inferiore durante i: – cinque anni precedenti, se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di base; – tre anni precedenti, se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato (s.l.). Per piante legnose di categoria inferiore si intendono tutte le piante che non possono essere utilizzate per l’impianto della particella di moltiplicazione (per es. per le particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di base, le piante delle categorie di base, certificate e le piante non certificate). b. Le varietà, i cloni, le combinazioni di innesto e i vegetali di origini diverse sono piantati separatamente e contrassegnati in modo che siano riconoscibili gli elementi summenzionati. c. Nel caso delle particelle di moltiplicazione diPrunus , le piante non devono fiorire.

1.3 Esigenze relative all’isolamento delle particelle di moltiplicazione

Per quanto riguarda gli oggetti suscettibili di provocare una contaminazione devono essere rispettate le seguenti distanze d’isolamento:

Particelle di moltiplicazione
destinate alla produzione
Oggetti suscettibili di provocare una contaminazione
Melo, pero, cotognoAlbicocco, ciliegio, agriotto,
susino, pesco
Materiale di moltiplicazione
di categoria inferiore
Alberi da frutto
in produzione
Materiale di moltiplicazione
di categoria inferiore
Alberi da frutto
in produzione
di portainnesti
– di base10 m150 m10 m1100 m
– certificati10 m150 m10 m1100 m
di innesti
– di base300 m1300 m300 m1300 m
– certificati10 m150 m100 m1100 m
di piante certificate (vivai)10 m50 m10 m100 m
1 Non è richiesta alcuna distanza d’isolamento tra le particelle di moltiplicazione di materiale di base e quelle di materiale certificato. Queste distanze possono essere ridotte se vi è una barriera fisica (fossato, strada, …) che esclude ogni contatto tra le diverse categorie di materiale.
1.4 Durata della registrazione della particella

a. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 17 capoverso 5, le particelle sono registrate per una durata di: – 10 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione registrate provvisoriamente, destinate alla produzione di margotti di base; – 20 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di margotti di base; – 12 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di marze per l’innesto di base; – 20 anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di margotti certificati; – otto anni se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di marze per l’innesto certificate. b. Le particelle devono essere nuovamente sottoposte a un controllo secondo le istruzioni dell’Ufficio federale: – 10 anni dopo la registrazione se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di margotti di base; – sette anni dopo la registrazione se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di marze per l’innesto di base; – in caso di dubbio se si tratta di particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato.

1.5 Esigenze relative all’identità varietale
  1. Il materiale utilizzato per l’impianto delle particelle di moltiplicazione deve essere conforme alla descrizione della varietà depositata all’atto dell’iscrizione della varietà nell’elenco delle varietà.
  2. Per eseguire il controllo dell’identità varietale sulle particelle destinate alla produzione di materiale di base, una pianta per varietà o per clone viene coltivata in modo da permettere la maturazione dei frutti. Se il materiale utilizzato per l’impianto di una varietà o di un clone ha diverse provenienze, il controllo dell’identità varietale dev’essere eseguito per ogni provenienza.
  3. Nel caso dell’albicocco, del ciliegio, dell’agriotto, del susino e del pesco, le piante utilizzate per il controllo dell’identità varietale vanno collocate su una particella distante almeno 100 metri dalla particella di moltiplicazione.

2 Fragola

2.1 Esigenze relative al suolo
  1. Il suolo deve essere permeabile e correttamente drenato: non deve presentare zone compatte o umide.
  2. Il suolo deve essere esente da nematodi vettori di virus (Longidorus ,Xiphinema ).
2.2 Esigenze relative all’impianto di particelle di moltiplicazione
  1. Le particelle di moltiplicazione sono messe in coltura su particelle che non sono servite alla coltivazione di fragole durante gli ultimi cinque anni.
  2. All’interno della stessa particella, le varietà devono essere piantate a blocchi separati almeno da una riga di impianto lasciata libera.
  3. Il suolo deve essere ricoperto da una protezione di plastica nera se il risultato del controllo eseguito nel mese di maggio per accertare la presenza del nematode galligeno delle radici è positivo.
2.3 Esigenze relative all’isolamento delle particelle

Le particelle di moltiplicazione sono isolate dalle colture di produzione di fragole e dalle particelle di moltiplicazione di materiale non certificato mantenendo una distanza di almeno 50 m.

2.4 Esigenze relative all’identità varietale
  1. Il materiale utilizzato per l’impianto delle particelle di moltiplicazione deve essere conforme alla descrizione della varietà depositata all’atto dell’iscrizione della varietà nell’elenco delle varietà.
  2. Il controllo dell’identità varietale viene eseguito su cinque piante per varietà coltivate in modo da permettere la maturazione dei frutti. Se il materiale utilizzato per l’impianto di una varietà o di un clone ha diverse provenienze, il controllo dell’identità varietale deve essere eseguito per ogni provenienza.
  3. Le piante utilizzate per il controllo dell’identità varietale vengono impiantate in un blocco distinto dalla particella di moltiplicazione.
Allegato 2

(art. 6, 7, 9, 13, 15, 19)

Esigenze relative all’ammissione delle particelle per la produzione di materiale certificato (s.l.)

1 Esigenze generali

Le particelle di moltiplicazione devono essere indenni dagli organismi nocivi menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 5 marzo 196217sulla protezione dei vegetali e nell’ordinanza del DEFR del 25 gennaio 198218concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale.

2 Esigenze specifiche

In occasione dell’ispezione ufficiale, non devono essere superati i seguenti valori di tolleranza:

2.1 Melo
Numero di piante
contaminate in %
Insetti e acari a tutti gli stadi del loro sviluppo:
Anarsia lineatellaAnarsia dei fruttiferi1
Eriosoma lanigerumAfide lanigero5
Epidiaspis leperiiCocciniglia grigia3
Pseudolacapsis pentagonaCocciniglia bianca del gelso3
Eulecanium spp.Cocciniglie del genere lecanio3
Lepidosaphes ulmiCocciniglia virgola3
Quadraspidiotus spp.Cocciniglie del genereQuadraspidiotus0
Aphis pomiAfide verde non migrante del melo5
Synanthedon myopaeformisSesia del melo1
Operophthera brumataFalena brumale5
Capnodis tenebrionisBupreste dei fruttiferi1
Aculus schlechtendaliEriofide del melo3
Phyllocoptes spp.Eriofidi del genere Phyllocoptes3
Panonychus ulmiRagnetto rosso5
Tetranychus urticaeRagnetto giallo5
Dysaphis plantagineaAfide grigio-rosa del melo3
Batteri:
Agrobacterium tumefaciensTumore batterico0,2
Pseudomonas syringae pv*.*
syringae
Batteriosi3
Virus e organismi analoghi:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusMaculatura clorotica fogliare del melo0
Apple mosaic ilarvirusMosaico del melo0
Apple stem grooving capillovirusScanalatura del tronco0
Apple rubbery woodLegno di caucciù0
Apple stem pittingInfossatura del legno0
Bumpy fruit of Ben Davis0
Flat limbPlastomania del tronco e dei rami0
Green crinkleGibbosità verde0
Horeschoe wound0
Platycarpa scaly barkFessurazione corticale del Platycarpa0
RingspotZebratura concentrica0
Rough skinRugginosità ulcerosa0
Russet wartFrutti verrucosi0
Spy epinasty and declineEpinastica e necrosi dello Spy0
Star crackSpaccatura stellare0
Funghi:
Armillariella melleaMarciume radicale0
Stereum purpureumMal del piombo0
Nectria galligenaCancro del pero e del melo0
Phytophtora spp.Mal del colletto0
Rosellinia necatrixMarciume radicale0
Venturia spp.Ticchiolatura5
Verticillium spp.Tracheo-verticillosi0
Podosphera leuchotrichaMal bianco del melo5
Eutypa spp.Eutipiosi0
Gloeosporium spp.Bollato delle mele e delle pere0
Monilia spp.Moniliosi3
Phoma spp.Phoma0
Phomopsis spp.Cancro dei rami e marciume dei frutti da Phomopsis0
Fusarium spp.Fusariosi0
2.2 Pero e cotogno
Numero di piante
contaminate in %
Insetti e acari a tutti gli stadi del loro sviluppo:
Anarsia lineatellaAnarsia dei fruttiferi1
Eriosoma lanigerumAfide lanigero5
Epidiaspis leperiiCocciniglia grigia3
Pseudolacapsis pentagonaCocciniglia bianca del gelso3
Eulecanium spp.Cocciniglie del genere lecanio3
Lepidosaphes ulmiCocciniglia virgola3
Quadraspidiotus spp.Cocciniglie del genereQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSesia del pero e del melo1
Operophthera brumataFalena brumale5
Capnodis tenebrionisBupreste dei fruttiferi1
Epitrimerus pyriEriofide rugginoso del pero3
Phytoptus pyriEriofide del pero3
Panonychus ulmiRagnetto rosso5
Tetranychus urticaeRagnetto giallo5
Batteri:
Agrobacterium tumefaciensTumore batterico0,2
Pseudomonas syringae
pv.syringae
Batteriosi3
Virus e organismi analoghi:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusMaculatura clorotica fogliare del melo0
Apple stem grooving capillovirusScanalatura del tronco0
Apple stem pittingInfossatura del legno0
Bark necrosisNecrosi corticale0
Bark splitFessurazione corticale0
Blister cankerCancro ulceroso0
Quince sooty ringspotAnulatura fuligginosa del cotogno0
Quince yellow blotchMaculatura gialla del cotogno0
Rough barkCorteccia ruvida0
Rubbery woodLegno di caucciù0
Stony pitLitiasi infettiva0
Vein yellows/Red mottleGiallume delle nervature/
maculatura rossa
0
Funghi:
Armillariella melleaMarciume radicale0
Stereum purpureumMal del piombo0
Nectria galligenaCancro del pero e del melo0
Phytophtora spp.Mal del colletto0
Rosellinia necatrixMarciume radicale0
Verticillium spp.Tracheo-verticillosi0
Podosphera leuchotrichaMal bianco del melo5
Eutypa spp.Eutipiosi0
Gloeosporium spp.Bollato delle mele e delle pere0
Monilia spp.Moniliosi3
Phoma spp.Phoma0
Phomopsis spp.Cancro dei rami e marciume dei frutti da Phomopsis0
Fusarium spp.Fusariosi0
2.3 Ciliegio e agriotto
Numero di piante
contaminate in %
Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo:
Anarsia lineatellaAnarsia dei fruttiferi1
Eriosoma lanigerumAfide lanigero5
Epidiaspis leperiiCocciniglia grigia3
Pseudolacapsis pentagonaCocciniglia bianca del gelso3
Eulecanium spp.Cocciniglie del genere lecanio3
Lepidosaphes ulmiCocciniglia virgola3
Quadraspidiotus spp.Cocciniglie del genereQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSesia del melo1
Operophthera brumataFalena brumale5
Capnodis tenebrionisBupreste dei fruttiferi1
Panonychus ulmiRagnetto rosso5
Tetranychus urticaeRagnetto giallo5
Meloidogyne spp.Nematode galligeno delle radici3
Batteri:
Agrobacterium tumefaciensTumore batterico0,2
Pseudomonas syringae
pv.syringae
Batteriosi3
Pseudomonas syringae pv.mors prunorumCancro batterico delle drupacee3
Virus e organismi analoghi:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusMaculatura clorotica fogliare del melo0
Apple mosaic ilarvirusMosaico del melo0
Arabis mosaic nepovirusMosaico dell’Arabis0
Cherry green ring mottle virusMaculatura anulare verde dell’amarena0
Cherry leaf roll nepovirusAccartocciamento del ciliegio0
Petunia asteroid mosaic tombusvirus0
Prune dwarf ilarvirusNanismo del susino0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusMaculatura anulare necrotica0
Raspberry ringspot nepovirusMalattia di Pfeffingen0
Strawberry latent ringspot nepovirusRosetta a foglie saliciformi0
Tomato black ring nepovirusRosetta0
European rusty mottleMaculatura rugginosa europea0
Little cherryCiliegia nana0
Necrotic rusty mottleMaculatura rugginosa necrotica0
Shirofugen stuntRachitismo di Shirofugen0
Funghi:
Armillariella melleaMarciume radicale0
Stereum purpureumMal del piombo0
Nectria galligenaCancro del pero e del melo0
Rosellinia necatrixMarciume radicale0
Verticillium spp.Tracheo-verticillosi0
Eutypa spp.Eutipiosi0
Monilia spp.Moniliosi3
Fusarium spp.Fusariosi0
Valsa spp.Valsa del ciliegio0
2.4 Susino
Numero di piante
contaminate in %
Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo:
Anarsia lineatellaAnarsia dei fruttiferi1
Epidiaspis leperiiCocciniglia grigia3
Pseudolacapsis pentagonaCocciniglia bianca del gelso3
Eulecanium spp.Cocciniglie del genere lecanio3
Lepidosaphes ulmiCocciniglia virgola3
Quadraspidiotus spp.Cocciniglie del genereQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSesia del melo1
Operophthera brumataFalena brumale5
Capnodis tenebrionisBupreste dei fruttiferi1
Aculus spp.Eriofidi3
Phyllocoptes spp.Eriofidi3
Panonychus ulmiRagnetto rosso5
Tetranychus urticaeRagnetto giallo5
Meloidogyne spp.Nematode galligeno delle radici3
Batteri:
Agrobacterium tumefaciensTumore batterico0,2
Pseudomonas syringae
pv.syringae
Batteriosi3
Pseudomonas syringae pv.mors
prunorum
Cancro batterico delle drupacee3
Virus e organismi analoghi:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusMaculatura clorotica fogliare del melo0
Apple mosaic ilarvirusMosaico del melo0
Myrobalan latent ringspot nepovirusMaculatura anulare del Myrobalan0
Prune dwarf ilarvirusNanismo del susino0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusMaculatura anulare necrotica0
Funghi:
Armillariella melleaMarciume radicale0
Stereum purpureumMal del piombo0
Nectria galligenaCancro del pero e del melo0
Rosellinia necatrixMarciume radicale0
Verticillium spp.Tracheo-verticillosi0
Eutypa spp.Eutipiosi0
Monilia spp.Moniliosi3
Fusarium spp.Fusariosi0
Valsa spp.Valsa del ciliegio0
2.5 Albicocco e pesco
Numero di piante
contaminate in %
Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo:
Anarsia lineatellaAnarsia dei fruttiferi1
Eriosoma lanigerumAfide lanigero5
Myzus persicaeAfide verde del pesco5
Epidiaspis leperiiCocciniglia grigia3
Pseudolacapsis pentagonaCocciniglia bianca del gelso3
Eulecanium spp.Cocciniglie del genere lecanio3
Lepidosaphes ulmiCocciniglia virgola3
Quadraspidiotus spp.Cocciniglie del genereQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSesia del melo1
Operophthera brumataFalena brumale5
Capnodis tenebrionisBupreste dei fruttiferi1
Panonychus ulmiRagnetto rosso5
Tetranychus urticaeRagnetto giallo5
Meloidogyne spp.Nematode galligeno delle radici3
Batteri:
Agrobacterium tumefaciensTumore batterico0,2
Pseudomonas syringae
pv.syringae
Batteriosi3
Pseudomonas syringae pv.mors prunorumCancro batterico delle drupacee3
Virus e organismi analoghi:
Albicocco:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusMaculatura clorotica fogliare del melo0
Apple mosaic ilarvirusMosaico del melo0
Peach asteroid spot agent0
Prune dwarf ilarvirusNanismo del susino0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusMaculatura anulare necrotica0
Pesco:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusMaculatura clorotica fogliare del melo0
Apple mosaic ilarvirusMosaico del melo0
Cherry green ring mottle virusMaculatura anulare verde dell’amarena0
Peach asteroid spot agent0
Peach latent mosaic viroid0
Prune dwarf ilarvirusNanismo del susino0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusMaculatura anulare necrotica0
Strawberry latent ringspot nepovirusRosetta a foglie saliciformi0
Tomato black ring nepovirusRosetta0
Funghi:
Armillariella melleaMarciume radicale0
Stereum purpureumMal del piombo0
Nectria galligenaCancro del pero e del melo0
Rosellinia necatrixMarciume radicale0
Taphrina deformansBolla del pesco3
Verticillium spp.Tracheo-Verticillosi0
Eutypa spp.Eutipiosi0
Monilia spp.Moniliosi3
Fusarium spp.Fusariosi0
Valsa spp.Valsa del ciliegio0
2.6 Fragola
Numero di piante
contaminate in %
Insetti, acari e nematodi a tutti gli stadi del loro sviluppo:
TarsonemidaeTarsonemo3
Tetranychus urticaeRagnetto giallo5
Afidi vettori di virus5
Aphelenchoides spp.Nanismo primaverile1
Ditylenchus dipsaciNematode del nanismo e necrosi5
Batteri:
Leaf marginal chlorosis5
Virus e organismi analoghi:
Strawberry green petal MLOVirescenza0
Strawberry mottle diseaseMaculatura della fragola0
Funghi:
Phytophtora spp.Marciume da fitoftora0
Verticillium albo-atrumTracheo-verticillosi3
Verticillium dahliaeTracheo-verticillosi3
Rhizoctonia fragariaeMarciume bruno5
Mycosphaerelle fragariaeVaiolatura rossa della fragola10
Diplocarpon earlianaMaculatura rosso-bruna10
Allegato 3

(art. 5–7, 17, 22)

Esigenze richieste per la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante certificati (s.l.)

1 Esigenze fitosanitarie

  1. Il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere indenni dagli organismi nocivi menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 5 marzo 196219sulla protezione dei vegetali e nell’ordinanza del DEFR del 25 gennaio 198220concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale.
  2. Il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere, dopo l’ispezione visiva, effettivamente indenni dagli organismi menzionati nell’allegato 2, capitolo B per le diverse specie da frutto in questione.

In caso di dubbio o nel caso in cui lo stato vegetativo del materiale non consenta di effettuare un controllo visivo, si può eseguire il controllo di un campione in laboratorio.

2 Calibrazione

2.1 Melo, pero, cotogno
  1. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo.
  2. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato.
  3. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato.
  4. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti:
altezzadiametro del tronco
Pianta di 1 anno innestata a tavolino110 cm8 mm
Pianta di 2 anni innestata a tavolino130 cm12 mm
Pianta di 1 anno innestata a gemma120 cm10 mm
Pianta di 2 anni innestata a gemma130 cm13 mm

Per piante innestate su portainnesti deboli come il M27 o il JTEG, il diametro del tronco può essere inferiore di 1 mm e l’altezza della pianta inferiore di 20 cm.

2.2 Ciliegio, agriotto
  1. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo.
  2. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato.
  3. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato.
  4. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto d’innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti:
altezzadiametro del tronco
Pianta innestata di 1 anno120 cm12 mm
Pianta innestata di 2 anni160 cm18 mm

Nel caso delle piante innestate di 2 anni, i rami anticipati devono essere sviluppati a partire da un’altezza di almeno 60 cm dal suolo.

2.3 Susino, albicocco, pesco
  1. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo.
  2. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato.
  3. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato.
  4. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto d’innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti:
altezzadiametro del troncoaltezza dei rami anticipati
Pianta innestata di 1 anno160 cm16 mma partire da 50 cm
Pianta innestata di 2 anni180 cm18 mma partire da 60 cm

Nel caso di piante innestate di 1 anno, il numero minimo di rami anticipati è di 3 ad eccezione delle varietà per le quali la formazione di germogli precoci non è possibile come nel caso della varietà Fellenberg. Nel caso di albicocchi di 1 anno, non è posta alcuna esigenza per quanto riguarda i rami anticipati.

3 Altre esigenze

  1. Il materiale deve essere effettivamente indenne da qualsiasi difetto suscettibile di ridurne la qualità di materiale di moltiplicazione o di pianta.
  2. All’atto della commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di piante in vaso, in container o in altri recipienti, il substrato utilizzato dev’essere sterilizzato o esente da nematodi vettori di virus.
  3. All’atto della commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di piante con radici nude, le radici devono essere esenti da resti di terra.
Allegato 4

(art. 21)

Esigenze relative all’imballaggio di materiale di moltiplicazione e piante certificati (s.l.)

La composizione degli imballaggi in vista della commercializzazione è la seguente. Ogni imballaggio è munito di un’etichetta ufficiale.

MaterialeNumero di pezzi
per imballaggio
Melo, albicocco, ciliegio, agriotto, susino, pesco, pero, cotogno
Portainnesti25 per mazzo
Marze per innesti certificati25 per mazzo
Piante1
Allegato 5

(art. 23)

Esigenze relative all’etichettatura

L’etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

  1. numero dell’etichetta;
  2. menzione «qualità comunitaria»;
  3. indicazione del Paese di produzione (codice);
  4. menzione dell’organo ufficiale responsabile;
  5. numero di riconoscimento del fornitore;
  6. nome del fornitore;
  7. numero della partita;
  8. data di chiusura dell’imballaggio;
  9. nome botanico;
  10. denominazione della varietà ed eventualmente del clone;
  11. se il materiale è innestato, denominazione del portainnesto ed eventualmente del clone;
  12. quantità;
  13. categoria;
  14. menzione «v.f.».

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 916.151

  4. Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  5. RS 232.16

  6. RS 232.16

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  11. [RU 2001 1191; 2002 945; 2003 548.1858n. II 4477 n. IV 694925, 2004 1435n. II2201, 2005 1103,1443n. II2603art. 8 n. 2, 2006 n. II, 2007 1469all. 4 n. 55236947235823, 2008 4377all. 5 n. 135865II III, 2009 5435n. II, 2010 1057.RU 2010 6167art. 60]. Vedi ora l’O del 27 ott. 2010 (RS 916.20 ).

  12. [RU 2001 1191; 2002 945; 2003 548.1858n. II 4477 n. IV 694925, 2004 1435n. II2201, 2005 11031443n. II2603art. 8 n. 2, 2006 n. II, 2007 1469all. 4 n. 55236947235823, 2008 4377all. 5 n. 135865II III, 2009 5435n. II, 2010 1057.RU 2010 6167art. 60]. Vedi ora l’O del 27 ott. 2010 (RS 916.20 ).

  13. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  14. Abrogato dal n. V 18 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

  15. [RU 2001 1191; 2002 945; 2003 548,1858n. II 4477 n. IV 694925, 2004 1435n. II2201, 2005 11031443n. II2603art. 8 n. 2, 2006 n. II, 2007 1469all. 4 n. 55236947235823, 2008 4377all. 5 n. 135865II III, 2009 5435n. II, 2010 1057.RU 2010 6167art. 60]. Vedi ora l’O del 27 ott. 2010 (RS 916.20 ).

  16. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5189).

  17. [RU 1962 209,801; 1968 1453n. II cpv. 2 n. 9, 1972 2700; 1974 146,1227; 1977 931; 1979 750; 1982 1508; 1984 298; 1985 670n. I 9, 1986 1420; 1989 86300, 1990 770; 1993 104art. 43 n. 1, 1995 20064932art. 3 n. 165627, 1997 1219, 1999 303n. I 15, 2000 312n. I art. 24.RU 2001 1191art. 50 n. 1]. Vedi ora l’O del 27 ott. 2010 (RS 916.20 ).

  18. [RU 1982 151; 1983 1333; 1989 346; 1996 101; 1999 407.RU 2001 1191art. 50].

  19. [RU 1962 209801, 1968 1453n. II cpv. 2 n. 9, 1972 2700, 1974 1461227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670n. I 9, 1986 1420, 1989 86300, 1990 770, 1993 104art. 43 n. 1, 1995 20064932art. 3 n. 165627, 1997 1219, 1999 303n. I 15, 2000 312n. I art. 24.RU 2001 1191art. 50 n. 1]. Vedi ora l’O del 27 ott. 2010 (RS 916.20 ).

  20. [RU 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407.RU 2001 1191art. 50].