Ordinanza del DEFR concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole

916.151.1Departmental Ordinance1 gen 1999

(Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere)1

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoversi 2 e 3, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis,, 2 e 3, 12 capoversi 3 e 4, 13, 14 capoversi 1bis, 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 4, 16, 17 capoversi 2 e 6, nonché 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983sul materiale di moltiplicazione,4

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza è applicabile alle sementi e ai tuberi-seme dei generi e delle specie menzionati nell’allegato 1.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Varietà particolari e sementi particolari
  1. Per quanto riguarda il granturco, il sorgo spp. e il girasole:5
    1. una varietà a impollinazione libera è una varietà sufficientemente omogenea e stabile;
    2. una linea inbred è una linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante più generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
    3. un ibrido semplice è una prima generazione di un incrocio fra due linee inbred, definito dal costitutore;
    4. un ibrido doppio è una prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore;
    5. un ibrido a tre vie è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred e un ibrido semplice, definito dal costitutore;
    6. un ibrido «Top Cross» è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore;
    7. un ibrido intervarietale è una prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
  2. Per componente di varietà si intende una linea destinata a servire unicamente da componente per l’ottenimento di un miscuglio di linee.
  3. Per miscuglio di linee si intende un miscuglio di componenti di varietà della medesima specie, definito dal costitutore, che presenta un interesse particolare per quanto attiene al suo valore agronomico e di utilizzazione.
  4. Per varietà locale si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale e massale nel quadro di un’agricoltura tradizionale in una determinata regione. Le varietà locali possono essere composte di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.6
  5. Per varietà obsoleta si intende una varietà che da oltre due anni non figura più nel catalogo delle varietà dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o in un catalogo delle varietà estero.7
  6. Per ecotipo di piante foraggere si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale nelle condizioni ecologiche particolari di una determinata regione. Gli ecotipi sono composti di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.8
  7. Per varietà di nicchia si intende una varietà locale, una varietà obsoleta, per le piante foraggere un ecotipo, oppure un’altra varietà a cui non si applicano le esigenze poste per l’ammissione nel catalogo delle varietà secondo la sezione 3. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.9
  8. e910
  9. Le sementi monogermi di barbabietole sono sementi geneticamente monogermi.11
  10. Le sementi di precisione di barbabietole sono sementi destinate alle seminatrici di precisione e che, conformemente alle disposizioni dell’allegato 4 capitolo E numero 3 lettere b e c, danno solo una plantula.12
  11. Per associazione varietale s’intende un’associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ammesso nel catalogo delle varietà con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in determinate proporzioni.13
  12. Per ibrido impollinatore-dipendente s’intende il componente maschiosterile dell’associazione varietale (componente femminile).14
  13. Per impollinatore s’intende il componente che emette polline nell’associazione varietale (componente maschile).15
  14. Per varietà sperimentale s’intende una varietà per cui è stata inoltrata una domanda di ammissione nel catalogo delle varietà di cui all’articolo 13 oppure in un catalogo delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.16
Art. 3 Sementi di prebase di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere e di barbabietole

Per sementi di prebase si intendono le sementi di moltiplicazione:

  1. di una qualsiasi generazione fra il materiale parentale e le sementi di base;
  2. prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà;
  3. che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base;
  4. prodotte e certificate in senso lato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 4 Sementi di base di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere, di barbabietole e di ortaggi
  1. Per sementi di base si intendono le sementi di moltiplicazione:
    1. prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà;
    2. 17 derivanti direttamente da sementi di prebase eccetto gli ortaggi;
    3. 18 che, su domanda del costitutore e d’intesa con l’UFAG, possono essere previste per la produzione di una nuova generazione di sementi di base;
    4. che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base;
    5. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. Le sementi di base sono destinate alla produzione di:
    1. 19 sementi delle categorie «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» per l’avena, l’orzo, la scagliola, la segale, il frumento, la spelta e il triticale, eccetto i loro ibridi, nonché per la soia, il lino, …20, il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l’erba medica;
    2. 21 sementi certificate di prima riproduzione per le varietà dei generi e delle specie di piante foraggere, eccetto il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l’erba medica, nonché per le varietà di ravizzone, senape bruna, colza, …22, girasole, senape bianca e barbabietole;
    3. sementi certificate per gli ibridi di avena, orzo, segale, frumento, spelta e triticale;
    4. sementi certificate, di ibridi «Top Cross» o di ibridi intervarietali per le varietà a impollinazione libera di granturco, sorgo e erba del Sudan;
    5. sementi di ibridi semplici o di ibridi «Top Cross» per le sementi di linee inbred di granturco, sorgo e erba del Sudan;
    6. ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross» per le sementi di moltiplicazione di ibridi semplici di granturco, sorgo e erba del Sudan;
    7. 23 sementi di ibridi semplici per le sementi di linee inbred di girasole;
    8. 24 sementi di ibridi a tre vie o di ibridi doppi per le sementi di ibridi semplici di girasole;
    9. 25 sementi certificate per gli ortaggi.
Art. 5 Sementi certificate di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere, di barbabietole e di ortaggi
  1. Per sementi certificate di scagliola eccetto i suoi ibridi, segale, sorgo, erba del Sudan, granturco, colza, ravizzone, senape bruna, …, girasole, senape bianca, barbabietole e ortaggi, nonché di ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e di varietà autogame di triticale come pure di generi e specie di piante foraggere eccetto lupino, pisello da foraggio, veccia ed erba medica si intendono le sementi:26
    1. derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;
    2. 27 previste per una produzione diversa da quella di sementi;
    3. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate;
    4. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. Per sementi certificate di prima riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, …, lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi di moltiplicazione:28
    1. derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;
    2. previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per una produzione diversa da quella di sementi;
    3. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di prima riproduzione;
    4. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  3. Per sementi certificate di seconda riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, …, lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi:29
    1. derivanti direttamente da sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate di prima riproduzione» o, su domanda del costitutore, della categoria «sementi di prebase»;
    2. previste per una produzione diversa da quella di sementi;
    3. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di seconda riproduzione;
    4. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  4. 30
Art. 6 Sementi commerciali di piante oleaginose e da fibra nonché di piante foraggere

Per sementi commerciali si intendono le sementi che:

  1. presentano l’identità della specie;
  2. rispondono alle condizioni previste nell’allegato 4 per le sementi commerciali;
  3. sono state ammesse secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 6a Sementi standard di ortaggi

Per sementi standard si intendono le sementi che:

  1. presentano sufficiente identità e purezza della varietà;
  2. sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi; e
  3. sono conformi alle condizioni stabilite nell’allegato 4 per le sementi standard.
Art. 7 Tuberi-seme di prebase di patate
  1. Per tuberi-seme di prebase si intendono il materiale iniziale di patate e i tuberi di patate:
    1. derivanti direttamente o, secondo un numero definito di generazioni, da una pianta madre di materiale iniziale;
    2. destinati alla produzione di tuberi-seme di base o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di prebase;
    3. prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;
    4. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di prebase e per le loro rispettive classi; e
    5. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. Per materiale iniziale si intende l’unità più piccola utilizzata per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale, mediante micropropagazione, si ottengono tutti i tuberi-seme di questa varietà in una o più generazioni, fino alla prima generazione di tuberi.
  3. Per micropropagazione si intende la moltiplicazione di materiale vegetale mediante coltivazionein vitro di germogli o meristemi vegetativi differenziati prelevati da una pianta.
  4. A partire dal materiale iniziale possono essere prodotte solamente quattro generazioni di tuberi-seme di prebase, laddove la prima generazione deve essere prodotta in strutture a prova di insetto.
  5. Per il materiale iniziale e le singole generazioni si applicano le seguenti designazioni di classi:
    1. materiale iniziale: PBTC
    2. prima generazione: PB1
    3. seconda generazione: PB2
    4. terza generazione: PB3
    5. quarta generazione PB4
Art. 8 Tuberi-seme di base di patate
  1. Per tuberi-seme di base si intendono i tuberi di patate:
    1. 31 derivanti direttamente da tuberi-seme di prebase o da un numero definito di generazioni di tuberi-seme di base;
    2. previsti per la produzione di tuberi-seme certificati o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di base;
    3. importati o prodotti da un’organizzazione di moltiplicazione sotto la responsabilità del costitutore o del rappresentante della varietà secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;
    4. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base e per le loro rispettive classi;
    5. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. A partire dai tuberi-seme di prebase possono essere prodotte solamente quattro generazioni di tuberi-seme di base.32
  3. Per le singole generazioni di tuberi-seme di base si applicano le seguenti designazioni di classi:
    1. prima generazione: S
    2. seconda generazione: SE1
    3. terza generazione: SE2
    4. quarta generazione: E .33
Art. 9 Tuberi-seme certificati di patate
  1. Per tuberi-seme certificati si intendono i tuberi di patate:
    1. derivanti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme di prebase;
    2. previsti per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
    3. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme certificati;
    4. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
  2. I tuberi-seme certificati sono designati con la classe A.
  3. Qualora sorgessero difficoltà di approvvigionamento con tuberi-seme di base, l’UFAG34può, su domanda, autorizzare la produzione di tuberi-seme certificati a partire da tuberi-seme certificati sempreché questi ultimi rispondano alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base.
Art. 10 Lotto di sementi, materiale parentale e sementi di moltiplicazione di cereali, piante oleaginose e da fibra, piante foraggere, barbabietole e ortaggi
  1. Per lotto di sementi si intende una quantità di sementi omogenee, il cui peso è limitato e che costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della commercializzazione ed eventualmente della certificazione.
  2. Per lotto individuale si intende un lotto di sementi di un’unica varietà, prodotte dallo stesso produttore.
  3. Per lotto composto si intende un lotto di sementi della medesima varietà prodotte da diversi produttori.35
  4. Per materiale parentale si intende l’unità più piccola utilizzata dal costitutore per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale si ottengono tutte le sementi di questa varietà in una o più riproduzioni.
  5. Per sementi di moltiplicazione si intendono tutte le sementi destinate alla produzione di una nuova generazione di sementi e che rispondono alle condizioni previste per la loro categoria negli allegati 3 e 4. Possono essere ammesse come sementi di moltiplicazione soltanto le sementi che hanno un’ascendenza unica.
  6. Possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di cereali nonché di piante oleaginose e da fibra ai sensi del capoverso 5 unicamente:
    1. le sementi di prebase o di base per le varietà di granturco, segale, sorgo, erba del Sudan e scagliola, per le varietà ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di colza, ravizzone, senape bruna, …, girasole, senape bianca e barbabietole;
    2. le sementi di prebase, di base o certificate della prima generazione per le varietà diverse dagli ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, …, lino tessile, lino oleaginoso e soia.36
  7. Per le varietà di piante foraggere diverse dal lupino, dal pisello da foraggio, dalla veccia e dall’erba medica possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di piante foraggere ai sensi del capoverso 5 unicamente le sementi di prebase o di base.37
Art. 11 Piccoli imballaggi
  1. Per piccoli imballaggi CE A di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono un miscuglio di sementi non destinate all’utilizzo quali piante foraggere fino a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.38 1bis. Per piccoli imballaggi CE B di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali o – sempre che non si tratti di un imballaggio CE A – un miscuglio di sementi fino a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.39
  2. Per piccoli imballaggi CE di barbabietole si intendono gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:
    1. per le sementi monogermi o di precisione: fino a 100 000 glomeruli o semi oppure fino a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;
    2. per le sementi diverse dalle sementi monogermi o di precisione: fino a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.
Art. 12 Lotti di tuberi-seme di patate
  1. Per lotto di tuberi-seme si intende una quantità di tuberi-seme omogenea che costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della certificazione e della commercializzazione.
  2. Un lotto di tuberi-seme dev’essere composto unicamente di tuberi di un’unica varietà e di un’unica classe prodotti dallo stesso produttore sulla medesima parcella.
  3. Su domanda, l’UFAG può accettare per la certificazione un lotto composto di tuberi-seme della stessa varietà e di un’unica classe proveniente da parcelle diverse di un medesimo produttore. Qualora una parte del lotto composto non soddisfi le esigenze relative alla classe annunciata, la corrispondente classe inferiore serve per la designazione dell’insieme del lotto composto.
  4. e540

Sezione 3: Ammissione nel catalogo delle varietà

Art. 13 Catalogo delle varietà

L’UFAG pubblica un catalogo delle varietà per i generi e le specie menzionati nell’allegato 1 capitolo A.

Art. 14 Esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione

Le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione sono stabilite nell’allegato 2.

Art. 15 Deroghe per l’ammissione di varietà
  1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 14, una varietà, le cui sementi o tuberi-seme sono destinati esclusivamente all’esportazione verso Paesi che applicano il sistema dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la specie in questione, presenta un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente ai sensi dell’OCSE se è stata qualificata come tale da almeno uno di questi Paesi; tali varietà sono iscritte in una rubrica particolare del catalogo (lista B).
  2. Non deve essere effettuato alcun esame giusta l’articolo 17:
    1. per l’ammissione di varietà di graminacee, se il costitutore dichiara che le sementi di una varietà non sono destinate all’utilizzo quali piante foraggere;
    2. per l’ammissione di varietà (linee inbred, ibridi), le cui sementi vanno impiegate soltanto quali componenti per la produzione di varietà ibride, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi;41
    3. 42 per l’ammissione di varietà di ortaggi.
Art. 16 Domanda di ammissione
  1. Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà devono essere presentate all’UFAG dal costitutore o dal suo rappresentante entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un richiedente senza sede in Svizzera deve avere un rappresentante in Svizzera.
  2. Il richiedente è tenuto a:
    1. presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base degli appositi moduli dell’UFAG. Questo fascicolo contiene in particolare le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione nonché una descrizione della varietà che permetta di distinguerla dalle altre varietà conosciute;
    2. annunciare all’UFAG, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev’essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l’omogeneità e la stabilità;
    3. fornire le sementi o i tuberi-seme necessari per l’esame della varietà;
    4. rispettare i termini previsti per l’invio delle domande di ammissione;
    5. 43 proporre un’adeguata designazione della varietà giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi.
  3. L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni del fascicolo mostrano che la varietà non adempie manifestamente le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione.
Art. 16a Designazione della varietà
  1. Una designazione della varietà è adeguata se non sussiste alcun ostacolo ai sensi del capoverso 2.
  2. Esiste un ostacolo per la determinazione di una designazione della varietà in particolare se:
    1. il suo impiego viola i diritti anteriori di terzi;
    2. non è facilmente riconoscibile o riproducibile, come nel caso di designazioni costituite esclusivamente da cifre o contenenti determinanti, esponenti oppure simboli;
    3. coincide oppure può essere scambiata con la designazione di un’altra varietà;
    4. viola l’ordine pubblico, il buon costume, il diritto federale o i trattati internazionali;
    5. può essere ingannevole dal profilo dei caratteri, del valore o dell’identità di una varietà oppure dell’identità del costitutore o di un altro avente diritto oppure può creare confusioni.
  3. Se dopo aver ammesso una varietà nel catalogo delle varietà emerge che vi è un impedimento per quanto concerne la relativa designazione, il richiedente è tenuto a proporre una designazione della varietà conforme alla presente ordinanza. L’UFAG può dare l’autorizzazione affinché possa essere utilizzata in via provvisoria anche la precedente designazione. In questo caso fissa le modalità secondo cui è possibile utilizzare in via provvisoria anche la precedente designazione.
Art 17 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione
  1. L’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione è effettuato dall’UFAG.
  2. Gli esami ufficiali durano da due a quattro anni a dipendenza delle specie. In casi eccezionali (condizioni meteorologiche sfavorevoli, cattiva levata) in cui non è possibile farsi un’idea sufficiente del valore agronomico e di utilizzazione della varietà, l’UFAG può prorogare di un anno l’esame ufficiale.
Art. 18 Esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità
  1. L’esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità è effettuato sotto la responsabilità dell’UFAG. Quest’ultimo può affidare l’esecuzione dell’esame a un servizio estero da esso riconosciuto.
  2. Qualora l’esame della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità sia già stato effettuato da un servizio estero riconosciuto dall’UFAG, non è necessario procedere a un nuovo esame se:
    1. il richiedente dispone di un’autorizzazione del costitutore per utilizzare i risultati;
    2. il servizio estero accetta che i risultati siano utilizzati al fine dell’ammissione nel catalogo delle varietà.
  3. Su domanda del costitutore o del suo rappresentante, l´UFAG garantisce che i risultati dell’esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.
Art. 19 Procedura d’opposizione

In caso di rifiuto di una domanda d’ammissione o dell’ammissione di una varietà nel catalogo, il costitutore o il suo rappresentante può inoltrare un’opposizione all’UFAG entro 30 giorni dalla notifica del rifiuto.

Sezione 4: Produzione, certificazione e condizionamento

Art. 20 In generale

Per la produzione e la certificazione (s.l.) sono ammessi unicamente le sementi e i tuberi-seme:

  1. 44 di una varietà ammessa nel catalogo delle varietà secondo l’articolo 13 o nel catalogo delle varietà dell’Unione europea45, o di una varietà sperimentale eccetto le varietà geneticamente modificate;
  2. derivanti direttamente da sementi di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 3 a 5 oppure da tuberi-seme di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 7 a 9;
  3. prodotti da un produttore riconosciuto;
  4. 46 provenienti da colture di moltiplicazione ispezionate ufficialmente o sotto vigilanza ufficiale e conformi alle esigenze previste nell’allegato 3;
  5. condizionate da un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta o, nel caso dei tuberi-seme di patate, sotto la responsabilità di una tale organizzazione;
  6. la cui conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 è stata controllata sulla base dell’esame di un campione ufficiale.
Art. 21 Riconoscimento dei produttori
  1. Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate tramite l’organizzazione di moltiplicazione all’UFAG il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero ad ogni produttore.
  2. I produttori riconosciuti sono tenuti a:
    1. stipulare un contratto di moltiplicazione con un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta;
    2. fare tutto il possibile per garantire la purezza varietale delle colture di sementi o di tuberi-seme e per migliorarne lo stato sanitario e colturale.
  3. I produttori sono riconosciuti per la durata di un anno; il riconoscimento può essere prorogato tacitamente di anno in anno, sempreché le condizioni siano adempiute e la qualità delle sementi o dei tuberi-seme sia soddisfacente.
Art. 22 Riconoscimento delle organizzazioni di moltiplicazione
  1. Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di moltiplicazione:
    1. che dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;
    2. che dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi e i tuberi-seme conformemente alle esigenze della presente ordinanza;
    3. autorizzate dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effettuare la moltiplicazione;
    4. che osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.
  2. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d’identificazione e lo comunica all’organizzazione di moltiplicazione.47
  3. Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
    1. concludere accordi di moltiplicazione unicamente con produttori riconosciuti;
    2. annunciare le parcelle per le ispezioni ufficiali in campo;
    3. organizzare e accompagnare le ispezioni ufficiali in campo;
    4. 48 fornire, su richiesta dell’UFAG, una descrizione ufficiale delle varietà le cui sementi devono essere certificate (s.l.).
Art. 22a Riconoscimento delle organizzazioni di condizionamento
  1. Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di condizionamento che:
    1. dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;
    2. dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi conformemente alle esigenze della presente ordinanza;
    3. osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.
  2. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d’identificazione e lo comunica all’organizzazione di condizionamento.49
  3. Le organizzazioni di condizionamento sono tenute a:
    1. adottare tutte le disposizioni utili per garantire l’identità e la purezza delle sementi che condizionano;
    2. fornire all’UFAG indicazioni esatte circa l’importazione, l’acquisto in Svizzera, l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) e di sementi commerciali nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;
    3. 50 eseguire la richiusura degli imballaggi di sementi sotto la vigilanza dell’UFAG.
Art. 23 Colture di moltiplicazione e ispezioni ufficiali in campo
  1. Le colture di propagazione per la produzione di sementi certificate (s.l.) devono soddisfare le esigenze dell’allegato 3. Inoltre, in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena vigono le esigenze di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 201951concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC).52
  2. L’organizzazione di moltiplicazione notifica ogni coltura di moltiplicazione all’UFAG entro i termini fissati da quest’ultimo.
  3. L’UFAG può rifiutare l’iscrizione di una coltura di moltiplicazione all’ispezione ufficiale in campo se le indicazioni fornite mostrano che tale coltura non è conforme alle esigenze relative all’ammissione.
  4. Le colture di moltiplicazione devono essere ispezionate da un controllore ufficiale riconosciuto. Il numero delle ispezioni è stabilito nell’allegato 3.
  5. Se la coltura di moltiplicazione non è conforme alle esigenze, su richiesta del produttore il controllore svolge un’ispezione supplementare entro un termine adeguato, sempreché le lacune rilevate in occasione della prima ispezione siano state colmate e i criteri della valutazione siano ancora verificabili.
  6. In caso di rifiuto di una coltura di moltiplicazione, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’UFAG entro tre giorni feriali dalla notifica del rifiuto. L’UFAG è tenuto a eseguire una controperizia entro sette giorni feriali dalla ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura di moltiplicazione.
Art. 24 Certificazione dei lotti di sementi
  1. L’UFAG certifica (s.l.) un lotto di sementi se:
    1. proviene da una coltura di moltiplicazione che in occasione dell’ispezione ufficiale in campo adempiva le esigenze previste nell’allegato 3;
    2. la sua conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione è stata controllata sulla base dell’esame di un campione ufficiale; e
    3. 53 adempie le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC54.55
  2. I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’ UFAG, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da parte di una persona riconosciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’allegato 4.
  3. I lotti respinti possono venir presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) dopo aver subito un ulteriore condizionamento (essiccazione, nuova cernita, ecc.). A tal fine dev’essere prelevato un nuovo campione ufficiale.
  4. 56
  5. L’UFAG rale può, sulla base dei risultati dell’analisi di un campione, certificare provvisoriamente un lotto di sementi non cernite e autorizzarne la commercializzazione fino al primo destinatario. Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute, su richiesta dell’UFAG, a produrre un elenco con nome e indirizzo del primo destinatario. Immediatamente dopo il condizionamento di un lotto, un campione ufficiale va prelevato e spedito a un laboratorio ufficiale. La commercializzazione dev’essere immediatamente interrotta se i risultati dell’analisi del campione ufficiale non soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 4.57
  6. In deroga al capoverso 1 e all’articolo 20 lettera f, le sementi di prebase e di base che, per quanto concerne la loro facoltà germinativa, non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 possono essere certificate. Il fornitore dichiara su un’etichetta supplementare, contenente il proprio nome ed indirizzo, la facoltà germinativa del lotto.58
  7. Se una partita viene respinta sulla base del controllo ufficiale di laboratorio, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’UFAG entro 30 giorni.59
Art. 25
Art. 26 Riconoscimento delle persone
  1. Le domande di riconoscimento per persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 24, 27, 27a , 28, 39 e 42 devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il riconoscimento.60
  2. Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze professionali di base nel settore delle sementi e dei tuberi-seme e che hanno seguito un corso di formazione dell’UFAG.
  3. Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dall’UFAG e a seguire le istruzioni di quest’ultimo nell’esercizio della loro funzione.
  4. Le persone per i compiti di cui all’articolo 23 non possono trarre profitto dall’esito dell’esame.61

Sezione 5: Commercializzazione

Art. 27 Commercializzazione
  1. Possono essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme:
    1. conformi alle esigenze previste nell’allegato 4;
    2. certificati (s.l.) o, per le specie di cui all’articolo 45, ammessi come sementi commerciali o, per gli ortaggi, ammessi come sementi standard; e
    3. di una varietà ammessa nel catalogo delle varietà di cui all’articolo 13 o, eccetto le varietà geneticamente modificate, nel catalogo comune delle varietà dell’Unione europea62, oppure di una varietà sperimentale ai sensi dell’articolo 30.63
  2. Possono inoltre essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme di una varietà di nicchia ai sensi dell’articolo 29.64
  3. Le sementi e i tuberi-seme di una varietà possono essere commercializzati durante un periodo transitorio di due anni dopo la scadenza dell’ammissione nel catalogo delle varietà.
  4. Le sementi e i tuberi-seme possono essere commercializzati soltanto sotto forma di lotti omogenei in imballaggi:
    1. chiusi conformemente alle esigenze di cui agli articoli 27a e 27b o con un sistema riconosciuto equivalente; e
    2. muniti di un’etichetta ufficiale giusta l’articolo 28.65
  5. In caso di difficoltà temporanee d’approvvigionamento generale, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione di sementi o di tuberi-seme ausiliari che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20. L’UFAG stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze che devono essere soddisfatte dalle sementi o dai tuberi-seme ausiliari.
  6. L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di piccole quantità di sementi e tuberi-seme che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20 e destinati a prove sperimentali o scopi scientifici.66
  7. 67
  8. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione di sementi non ancora condizionate, sempreché siano state ispezionate in campo e che adempiano le esigenze di cui all’allegato 3. L’UFAG stabilisce, caso per caso, le esigenze che devono essere rispettate.68
Art. 27a Imballaggio e chiusura
  1. Le sementi e i tuberi-seme devono essere imballati da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta.
  2. Gli imballaggi devono essere chiusi da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta.
Art. 27b Richiusura degli imballaggi
  1. Gli imballaggi aperti devono essere richiusi da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta. Questa deve notificare la richiusura all’UFAG prima della commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme.
  2. L’organizzazione di condizionamento deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni richiusura, conservarle per almeno 3 anni e, su richiesta, metterle a disposizione dell’UFAG:
    1. indicazioni sul quantitativo e sulla ripartizione dei lotti delle sementi o dei tuberi-seme il cui imballaggio è stato richiuso, nonché operazioni e trattamenti a cui le sementi o i tuberi-seme sono stati sottoposti;
    2. prova che le sementi o i tuberi-seme sono stati imballati conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.
  3. L’UFAG può richiedere un campione ufficiale di sementi o tuberi-seme il cui imballagio è stato richiuso.
Art. 28 Etichettatura
  1. Gli imballaggi chiusi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5. L’etichetta dev’essere incollata sull’imballaggio in modo che non venga lacerata oppure integrata nel sistema di chiusura.
  2. Il colore dell’etichetta è:
    1. bianco con una striscia diagonale viola per le sementi e i tuberi-seme di prebase;
    2. bianco per le sementi e i tuberi-seme di base;
    3. blu per le sementi e i tuberi-seme certificati nonché per le sementi certificate di prima riproduzione;
    4. rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione;
    5. verde per i miscugli di linee, varietà o specie
    6. marrone per le sementi commerciali, per le sementi e i tuberi-seme ausiliari nonché per le sementi non certificate;
    7. blu con una linea diagonale verde per le sementi certificate di un’associazione varietale;
    8. arancione per le sementi di una varietà candidata ai sensi dell’articolo 30.
  3. Sull’etichetta di ogni imballaggio richiuso in aggiunta alle disposizioni previste nell’allegato 5 vanno indicati:
    1. la data dell’ultima richiusura;
    2. il numero d’identificazione dell’organizzazione di condizionamento ai sensi dell’articolo 22a che ha effettuato l’ultima richiusura.
  4. L’apposizione dell’etichetta viene effettuata da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta. Questa tiene una contabilità delle etichette.
  5. L’etichetta è stampata dall’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento. L’UFAG può autorizzare che le etichette siano stampate da un altro ente e nel luogo di imballaggio. Pone le condizioni per la stampa e riconosce la conformità dell’etichetta alle disposizioni della presente ordinanza. Può esigere che il numero d’ordine ufficiale dell’etichetta sia prestampato sotto la sua vigilanza.
Art. 29 Varietà di nicchia
  1. Con l’autorizzazione dell’UFAG le sementi di una varietà di nicchia possono essere commercializzate senza che la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà e senza che tali sementi siano certificate (s.l.), sempreché le sementi siano commercializzate con un’etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati all’articolo 28, e sulla quale figuri la menzione «varietà di nicchia autorizzata, sementi non certificate».
  2. Ai fini della tutela di persone, animali e ambiente, l’UFAG può subordinare l’autorizzazione alla necessaria documentazione probatoria e stabilire condizioni.
  3. L’UFAG può determinare la quantità massima commerciabile di sementi della varietà di nicchia. Esso stabilisce se occorre presentare un campione di riferimento.
  4. L’UFAG può revocare l’autorizzazione se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli animali o l’ambiente.
Art. 30 Varietà sperimentali
  1. Le sementi e i tuberi-seme di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi scientifici senza che la varietà sia stata ammessa nel catalogo delle varietà, se:
    1. la varietà è stata notificata all’UFAG; e
    2. le sementi o i tuberi-seme sono commercializzati con l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta» ed «esclusivamente per prove e analisi».69
  2. L’UFAG può determinare la quantità massima di sementi o di tuberi-seme che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.
Art. 31 Prima commercializzazione

La prima commercializzazione di sementi o di tuberi-seme certificati (s.l.) prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22.

Art. 31a Sementi importate

Per la commercializzazione di quantitativi superiori a 2 kg di sementi importate da Paesi non membri dell’UE, l’importatore è tenuto a conservare per almeno tre anni le seguenti indicazioni e a metterle a completa disposizione dell’UFAG:

  1. specie;
  2. varietà;
  3. categoria;
  4. Paese di produzione e autorità ufficiali di controllo;
  5. Paese di spedizione;
  6. importatore;
  7. quantitativo di sementi;
  8. numero di lotto.

Capitolo 2: Disposizioni speciali

Sezione 1: Cereali

Art. 32 Ammissione nel catalogo delle varietà
  1. I componenti di varietà e i miscugli di linee sono designati come tali nel catalogo delle varietà menzionato nell’articolo 13. La composizione dei miscugli di linee è definita.
  2. In deroga all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199870sulle sementi:
    1. l’ammissione dei componenti di varietà non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione nonché la denominazione della varietà;
    2. l’ammissione dei miscugli di linee non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente la distinguibilità, l’omogeneità, la stabilità e la selezione per la conservazione;
    3. le varietà di scagliola, di sorgo, di erba del Sudan, di ibridi che risultano dall’incrocio di queste due specie, di granturco dolce, di granturco da popcorn e da polenta non sono sottoposte ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione.
  3. Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell’articolo 16 capoverso 2 lettera a si basano:
    1. sui risultati di un esame preliminare effettuato in una rete di prove riconosciuta giusta l’articolo 33, o
    2. qualora la varietà fosse già ammessa in un catalogo delle varietà di un Paese estero, sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall’UFAG.
  4. I risultati dell’esame preliminare di cui al capoverso 3 lettera a devono comprendere, per i singoli luoghi, una descrizione delle condizioni agronomiche e climatiche nel periodo di sperimentazione.71
  5. L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminatorio previsto nell’allegato 2.
Art. 33 Riconoscimento di una rete di prove per l’esame preliminare
  1. Le domande di riconoscimento di una rete di prove per l’esame preliminare delle varietà di cereali vanno inoltrate ogni anno all’UFAG, entro i termini fissati da quest’ultimo e conformemente alle sue indicazioni.
  2. Il richiedente è tenuto a fornire all’UFAG un campione di riferimento per ogni varietà inserita nella rete e a garantire in qualsiasi momento all’UFAG l’accesso alla rete.
  3. La durata minima prescritta per gli esami preliminari è di un anno.
  4. La rete di prove è riconosciuta se:
    1. 72 comprende quattro luoghi di sperimentazione o due luoghi, nei quali le prove vengono ripetute per due anni, paragonabili con le principali condizioni di produzione svizzere;
    2. le varietà standard, definite dall’UFAG, sono integrate nello schema sperimentale;
    3. le prove sono eseguite secondo uno schema sperimentale che consenta l’analisi statistica dei risultati.
Art. 34 Organizzazioni di moltiplicazione
  1. Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
    1. notificare all’UFAG i lotti di sementi previsti per la moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine dell’esecuzione dei controlli delle colture;
    2. notificare all’UFAG le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;
    3. fornire all’UFAG indicazioni esatte circa l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.
  2. Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita riconosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze previste dall’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.
Art. 35 Commercializzazione

In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione, sul piano locale, di piccoli quantitativi di sementi trattate che non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 a condizione che l’imballaggio sia munito di un’etichetta speciale che rechi la menzione «sementi non certificate» e indichi in quale misura le esigenze non sono soddisfatte.

Art. 35a Miscugli di sementi

Le sementi di diverse varietà di una specie di cereali o le sementi di cereali di diverse specie possono essere commercializzate sotto forma di miscuglio se:

  1. le diverse componenti del miscuglio, prima di essere miscelate, sono conformi alle norme di distribuzione cui sono soggette;
  2. la composizione del miscuglio è comunicata all’UFAG;
  3. il miscuglio è condizionato da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta dall’UFAG.

Sezione 2: Patate

Art. 36 Ammissione nel catalogo delle varietà
  1. L’articolo 32 capoversi 3 e 3bissi applica anche alle patate.73
  2. 74
  3. L’UFAG può rifiutare una domanda di ammissione se i risultati dell’esame preliminare mostrano che la varietà non soddisfa le esigenze previste nell’allegato 2.
Art. 37 Organizzazioni di moltiplicazione

Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

  1. notificare all’UFAG, conformemente alle sue istruzioni, i lotti di moltiplicazione distribuiti ai produttori riconosciuti;
  2. fornire all’UFAG indicazioni esatte circa la commercializzazione di tuberi-seme certificati (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;
  3. effettuare, su richiesta e sotto la sorveglianza dell’UFAG, controlli delle colture.
Art. 38 Produzione, ammissione delle parcelle e imballaggio
  1. I lotti prodotti direttamente da tuberi-seme importati sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:
Tuberi-seme importati:Lotti prodotti:
Classe UE PB (prima generazione)Classe PB2
Classe UE PB (seconda generazione)Classe PB3
Classe UE PB (terza generazione)Classe PB4
Classe UE PB (quarta generazione)Classe S
Classe UE SClasse S
Classe UE SE
Classe UE E
Classe SE 1
Classe A. 75

1bis. Se la generazione di tuberi-seme importati della classe UE PB non è nota, ai tuberi-seme si assegna la quarta generazione.76 2. Su domanda e se la genealogia e le esigenze dei lotti di tuberi-seme importati corrispondono a quelle di una delle classi definite nell’articolo 8, l’UFAG può stabilire, per ogni singolo caso, che la classe che può essere prodotta venga designata con la classe inferiore corrispondente. 3. L’UFAG stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze specifiche relative alla produzione di materiale iniziale. 4. Una parcella che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere ammessa per la produzione di una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte. 5. Gli imballaggi di cui all’articolo 27a devono essere nuovi e i recipienti puliti ed esenti da residui di inibitori della germogliazione.77

Art. 38a Etichettatura di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate
  1. L’etichetta di lotti di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate e che devono essere commercializzati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati, in aggiunta alle indicazioni di cui all’allegato 5 capitolo B lettera A, deve contenere le informazioni secondo l’allegato 5 capitolo B lettera C numero 1.
  2. I recipienti con piantine ottenute da sementi di patate devono essere corredati di un documento d’accompagnamento del fornitore. Questo deve contenere le informazioni di cui all’allegato 5 capitolo B lettera C numero 2.
  3. Gli imballaggi di sementi di patate devono essere muniti di un’etichetta del fornitore. Questa deve contenere le indicazioni di cui all’allegato 5 capitolo B lettera C.
Art. 39 Certificazione dei lotti di tuberi-seme di patate
  1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 24, un lotto di tuberi-seme è certificato dall’UFAG, se:
    1. 78 proviene da una coltura di moltiplicazione ammessa in occasione dell’ispezione in campo;
    2. gli steli e il fogliame sono stati distrutti conformemente alle direttive dell’UFAG;
    3. soddisfa le esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione;
    4. 79 soddisfa le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC80.
  2. La certificazione è rilasciata in base:
    1. all’esame di un campione ufficiale eseguito da un laboratorio dell’UFAG;
    2. al controllo del lotto cernito.
  3. I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’UFAG da una persona riconosciuta.
  4. I lotti di tuberi-seme sono controllati dopo la cernita da parte di un controllore riconosciuto.
  5. Un lotto che non soddisfa le esigenze stabilite ai numeri 1 e 2.1 dell’allegato 4 capitolo B può essere controllato un’altra volta dopo una cernita supplementare.
  6. Un lotto di tuberi-seme che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere certificato in una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte.
  7. Per le patate da semina che sono state ottenute mediante moltiplicazione in vitro e che non sono conformi alla maggior parte delle esigenze della presente ordinanza, l’UFAG stabilisce:
    1. le deroghe a particolari disposizioni dell’ordinanza;
    2. le disposizioni applicabili a queste patate da semina;
    3. le designazioni applicabili per queste patate da semina.81
Art. 39a Certificazione (s.l.) di lotti di tuberi-seme di patate da semina ottenute da sementi di patate
  1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 24, un lotto di tuberi-seme di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds ) è certificato (s.l.) dall’UFAG come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati se le patate da semina:
    1. soddisfano le esigenze poste alla produzione e alla certificazione (s.l.) di cui all’articolo 20, eccetto le norme relative al calibro di cui all’allegato 4;
    2. sono ottenute da piantine che:
    1. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 3, e 2. sono state coltivate a partire da sementi di patate risultanti dall’incrocio sessuato di linee parentali inbred e soddisfano le esigenze di cui agli allegati 3 e 4; c. sono state coltivate a partire da al massimo tre generazioni di tuberi-seme di base e tuberi-seme certificati ottenuti da sementi di patate, laddove i tuberi frutto delle piantine costituiscono la prima generazione; e d. soddisfano le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC82.
  2. L’UFAG fissa la quantità massima per la certificazione (s.l.) in virtù del capo-verso 1.
Art. 40 Commercializzazione
  1. L’UFAG può determinare l’equivalenza delle classi estere di tuberi-seme in rapporto alle classi di cui agli articoli 7 a 9.
  2. La commercializzazione di tuberi-seme trattati con un prodotto che inibisce la germogliazione è vietata.
  3. L’UFAG può prelevare campioni di tuberi-seme e sottoporli a controlli al fine di verificare se sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, in particolare a quelle previste nell’allegato 6.

Sezione 3: Piante foraggere, piante oleaginose e da fibra

Art. 40a Ammissione nel catalogo delle varietà
  1. Per le piante foraggere, oleaginose e da fibra in riferimento alle indicazioni concernenti il valore agronomico e di utilizzazione si applica l’articolo 32 capoversi 3 e 3bis.83
  2. Per le piante foraggere l’esame preliminare è eseguito soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino.
  3. L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminatorio previsto nell’allegato 2.
Art. 40b
Art. 41 Produzione di sementi certificate
  1. 84
  2. Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
    1. annunciare all’UFAG i lotti di sementi destinati alla moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine di eseguire i controlli delle colture;
    2. notificare all’UFAG le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;
    3. fornire all’UFAG indicazioni esatte circa l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.
  3. Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita riconosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze dell’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.
Art. 42 Produzione e ammissione di sementi commerciali
  1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 20 a 24, l’UFAG ammette come sementi commerciali un lotto di sementi:
    1. prodotto sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta;
    2. che, sulla base dell’esame di un campione ufficiale, soddisfa le esigenze stabilite nell’allegato 4 per le sementi commerciali;
    3. se le sementi presentano l’identità della specie.
  2. I campioni ufficiali sono prelevati e inviati al laboratorio dell’UFAG, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da una persona riconosciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’allegato 4.
  3. 85
Art. 43
Art. 44 Piccoli imballaggi per sementi di piante foraggere
  1. Le sementi di piante foraggere possono essere imballate in piccoli imballaggi CE A o in piccoli imballaggi CE B. Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta del fornitore conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5 capitolo C numero 2.
  2. Per l’imballaggio e la chiusura di piccoli imballaggi di cui al capoverso 1 si applica l’articolo 27a . I piccoli imballaggi non possono essere nuovamente richiusi.
  3. Per l’etichettatura di piccoli imballaggi di cui al capoverso 1 si applica l’articolo 28 capoversi 1, 4 e 5. In deroga all’articolo 28 capoverso 1 l’etichetta può essere stampata sull’imballaggio.
Art. 45 Commercializzazione
  1. 86 1bis. …87
  2. Possono essere commercializzati anche lotti omogenei di sementi della categoria «sementi commerciali» delle specie seguenti:88

Antyllis vulneraria

Brassica juncea L.

Bromus stamineus Desv.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynosorus cristatus L.

Hedysarum coronarium L.

Lotus uliginosus Schk.

Melilotus alba Medikus

Melilotus officinalis (L.) Pallas

Onobrychis viciifolia Scop.

Phalaris aquatica L.

Poa annua L.

Sinapis alba L.

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia faba L. (partim)

Vicia pannonica Crantz. 89 3. L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di ecotipi di specie non menzionate al capoverso 2 allo scopo di utilizzare e conservare le risorse fitogenetiche e ne fissa le condizioni. 4. In deroga all’articolo 27 capoverso 3, i piccoli imballaggi CE B di sementi di piante foraggere sono muniti di un’etichetta del fornitore conforme alle disposizioni dell’allegato 5. 5. La prima commercializzazione di sementi commerciali prodotte in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22. 6. La prima commercializzazione di miscugli di sementi e di piccoli imballaggi di piante foraggere prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di condizionamento riconosciute giusta l’articolo 22a .90

Art. 46 Miscugli di sementi
  1. Le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate sotto forma di miscugli, sempreché:
    1. le diverse componenti del miscuglio abbiano adempiuto, prima della miscelazione, le norme di commercializzazione applicabili nei loro confronti;
    2. 91 il miscuglio comprenda unicamente generi e specie menzionati nell’allegato 1, eccetto le varietà di piante foraggere che non sono destinate a scopi foraggeri;
    3. 92 la composizione del miscuglio sia notificata all’UFAG in base alla percentuale in peso delle singole componenti, alla specie e alla varietà;
    4. il miscuglio venga condizionato da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta dall’UFAG;
    5. 93 il nome del miscuglio utilizzato per l’etichettatura degli imballaggi sia notificato all’UFAG;
    6. 94 il composto sia omogeneo.
  2. In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b:
    1. i miscugli di sementi di piante foraggere designati come miscugli arricchiti con fiori di prato possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;
    2. i miscugli di sementi destinati a scopi diversi dal foraggiamento (come ad esempio l’impianto di maggesi fioriti, di prati fioriti e l’inerbimento di piste da sci) e designati come tali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;
    3. 95 previa autorizzazione dell’UFAG, i miscugli di sementi destinati a scopi speciali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;
    4. 96 previa autorizzazione dell’UFAG, i miscugli di sementi possono contenere sementi delle varietà di cui all’articolo 29.

Sezione 4: Barbabietole

Art. 47 Ammissione nel catalogo delle varietà
  1. Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell’articolo 16 capoverso 2 lettera a si basano sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall’UFAG.
  2. L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che la varietà non soddisfa manifestamente le esigenze previste nell’allegato 2.
Art. 48
Art. 49

Abrogato

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 50 Esecuzione
  1. L’UFAG è preposto all’esecuzione della presente ordinanza e può emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione.
  2. 97
Art. 50a
Art. 51 Disposizione transitoria della modifica del 7 giugno 2010

Le sementi di ortaggi di cui all’allegato 1 prodotte prima del 31 dicembre 2010, possono essere commercializzate conformemente al diritto previgente fino al 31 dicembre 2012.

Art. 51a
Art. 51b
Art. 51c
Art. 51d Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020
  1. I tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1ogennaio 2021, possono essere utilizzati per la produzione di tuberi-seme fino al 1ogennaio 2024.
  2. I lotti di materiale prodotti direttamente da tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1ogennaio 2020, sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:
Tuberi-seme prodotti in Svizzera prima
del 31 dicembre 2020:
Lotti prodotti:
Classe F0Classe PBTC
Classe F1Classe PB2
Classe F2Classe PB3
Classe F3Classe PB4
Classe F4Classe S
Classe SClasse S
Classe SE1Classe SE1
Classe SE2Classe SE2
Classe SE3Classe E
Classe EClasse A
Art. 52 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato 1

(art. 1, 13, 46)

Lista dei generi e delle specie

Capitolo A: Generi e specie per i quali può venir allestito un catalogo delle varietà

1 Cereali
Avena nuda L.Avena nuda
Avena sativa L.Avena comune
Avena strigosa Schreb.Avena forestiera
Hordeum vulgare L.Orzo
Oryza sativa L.Riso
Phalaris canariensis L.Scagliola
Secale cereale L.Segale
Sorghum bicolor (L.) MoenchSorgo
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.drummondii (Steud.) et Weg ex
Davidse
Erba del Sudan
Triticum aestivum L.Frumento tenero
Triticum durum Desf.Grano duro
Triticum aestivum L. subsp.spelta (L.) Thell.Spelta
x Triticosecale Wittm. ex.A. CamusIbridi risultanti dall’incrocio di una specie
del genereTriticum e una specie del genereSecale
Zea mays L.Mais, eccetto mais perlato, mais soffiato (popcorn) e mais dolce
Sorghum bicolor (L.) Moench ×
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp.drummondii (Steud.)
et Weg ex Davidse
Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum ed erba del Sudan
2 Patate
3 Piante foraggere
3.1 Graminacee
Agrostis canina L.Agrostide canina
Agrostis capillaris L.Agrostide tenue
Agrostis gigantea RothAgrostide gigantea e bianca
Agrostis stolonifera L.Agrostide stolonifera
Alopecurus pratensis L.Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl
Avena altissima
Bromus catharticus VahlBromo compresso
Bromus sitchensis Trin.Bromo di Sitka
Cynodon dactylon (L.) Pers.Erba capriola
Dactylis glomerata L.Erba mazzolina
Festuca arundinacea SchreberFestuca arundinacea
Festuca filiformis Pourr.Festuca a foglie capillari
Festuca ovina L.Festuca ovina
Festuca pratensis Huds.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Festuca dei prati
Festuca indurita
Festuca rubra L.Festuca rossa
Lolium multiflorum Lam.Loietto italico
(compreso il Loglio Westerwold)
Lolium perenne L.Loglio perenne o loietto inglese
Lolium × hybridum Hausskn.Loglio ibrido
Phalaris aquatica L.Falaride nodosa
Phleum nodosum L.Fleolo bulboso
Phleum pratense L.Fleolo (coda di topo)
Poa annua L.Poa annua
Poa nemoralis L.Poa dei boschi
Poa palustris L.Poa delle paludi
Poa pratensis L.Poa pratense
Poa trivialis L.Poa comune
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.Avena bionda
x Festulolium Asch et Graebn.Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie
del genereFestuca e una specie del genereLolium , Festulolium
x Festulolium braunii
(K. Richt.) A. Camus
Festulolium
3.2 Leguminose
Hedysarum coronarium L.Sulla comune
Lotus corniculatus L.Ginestrino comune
Lupinus albus L.Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.Lupino selvatico
Lupinus luteus L.Lupino giallo
Medicago lupulina L.Lupolina
Medicago sativa L.Erba medica
Medicago x varia T. Martyn SandMedica varia
Ornithopus sativus Brot.Serradella
Pisum sativum L.(partim)Pisello da foraggio
Trifolium alexandrinum L.Trifoglio alessandrino
Trifolium hybridum L.Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.Trifoglio incarnato
Trifolium pratense L.Trifoglio pratense (violetto)
Trifolium repens L.Trifoglio bianco
Trifolium resupinatum L.Trifoglio persico
Trigonella foenum-graecum L.Fieno greco
Vicia faba L.Favetta
Vicia pannonica CrantzVeccia pannonica
Vicia sativa L.Veccia di Narbonne
Vicia villosa RothVeccia vellutata, veccia di Cerdagne
3.3 Altre specie di piante foraggere
Brassica napus L. var.napobrassica
(L.) Rchb.
Navoni, navoni rutabaga
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)Alef. var. medullosa Thell +var. viridis L.Cavolo da foraggio
Phacelia tanacetifolia Benth.Facelia
Plantago lanceolata L.Piantaggine
Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.Rafano oleifero
4 Piante oleaginose e da fibra
Brassica juncea (L.) Czernj.Senape bruna
Brassica napu s L. (partim )Navoni
Brassica nigra (L.) W.D.J.KochSenape nera
Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.) BriggsRavizzone
Cannabis sativa L.Canapa
Carthamus tinctorius L.Cartamo
Carum carvi L.Carvi
Glycine max (L.) Merr.Soia
Helianthus annuus L.Girasole
Linum usitatissimum L.Lino tessile, lino oleaginoso
Papaver somniferum L.Papavero
Sinapis alba L.Senape bianca
5 Barbabietole
Beta vulgaris L.Barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio
6 Ortaggi
Allium cepa L.
var. cepaCipolla
Cipolla di tipo lungo
– var. aggregatumScalogno
Allium fistulosum L.Cipolletta
Allium porrum L.Porro
Allium sativum L.Aglio
Allium schoenoprasum L.Erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.Cerfoglio
Apium graveolens L.
– var. sedanoSedano
– var. sedano rapaSedano rapa
Asparagus officinalis L.Asparago
Beta vulgaris L.
– var. barbabietola rossaBarbabietola
– var. bieta da fogliaBietola
Brassica oleracea L.
– var. cavolo riccioCavolo laciniato
– var. cavolfioreCavolfiore
– var. capitataCavolo cappuccio rosso e bianco
– var. cavolo di BruxellesCavolo di Bruxelles
– var. cavolo rapaCavolo rapa
– var. cavolo verzaCavolo verza
– var. broccoliBroccoli
– var. cavolo neroCavolo nero
– var. tronchudaCavolo portoghese
Brassica rapa L.
– var. cavolo cineseCavolo cinese
– var. rapaRapa
Capsicum annuum L.Peperoni
Cichorium endivia L.Indivia riccia, indivia scarola
Cichorium intybus L
– var. cicoriaCicoria di tipo Witloof
– var. cicoria da fogliaCicoria a foglia larga
– var. cicoria industrialeCicoria industriale
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiAnguria
Cucumis melo L.Melone
Cucumis sativus L.
– var. cetrioloCetriolo
– var. cetriolinoCetriolino
Cucurbita maxima DuchesneZucca
Cucurbita pepo L.Zucchino
Cynara cardunculus L.
– var. carciofoCarciofo
– var. cardoCardo
Daucus carota L.Carota
Foeniculum vulgare Mill.
– var. gelsomino trifogliatoFinocchio
Lactuca sativa L.Lattuga (lattuga cappuccio, lattuga da taglio, lattuga romana)
Solanum lycopersicum L.Pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
– var. prezzemolo liscioPrezzemolo
– var. prezzemolo radicePrezzemolo radice
Phaseolus coccineus L.Fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.
– var. fagiolo comuneFagiolo comune,
– var. fagiolo nanofagiolo nano,
fagiolo rampicante
Pisum sativum L. (partim)
– var. pisello rotondoPisello, pisello rotondo
– var. pisello a grano rugosoPisello a grano rugoso
– var. taccolaTaccola
Raphanus sativus L.
– var. ravanelloRavanello
– var. ramolaccioRamolaccio
Rheum rhabarbarum L.Rabarbaro
Scorzonera hispanica L.Scorzonera
Solanum melongena L.Melanzana
Spinacia oleracea L.Spinaci
Valerianella locusta (L.) Laterr.Valerianella o lattughella
Vicia faba L.Fava
Zea mays L.
– var. mais dolceMais dolce
– var. mais soffiatoMais soffiato
Allegato 2

(art. 14, 32, 36, 49)

Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Capitolo A: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione dei cereali

1 In generale
1.1 Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Il valore agronomico e di utilizzazione è giudicato sufficiente se:

  1. per ogni carattere osservato non è raggiunto il valore eliminatorio;
  2. è raggiunto il valore globale minimo.
1.2 Caratteri osservati

– Caratteri principali: devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. – Caratteri circostanziali: devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano. – Altre osservazioni: si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono considerati per l’esame della varietà.

1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

Sono definiti diversi valori eliminatori: – per le prove preliminari; – per le prove ufficiali.

Nel caso del granturco, un indice di < −1 è considerato valore eliminatorio per le prove preliminari.

1.4 Calcolo del valore globale di una varietà

Il valore globale di una varietà è il risultato dell’esame ufficiale. Dev’essere superiore al valore globale minimo affinché la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà.Il valore globale di una varietà determinante per l’ammissione nel catalogo delle varietà è calcolato in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.4.1 Avena, orzo, segale, grano tenero, spelta e triticale

Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento della media delle varietà standard) corretto in funzione dei valori bonus o malus ottenuti.

Un bonus è aggiunto al rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se non supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in considerazione. Il valore dei bonus è determinato per singola specie.

Un malus è sottratto dal rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in considerazione. Il valore dei malus è determinato per singola specie.

Per la spelta si effettua una correzione del valore globale applicando un valore di riferimento determinato statisticamente in base alla tipicità della varietà candidata. La determinazione della tipicità avviene sulla base di analisi genetico-molecolari (Müller e al.; 2018; Theor Appl Genet; 131 (2); 407 - 416) delle varietà di riferimento e candidate. L’UFAG stabilisce le varietà di riferimento necessarie alla determinazione del valore di riferimento che avviene secondo una regressione lineare tra il valore globale di una varietà e la tipicità.

1.4.2 Granturco

Il calcolo del valore globale si effettua sulla base del calcolo di un indice totale. Le formule di calcolo dell’indice totale nonché i caratteri necessari per questo calcolo sono illustrati al numero 2.7 del presente capitolo.

1.5 Valori globali minimi per l’ammissione nel catalogo delle varietà
Avena:>103
Orzo:>103
Segale:>103
Frumento:di ottima qualità panificabile>95
di buona qualità panificabile>103
di qualità panificabile da mediocre a debole>110
di qualità panificabile debole o da foraggio>120
per la fabbricazione di biscotti>110
Spelta>103
Triticale:>103
Granturco:Per l’ammissione di una varietà di granturco nel catalogo delle varietà, l’indice totale deve raggiungere almeno il valore 0.
1.6 Qualità tecnologica del frumento (grano tenero)

La qualità tecnologica del frumento panificabile è stabilita in base allo «schema di valutazione 90» (Saurer e altri; 1991; Landwirtschaft Schweiz 4 (1-2); 55-57). È considerato: – frumento di ottima qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 130 punti; – frumento di buona qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 110 punti; – frumento di qualità panificabile da mediocre a debole, il frumento che ottiene fra 80 e 110 punti; – frumento di qualità panificabile debole e frumento da foraggio, il frumento che ottiene meno di 80 punti.

Il frumento è considerato frumento per la fabbricazione di biscotti se per la maggior parte dei caratteri specifici della varietà i valori d’analisi sono compresi fra i valori seguenti:

CarattereUnitàValori
Proteina% MS9–10
Test Zelenyml20–30
Glutine umido%18–23
Glutine secco%8–11
Maltosio%1–2
Tempo di cadutasecondo300–400
Amilogramma max.BE1)500–1000
Farinogramma% risp. 14 %52–58
Estensogrammacm230–60
Estensogramma DW5/DB0,8–1,6
Alveogramma Wx10–4J80–120
Alveogramma P/L0,3–0,5
Alveogramma Pmm30–45
Alveogramma Lmm100–150
1 Unità Brabender
2 Caratteri osservati, valori eliminatori, valori dei bonus/malus, calcolo dell’indice totale

Abbreviazioni:MP = mal del piedeMS = materia seccaPCS = peso di 100 spighePE = peso per ettolitroPMG = peso di 1000 granirdt = rendimentorel. = relativoS. nodorum = Septoria nodorumstd = rispetto alle varietà standardvs = valore assoluto

2.1 Avena
Caratteri osservatiValori eliminatoriDifferenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard
unitàvalori considerati
per le prove
preliminari
valori considerati
per le prove
d’omologazione
bonus (+1)malus (–1)
Caratteri principali
Rdt. granella
(15% H2O)
in q/ha< –5 (rdt std)
Allettamentonota (1–9)> 5 (vs)≥ 2 (std)≤ –1≥ +1
Precocitàspigatura std ± giorni> 5 (std)≤ –2≥ +3
PEkg< 48 (vs)< 48 (vs)≥ +1≤ –2
Mal bianconota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ –1≥ +1
Proteina%< 9 (vs)< 9 (vs)
Caratteri circostanziali
Danni dell’inverno (avena autunnale)nota (1–9)> 3 (std)≤ –2≥ +2
Altre osservazioni
Altezza della piantacm
PMGg
Colore della granella
Fibra grezza
Fibre bruteg/MS
Sfalcio verde:
– Rdt. in semine pure% MS
– Rdt. in miscuglio% MS
2.2 Orzo
Caratteri osservatiValori eliminatoriDifferenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard
unitàvalori considerati
per le prove
preliminari
valori considerati
per le prove
d’omologazione
bonus
(+1)
malus
(–1)
Caratteri principali
Rdt. Granellain q/ha< –5 (rdt std)
15 % H2O
Allettamentonota (1–9)> 5 (vs)> 2 (std)≤ –1≥ +1
Precocitàspigatura> 5 (std)≤ –2≥ +3
std ± giorni
PE (6 ranghi)kg< 63 (vs)< 63 (vs)≥ +1≤ –2
PE (2 ranghi)kg< 64 (vs)< 64 (vs)≥ +1≤ –2
Mal bianconota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ –1≥ +1
Elmintosporiosinota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ –1≥ +1
Rincosporiosinota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ –1≥ +1
Proteina (6 ranghi)%< 9 (vs)< 9 (vs)
Proteina (2 ranghi)%< 9 (vs)< 9 (vs)
Caratteri circostanziali
Stato sanitario1nota (1–9)> 2 (std)≤ –2≥ +1,5
generale
Danni dell’invernonota (1–9)> 2 (std)≤ –2≥ +2
(orzo autunnale)
Altre osservazioni
Altezza della piantacm
PMGg
Virosi
Fibra grezzag/MS
1 Se non è possibile osservare separatamente l’almintosporiosi, la rincosporiosi e il mal bianco, questo carattere diventa un carattere principale.
2.3 Segale
Caratteri osservatiValori eliminatoriDifferenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard
unitàvalori considerati
per le prove
preliminari
valori considerati
per le prove
d’omologazione
bonus
(+1)
malus
(–1)
Caratteri principali
Rdt. granellain q/ha< –5 (rdt std)
(15 % H2O)
Allettamentonota (1–9)> 7 (vs)> 2 (std)≤ –1≥ +1
Precocitàspigatura> 5 (std)≤ –2≥ +3
std ± giorni
PEkg< 69 (vs)< 69 (vs)≥ +1≤ –2
Ruggine brunanota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ –1≥ +1
Danni dell’invernonota (1–9)> 2 (std)≤ –2≥ +2
Amilogrammaunità< –100 (std)
Altre osservazioni
Altezza piantacm
PMGg
Segale cornutaspighe
(Claviceps purpurea)colpite per ara
2.4 Frumento (grano tenero)
Caratteri osservatiValori eliminatoriDifferenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard
unitàvalori considerati
per le prove
preliminari
valori considerati
per le prove
d’omologazione
bonus
(+1)
malus
(–1)
Caratteri principali
Rdt. granellain q/ha
(15 % H2O)
Allettamentonota (1–9)> 5 (vs)> 2 (std)≤ –1(std)≥ +1(std)
Precocitàspigatura> 5 (std)≤ –2(std)≥ +3(std)
std ± giorni
PEkg< 72 (vs)< 72 (vs)≥ +1(std)≤ –2(std)
Mal bianconota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ 3(vs)≥ 4,5(vs)
Ruggine giallanota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ 3(vs)≥ 4,5(vs)
Ruggine brunanota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ 3(vs)≥ 4,5(vs)
S. nodorum fogliaindice> 25 (std) e
> 125 (vs)
≤–15 (std)≥+15 (std)
S. nodorum spigaindice> 40 (std) e≤–10(std)≥+20(std)
> 125 (vs)
Septoria triticiindice> 25(std)≤–15(std)≥+15(std)
Fusariosi spiganota (1–9)> 8 (vs)> 7 (vs)< 4 (vs)> 6 (vs)
Test Zeleny1< 20 (vs)< 20 (vs)
Proteina1 2%< 10 (vs)< 10 (vs)
Panificazione1non panificabilenon panificabile
Caratteri circostanziali
Germinazione delle cariossidi nelle spighe1nota (1–9)> 6 (vs)≤ –2(std)≥ +2(std)
Danni dell’inverno (frumento autunnale)nota (1–9)> 2 (std)≤ –2(std)≥ +2(std)
Ruggine neranota (1–9)> 7 (vs)> 7 (vs)≤ –2(std)≥ +3(std)
(frumento primaverile)
Septoria nodorumnota (1–9)> 7 (vs)
Altre osservazioni
Altezza della piantacm
PMGg
Alternanzanota
MPnota (1–9)
Osservazioni:
1 caratteri non tenuti in considerazione per il frumento da foraggio.
2 carattere non tenuto in considerazione per il frumento per la fabbricazione di biscotti.
2.5 Spelta
Caratteri osservatiValori eliminatoriDifferenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard
Unitàvalori considerati per le prove preliminarivalori considerati per le prove d’omologazionebonus (+1)malus (-1)
Caratteri principali
Rdt. granella
(15 % H2O)
in q/ha
Allettamentonota (1–9)> 6 (vs)> 2 (std)£ –1³ +1
Precocitàspigatura
std ± giorni
> 5 (std)£ –2³ +3
PEkg³ +1£ –2
PCSg< 8 (vs)< 8 (vs)
Mal bianconota (1–9)> 6 (vs)³ 6 (vs)£ –1³ +1
Ruggine giallanota (1–9)> 5 (vs)³ 5 (vs)£ –1³ +1
Ruggine brunanota (1–9)> 6 (vs)³ 6 (vs)£ –1³ +1
S. nodorum fogliaindice> 20 (std) e
> 125 (vs)
£ –15³ +15
S. nodorum spigaindice> 20 (std)£ –15³ +15
Fusariosi spiganota (1–9)> 6 (vs)> 6 (vs)< 4 (vs)> 5 (vs)
Tipo di granonota (1–9)> 3 (std)£ max (std)> max (std)
Rottura della rachidenota (1–9)> 2 (std)£ max (std)> max (std)
Parte di grani nudinota (1–9)> 2 (std)
o
³ 5 (vs)
£ max (std)> max (std)
Test Zeleny< 20 (vs)< 20 (vs)£ max (std)> max (std)
> 45 (vs)> 45 (vs)
Proteina%< 14 (vs)< 14 (vs)
e
£ –3 (std)
³ min (Std)< min (std)
Rapporto acido oleico / acido palmitico³ min (Std)< min (std)
Capacità di assorbimento dell’acqua%³ 59 (vs) e< 59 (vs) e
£ 66 (vs)> 66 (vs)
Estensogramma
DW / DL
£ max (std)> max (std)
Caratteri circostanziali
Lunghezza della spigaCm
Danni dell’invernonota (1–9)> 2 (std)£ –2³ +2
Septoria nodorumnota (1–9)> 7 (vs)
Altre osservazioni
Altezza della piantaCm
2.6 Triticale
Caratteri osservatiValori eliminatoriDifferenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard
unitàvalori considerati
per le prove
preliminari
valori considerati
per le prove
d’omologazione
bonus
(+1)
malus
(–1)
Caratteri principali
Rdt. Granellain q/ha< –5 (rdt std)
(15 % H2O)
Allettamentonota (1–9)> 5 (vs)> 2 (std)≤ –1≥ +1
Precocitàspigatura> 5 (std)≤ –2≥ +3
std ± giorni
PEkg< 62 (vs)< 62 (vs)≥ +1≥ –2
Proteina%≥ +1 (std)≤ –1 (std)
Ruggine giallanota (1–9)> 6 (vs)≥ 5 (vs)≤ –1≤ +1
Ruggine brunanota (1–9)> 6 (vs)≥ 6 (vs)≤ –1≥ +1
S. nodorum fogliaindice> 25 (std) e
> 125 (vs)
≤ –15≥ +15
S. nodorum spigaindice> 25 (std)≤ –15≥ +15
Fusariosi spiganota (1–9)> 8 (vs)> 7 (vs)< +4 (vs)> +6 (vs)
Caratteri circostanziali
Germinazione delle cariossidi delle spighenota (1–9)> 7 (vs)≤ –2≥ +2
Danni dell’invernonota (1–9)> 3 (std)≤ –2≥ +2
(triticale autunnale)
Mal bianconota (1–9)> 3 (vs)> 3 (vs)≤ –1 (vs)≥ +4.5(vs)
Septoria nodorumnota (1–9)> 7 (vs)
Altre osservazioni
Altezza della piantacm
PMGg
MPnota (1–9)
Fusariosi dei cerealinota (1–9)
2.7 Granturco
2.7.1 Caratteri osservati per il granturco
Granturco da granellaGranturco da insilamento
Caratteri principali
Numero delle piante presentixx
Sviluppo giovanile (nota)xx
Rendimento granella (15 % H2O)x
Rendimento in materia secca (MS) dell’intera piantax
Contenuto in materia secca della granella al raccoltox
Contenuto in materia secca della pianta intera al raccoltox
Contenuto in materia organica digeribile (MOD) (g/kg MS)x
Caratteri circostanziali
Allettamento durante la vegetazionexx
Allettamento al raccoltoxx
Stroncamento dello stocco al raccoltoxx
Attacchi da carbonexx
Attacchi da fusariosix
Altre osservazioni
Ancoraggio delle radici (nota del test «pressione manuale»)xx
Altezza delle piantexx
Altezza del punto d’inserzione della pannocchia superiorexx
Idoneità alla trebbiatura (nota per la rottura delle cariossidi)x
Impressione generale (nota)xx
Fertilità della punta della pannocchia (nota)xx
Formazione di steli secondarixx
Attacchi da parassiti (piralide, mosca frit)xx
Malattie delle foglie (ruggine, elmintosporiosi)xx
Data della fioritura dei fiori femminilixx
Contenuto in amidox
2.7.2 Calcolo dell’indice totale del granturco da granella
Caratteri considerati
per il calcolo degli indici
Risultato della varietà in esameValore medio delle due migliori varietà standardFattore di pondera-zioneFormula di calcolo degli indici
Indice rendimento (A)
Rendimento in q/ha di granella al 15 % H2Oa1a21,0
Indice precocità (B)
Contenuto in materia secca
della granella al raccolto (%)
b1b22,5(b1– b2) x 2,5 = B
Indice resistenza all’allettamento (C)
Allettamento durante
la vegetazione (%)
c1c20,25(c2– c1) x 0,25
Allettamento
al raccolto (%)
c3c40,75+ (c4– c3) x 0,75
Stroncamento dello stocco al raccolto (%)c5c60,75+ (c6– c5) x 0,75= C
Indice malattie (D)
Attacchi da fusariosi (%)d1d20,25(d2– d1) x 0,25
Attacchi da carbone (%)d3d40,25+(d4– d3) x 0,25= D
Indice sviluppo giovanile (E)
Sviluppo giovanile (nota *)e1e20,5(e2– e1) x 0,5 = E
Indice totale per il granturco da granella = A + B + C + D + E
* nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente
2.7.3 Calcolo dell’indice totale del granturco da insilamento
Caratteri considerati
per il calcolo degli indici
Risultato della varietà in esameValore medio
delle due migliori varietà standard
Fattore di ponderazioneFormula di calcolo degli indici
Indice valore economico (A)
Rendimento in materia secca della pianta (q/ha)a1a20,5(a1 – a2) x 0,5
Contenuto in MOD
(g/kg MS)
a3a40,4+ (a3 – a4) x 0,4 = A
Indice precocità (B)
Contenuto in materia secca dell’intera pianta (%)b1b21,25(b1 – b2) x 1,25 = B
Indice resistenza all’allettamento (C)
Allettamento durante la
vegetazione (%)
c1c20,25(c2– c1) x 0,25
Allettamento al raccolto (%)c3c40,75+ (c4– c3) x 0,75
Stroncamento dello stocco al raccolto (%)c5c60,75+(c6– c5) x 0,75= C
Indice malattie (D)
Attacchi da carbone (%)d1d20,25(d2– d1) x 0,25 = D
Indice sviluppo giovanile (E)
Sviluppo giovanile (nota *)e1e20,5(e2– e1) x 0,5 = E
Indice totale per il granturco da insilamento = A + B + C + D + E
* nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente

Capitolo B: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle patate

1 In generale
1. 1Valore eliminatorio

Per determinati caratteri menzionati al numero 4 del presente capitolo sono fissati diversi valori eliminatori:

  1. al fine della valutazione delle domande d’ammissione sulla base dei risultati delle prove preliminari o dei fascicoli di ammissione esteri;
  2. al fine della valutazione dell’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione in vista dell’ammissione nel catalogo delle varietà.
1.2 Calcolo del valore globale
  1. Per ogni carattere considerato è calcolato un valore specifico in base alla formula di cui al numero 4 del presente capitolo. Le lettere utilizzate nel quadro di tale formula corrispondono:
  2. al risultato della varietà esaminata;
  3. al risultato della varietà standard per l’esame del valore agronomico;
  4. alla media dei risultati delle varietà standard per l’esame del valore agronomico;
  5. al risultato della varietà di riferimento per l’esame del valore di utilizzazione.
  6. Il valore globale della varietà corrisponde alla somma dei valori specifici di cui alla lettera A.
1.3 Caratteri osservati

A. I caratteri determinanti per il calcolo del valore globale sono definiti al punto 4 del presente capitolo. 1. Per i caratteri espressi in per cento o con un indice, il risultato delle osservazioni è convertito in una nota da 1 a 9 secondo i valori logaritmici del per cento o dell’indice. 2. La nota relativa ai caratteri complementari è attribuita sulla base dei seguenti caratteri osservati: screpolature, germogliazioni, malformazioni, leggere virosi, parte ombelicale acquosa, infezioni alla parte ombelicale, sensibilità all’inverdimento della buccia, polpa spugnosa, molle o vitrosa, colorazione delle tracheidi. B. All’atto dell’esame del valore agronomico e di utilizzazione sono osservati anche i seguenti caratteri: forma del tubero, posizione degli occhi, regolarità dei tuberi, colore della polpa e della buccia, lunghezza degli stoloni, numero di tuberi per pianta, tipo culinario, gruppo di maturità; questi caratteri non vengono tenuti in considerazione per il calcolo del valore globale.

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione

A. Una domanda d’ammissione può essere respinta se i risultati delle prove preliminari o del fascicolo d’ammissione nel catalogo nazionale di un paese estero mostrano che: 1. per un carattere è stato raggiunto il valore eliminatorio; 2. non è stato raggiunto il valore globale minimo. B. Il valore globale minimo è fissato come segue: 1. 100 per le varietà destinate alla trasformazione industriale; 2. 115 per le varietà destinate al consumo.

3 Condizioni per l’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

A. Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se: 1. per ogni carattere non è stato raggiunto il valore eliminatorio; 2. è stato raggiunto il valore globale minimo. B. Il valore globale minimo è fissato come segue: 1. 105 per le varietà destinate alla trasformazione industriale; 2. 120 per le varietà destinate al consumo.

4 Valori eliminatori e formula di calcolo del valore specifico per carattere considerato
CaratteriFormulaProva preliminareEsame ufficiale
Coeffi-
ciente
Valore
eliminatorio
CoefficienteValore
eliminatorio
Rendimento in q/ha(a/b)
*100
1.01.0
Tuberi piccoli (in %)b–a1.01.0
Idoneità all’immagazzinamento
Immagazzinamento (nota)b–a1.51.5
Germogliazione (nota)b–a1.51.5
Sviluppo e malattie di tipo parassitario in campo
Regolarità della levata (nota)c–a1.01.0
Peronospora delle foglie (nota)c–a3.03.0
Virosi
– mosaico (Y) (%)c–a1.01.0
– accartocciamento delle foglie (R) (%)c–a1.01.0
Erwinia (%)c–a1.01.0
Marciume al raccolto (% del peso)c–a1.0> 6.01.0> 6.0
Malattie di tipo parassitario dopo l’immagazzinamento (% e indice)
Peronospora del tuberoc–a1.0> 5.01.0> 5.0
Marciume di altro generec–a1.0> 5.01.0> 5.0
Crepito virale della patatac–a1.0> 6.01.0> 6.0
PVYNTNc–a1.0> 3.01.0> 3.0
Rhizoctonia
– pustolac–a0.10.1
– deformantec–a1.0> 5.01.0> 5.0
Scabbia
– comunec–a0.50.5
– polverulentac–a1.0> 5.01.0> 5.0
– argenteac–a0.250.25
Difetti della polpa
Maculatura ferruginea (% e indice)c–a1.0> 5.01.0> 5.0
Maculatura grigia (% e indice)c–a1.0> 6.01.0> 6.0
Cuore incavato e cuore nero (% e indice)c–a1.0> 5.01.0> 5.0
Maculatura azzurra o nera (nota)c–a0.01.0
Annerimento dopo la cottura
([nota + indice + % indice
> 30]/3)
c–a1.01.0
Idoneità alla trasformazione
Amido (%)
– per la fabbricazione di patatine chips< 15< 15
– per la fabbricazione di patate fritte< 13; > 17< 13; > 17
Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patatine chips:
– idoneità alla fabbricazione di patatine chipsa–d10.010.0
– idoneità alla fabbricazione di patate frittea–d0.50.5
Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patate fritte:
– idoneità alla fabbricazione di patatine chipsa–d0.50.5
– idoneità alla fabbricazione di patate frittea–d10.010.0
Caratteri complementari (nota)c–a1.01.0

Capitolo C: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante foraggere

1 In generale
1.1 Procedura d’esame

Viene effettuata una prova preliminare soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino.

1.2 Caratteri osservati
  1. Caratteri principali:
    devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. Viene fatta una distinzione tra caratteri importanti (priorità A) e caratteri secondari (priorità B).
  2. Caratteri circostanziali:
    devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.
  3. Altre osservazioni:
    si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono considerati sistematicamente per l’esame della varietà.
1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.Sono definiti diversi valori eliminatori:

  1. per le prove preliminari;
  2. per le prove ufficiali.
1.3.1 Graminacee, leguminose e altre specie

Il valore eliminatorio considerato durante le prove ufficiali per ogni carattere importante osservato è fissato a - 1,5 punti rispetto alla media dei risultati delle varietà standard.

Per il trifoglio bianco il tenore in acido cianidrico è un valore eliminatorio se è superiore a quello della varietà di riferimento designata dall’UFAG.

1.3.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

I valori eliminatori considerati durante le prove preliminari sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo.

1.4 Valore globale

Il valore globale è il risultato dell’esame preliminare e dell’esame ufficiale. Dev’essere superiore al valore globale minimo affinché la domanda di ammissione sia approvata o la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà.Il valore globale è calcolato sulla base della media dei risultati delle prove.

1.4.1 Graminacee, leguminose e altre specie

Il valore globale di ogni specie è calcolato applicando la formula seguente: X = (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità A) x 2 Y = (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità B) Z = numero di note

Il valore globale della varietà è calcolato applicando la formula: (X + Y)/Z

1.4.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento medio della varietà standard) corretto in funzione dei valori bonus e malus ottenuti.

I bonus e i malus sono correzioni sotto forma di punti aggiunti o sottratti, calcolati secondo la differenza rispetto alla media dei valori della varietà standard.

1.5 Caratteri osservati e valutazione
1.5.1 Graminacee, leguminose e altre specie da granella
  1. I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di ogni specie nonché la loro priorità sono fissati nella tabella 1 del presente capitolo.
  2. La scala delle note è graduata da 1 a 9: 1 è la nota migliore, 9 la peggiore.
  3. Le note vengono attribuite in base ai sistemi di valutazione seguenti:

1. Secondo l’analisi statistica:

Note
Valore rispetto alla media della prova
(o degli standard)
Differenza positiva:> ppds (p = 0,01)1
> ppds (p = 0,05)2
> 2/3 ppds (p = 0,05)3
> 1/3 ppds (p = 0,05)4
Uguale alla media degli standard:5
Differenza negativa:
ppds = più piccola differenza significativa
> 1/3 ppds (p = 0,05)6
> 2/3 ppds (p = 0,05)7
> ppds (p = 0,05)8
> ppds (p = 0,01)9
  1. Secondo la valutazione:
NotaValore alla levata
Facoltà di ricaccio
Resistenza alle malattie1
Forza di concorrenza
(100 - parte in %) della
varietà / 10 = indice di
concorrenza
Costituzione
della foglia
Persistenza
Lacune in %
della copertura
del suolo
1ottimo(100–90 %) = 10/10 =1 molto fine0 fino a 10
2da ottimo a buono(100–80 %) = 20/10 =220
3buono330
4da buono a medio440
5medio550
6da medio a scarso660
7scarso770
8da scarso a molto scarso880
9molto scarso(100–10 %) = 90/10 =9 molto grossolana90 fino a 100
1 valutazione secondo i sintomi delle malattie
1.5.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale nonché i bonus e i malus sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo.

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione e all’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà
2.1 Graminacee, leguminose a seme piccolo e altre specie

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

  1. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
  2. il suo valore globale è almeno di 0,2 punti superiore alla media dei valori globali delle varietà standard.
2.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino
2.2.1

Una domanda d’ammissione è approvata se i risultati dell’esame preliminare o del fascicolo d’ammissione nel catalogo delle varietà di un Paese estero mostrano che:

  1. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
  2. è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.
2.2.2

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

  1. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
  2. è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente.

Tabella 1

Graminacee, leguminose e altre specie

SpecieRendimentoSviluppo giovanileImpressione generale/facoltà di ricaccioForza di concorrenzaPersistenzaResistenza alle malattieDigeribilità (MOD)Contenuto in materia seccaCostituzioneResistenza all’allettamentoColtura
in altitudine
Acido cianidrico
Sclerotiniosi/
svernamento
Malattie delle foglie
/ruggine
Fusariosi delle nevi/
svernamento
AvvizzimentiAntracnosiSteloFoglia
1!2!2!2!2!2?2?2?2?2?1!1!1!2!2?2!!
Erba medicaABABBBBAABABB
Trifoglio pratense (violetto)ABABA/BABA
Trifoglio biancoBBABAAABA
LupinellaBBABABBB
Ginestrino comuneBBABABBB
Trifoglio alessandrinoABABA/BAAB
Trifoglio persicoABABA/BAB
Erba mazzolinaBBABABBA
Festuca dei pratiABAAABBAAA
Festuca arundinaceaBBABBBBAA
Festuca rossaABAAABBA
Festuca ovinaABAAABBA
Loglio WesterwoldigoABABA/BBBB
Loglietto italicoABAAABAAB
Loglio ibridoABAAABAAB
Loglio perenneABAAABAABA
Poa pratenseABAAAABBA
Fleolo (coda di topo)ABAAABBAB
Coda di volpeABABBABAB
Bromo da foraggioABAABBBB
Avena altissimaBBABBBAB
Avena biondaBBAABBABA
Agrostide biancaBBAABBABA
A = Priorità A: caratteri importanti
B = Priorità B: caratteri secondari
1 = secondo l’analisi della varianza
2 = secondo la valutazione
! = deve essere osservato
? = deve essere osservato se le condizioni lo permettono

Tabella 2

Favetta, pisello da foraggio e lupino

CaratteriFormulaUnitàValori eliminatoriDifferenze necessarie rispetto alla media dello standard per l’ottenimento di un bonus o di un malus
Esami preliminariEsami ufficialiBonus (+1)Malus (–1)
Caratteri principali
Rendimento in granella
(13 % H2O)
(a/b)*100%< 90< 95
Peso di mille grani:
– pisello da foraggio e lupino azzurrob–ag+20–20
– favetta e lupino biancob– ag+30–30
Tenore proteico%< –10+2–2
Idoneità al taglio (altezza delle piante al raccolto)b–acm+5–5
Stato sanitariob–aNote+1–1
Danni dell’inverno pisello autunnale (riduzione della coltura)b–a%+10–10
Caratteri circostanziali
Fattori antinutrizionali favetta: 10 punti di bonus per le varietà senza tannini (fiori bianchi)
a: risultato della varietà in esame
b: media dei risultati delle varietà standard

Capitolo D: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante oleaginose e da fibra

1 In generale

L’esame distingue tra colture di semi oleaginosi delle specie colza autunnale, colza primaverile, girasole e lino, colture di soia e sovesci delle specie senape bruna, senape bianca e ravizzone.

1.1 Caratteri osservati
  1. Caratteri principali:
    devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali.
  2. Caratteri circostanziali:
    devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.
  3. Altre osservazioni:
    si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono sistematicamente considerati per l’esame della varietà.
1.2 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

Sono definiti diversi valori eliminatori:

  1. per le prove preliminari;
  2. per le prove ufficiali.

Sono indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo.

1.3 Valore globale di una varietà

Il valore globale di una varietà è il risultato dell’esame ufficiale.

Il valore globale di una varietà è calcolato applicando le formule indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo, in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.4 Caratteri osservati e valutazione

I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di una varietà sono indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo.

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione e all’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà
2.1

Una domanda d’ammissione è approvata se i risultati dell’esame preliminare o del fascicolo d’ammissione nel catalogo delle varietà di un Paese estero mostrano che:

  1. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
  2. è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.
2.2

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

  1. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
  2. è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente che presenta caratteristiche agronomiche analoghe.

Tabella 1

Colza autunnale, colza primaverile, girasole e lino oleaginoso

CaratteriCalcoloUnitàValori eliminatori
Prove
preliminari
Prove
ufficiali
Caratteri principali
Rendimento in granella (A)(a/b)*100%< 90 %< 95 %
Precocità fino a maturazione (B)b–a% (H2O)< –3
Contenuto in olio (C)a–b%< –3< –3
Tenore in glucosinolati (semi interi)1μmolg-1> 20> 20
Tenore in acido erucico1%> 2> 2
Caratteri circostanziali
Allettamento precoce (D)b–anota (1–9)< –3
Tolleranza alla Sclerotinia sclerotiorum (E)b–anota (1–9)< –3
Tolleranza alla Phoma lingam (F)b–anota (1–9)< –3
Stato sanitario al raccolto (G)2b–anota (1–9)< –3
Altre osservazioni
Precocità alla fioriturab–anota (1–9)
Vigore a fine autunno3b–anota (1–9)
Vigore a fine inverno3b–anota (1–9)
a: risultato della varietà in esame
b: media dei risultati delle varietà standard
Valore globale per la colza autunnale = A + B + C + D + E + F
Valore globale per la colza primaverile = A + B + C + D
Valore globale per il girasole e il lino oleaginoso = A + B + C + D + G
1 Concerne unicamente la colza
2 Concerne unicamente il girasole e il lino oleaginoso
3 Concerne unicamente le colture svernanti
Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Tabella 2

Soia

CaratteriCalcoloUnitàValori eliminatoriValori del bonus
Prove prelimi-nariProve ufficiali(sulla base dei valori calcolati)
Caratteri principali
Rendimento in granella(a/b)*100%< 90 %< 95 %
Tenore in proteine(d/e)*100%< 90 %1 punto/
% in più
Contenuto in olio(d/e)*100%< 90 %1 punto/
% in più
Caratteri circostanziali
Allettamento alla maturazionee–dnota (1–9)< –51 punto/
unità positiva
Stato sanitario (per carattere osservato)e–dnota (1–9)< –51 punto/
unità positiva
Altre osservazioni
Altezza vegetazionee–dcm
a: rendimento relativo della varietà in esame
b: rendimento relativo di riferimento calcolato secondo b = mx + c:
m = rendimento per grado supplementare x giorno (calcolato sulla base delle varietà standard)
x = numero di gradi x giorni di vegetazione della varietà in esame
c = costante (calcolata sulla base delle varietà standard)
d = risultati della varietà in esame
e = media dei risultati delle varietà standard
Risultati arrotondati all’unità
Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente
Valore globale = rendimento in granella + punto(i) bonus

Tabella 3

Senape bruna, senape bianca e ravizzone

CaratteriCalcoloUnitàValori eliminatori
Prove preliminariProve ufficiali
Caratteri principali
Copertura del suolo alla fine del periodo di vegetazione (A)b–anota (1–9)< -3< –3
Resistenza all’inverno
(varietà svernanti) (B)
b–anota (1–9)< –3
Sensibilità all’inverno
(varietà non svernanti) (B)
b–anota (1–9)< –3
Caratteri circostanziali
Allettamento (C)b–anota (1–9)< –3
Forza di concorrenza all’inerbimento (D)b–anota (1–9)< –3
Altre osservazioni
Stato sanitario (per carattere mosservato)b–anota (1–9)
a: risultato della varietà in esame
b: media dei risultati delle varietà standard
Valore globale = 100 + A + B + C + D
Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Capitolo E Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione della barbabietola da zucchero e della barbabietola da foraggio

1 In generale
1.1 Procedura d’esame

L’esame distingue fra barbabietole da zucchero che tollerano la rizomania, barbabietole da zucchero sensibili alla rizomania e barbabietole da foraggio.

1.2 Caratteri osservati
  1. Caratteri principali:
    devono essere sistematicamente osservati nelle prove ufficiali.
  2. Caratteri circostanziali:
    devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.
  3. Altre osservazioni:
    si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono sistematicamente considerati per l’esame della varietà.
1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

1.4 Valore globale della varietà

Il valore globale di una varietà è il risultato dell’esame ufficiale.

Il valore globale di una varietà è calcolato applicando le formule indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente capitolo, in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.5 Caratteri osservati e valutazione

I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di una varietà sono indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente capitolo.

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione e all’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà
2.1

Una domanda d’ammissione è approvata se i risultati degli esami effettuati all’estero mostrano che:

  1. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
  2. è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.
2.2

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

  1. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
  2. è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente che presenta caratteristiche agronomiche analoghe.

Tabella 1

Barbabietole

A. Barbabietole da zucchero

CaratteriCalcoloUnitàValori eliminatoriValori del bonus
Prove ufficiali1 punto per livello di differenza
Caratteri principali
Rendimento in zucchero raffinato(a/b)*100%1< 95 %
Rendimento in radicia–b%1< 90 %1 %
Contenuto in zuccheroa–b%2< 95 %0,5 %
Perdita di raffinazionea–b%2–0,5 %
Tara terraa–b%1–5 %
Levataa–b%12 %
Caratteri circostanziali
Tolleranza alla cercosporiosib–anota (1–9)< –51
Tolleranza al mal biancob–anota (1–9)< –51
Prefioritaa–b%> 1 %
Bigermea–b%> 5 %
Altre osservazioni
Tasso d’estrazionea–b%2
Ka–b%2
Naa–b%2
Am-Na–b%2
Altri caratteri agronomici
(per carattere osservato)
b–anota (1–9)
a: risultato della varietà in esame
b: media dei risultati delle varietà standard
1 Risultati arrotondati all’unità
2 Risultati arrotondati a1/10dell’unità
Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente
Valore globale = rendimento in zucchero raffinato + punto(i) bonus

Tabella 2

B. Barbabietole da foraggio

CaratteriCalcoloUnitàValori
eliminatori
Differenza necessaria per l’ottenimento del bonus
Prove
ufficiali
Bonus
(+ 1)
Caratteri principali
Rendimento in sostanza secca(a/b)*100%< 95 %
Rendimento in radicia–b%1 %
Tenore in sostanza seccaa–b%1 %
Caratteri circostanziali
Tolleranza alla cercosporiosib–anota (1–9)1
Idoneità al raccolto
(forma delle radici)
b–anota (1–9)1
Altre osservazioni
Contenuto in zuccheroa–b%
Prefioritaa–b%
Bigermea–b%
Altri caratteri agronomici
(per carattere osservato)
b–anota (1–9)
a: risultato della varietà in esame
b: media dei risultati delle varietà standard
Risultati arrotondati all’unità
Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente
Valore globale = rendimento in sostanza secca + punto(i) bonus
Allegato 3

(art. 3–5, 7–10, 23, 38 e 39a )

Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo A: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di cereali

1 Numero ed epoca delle ispezioni

Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta.

Ibridi e linee inbred del granturco

Almeno cinque ispezioni.

Un’ispezione dopo la copertura del suolo, almeno tre durante la fioritura e una per il controllo delle pannocchie.

Ibridi di segale e ibridi CMS di orzo

Almeno due ispezioni.

Un’ispezione durante la fioritura e una dopo l’eliminazione dell’impollinatore (manto protettivo)

Avena, orzo, triticale, grano tenero, spelta, segale e varietà di granturco ad impollinazione libera

Almeno un’ispezione tra la fioritura e la maturazione gialla.

2 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri: – stato generale, – identità e purezza varietali, – distanza d’isolamento, – altre specie di cereali, – malerbe, – malattie trasmissibili tramite le sementi.

2.1 Stato generale

Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottime

3 = buone

5 = sufficienti

7 = scadenti

9 = molto scadenti

Se una nota è inferiore a 5, la coltura è respinta.

Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudicare la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale).

L’attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture di sementi e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri: – presenza di malerbe, – irregolarità, – presenza di malattie, – presenza di parassiti, – allettamento.

2.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate.

Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Ibridi, linee inbred e varietà ad impollinazione libera del granturco

a. La proporzione delle piante non conformi alla varietà non deve superare le seguenti percentuali:

Per cento
1. produzione di sementi di base:linea inbred0,1
ibrido semplice0,1
varietà ad impollinazione libera0,5
2. produzione di sementi
certificate:
componenti di varietà ibride
– linea inbred0,2
– ibrido semplice0,2
– varietà ad impollinazione libera1,0
– varietà a impollinazione libera1,0

b. Per la produzione di ibridi, durante il periodo di fecondazione devono essere adempiute le norme seguenti: 1. le piante del componente maschile sono disponibili in quantità sufficiente ed emettono abbastanza polline durante il periodo in cui le piante del componente femminile presentano stimme ricettive (sincronizzazione). 2. Se necessario, viene tolta l’infiorescenza maschile; 3. Se il 5 per cento o più di piante del componente femminile presenta stimme ricettive, la percentuale di piante di questo componente che emettono polline non deve superare: – 1 per cento per un’ispezione in campo; – 2 per cento per l’insieme delle ispezioni in campo. c. Le piante sono considerate emettenti polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell’asse principale o dei peduncoli, le antere hanno emesso o emettono polline. d. La coltura per la produzione di sementi certificate, in caso di utilizzazione della maschiosterilità in cui il componente maschile non ristabilisce la fertilità del componente femminile, deve comprendere anche piante maschili fertili del componente femminile, in una proporzione definita in base alla rispettiva varietà. Ciò non è il caso se le sementi dei componenti femminili maschio-sterile e maschio-fertile sono mescolate in una proporzione definita in base alla rispettiva varietà. e. Le pannocchie sono controllate dopo il raccolto. La percentuale di pannocchie che non corrispondono ai caratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,1 %; la percentuale di pannocchie contenente grani che non rispondono ai caratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,2 %.

Ibridi di segale e segale ad impollinazione libera

a. Il numero di piante non conformi alla varietà non deve superare: 1. 1 per 30 m2, per la produzione di sementi di base; 2. 1 per 10 m2, per la produzione di sementi certificate; b. Per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la norma menzionata è applicabile unicamente al componente femminile. c. In caso di utilizzazione della maschiosterilità, il componente maschio-sterile deve presentare un grado di sterilità di almeno il 98 per cento. Ciò viene verificato nelle particelle di controllo delle colture. d. Le sementi certificate di segale ibrida sono prodotte mescolando un componente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ristabilisce la fertilità maschile. La proporzione dei componenti maschili che fanno parte del miscuglio è specifica della varietà e non deve superare la proporzione indicata dal costitutore.

Triticale

Le varietà autogame di triticale devono presentare la seguente purezza varietale minima:

CategoriaPurezza varietale minima (in %)
sementi di base99,7
sementi certificate, di prima riproduzione99,0
sementi certificate, di seconda riproduzione98,0

Avena, orzo, frumento, spelta

La purezza varietale minima deve essere la seguente:

CategoriaPurezza varietale minima (in %)
sementi di base99,9
sementi certificate, di prima riproduzione99,7
sementi certificate, di seconda riproduzione99,0

Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta e varietà autogame di triticale

  1. La purezza varietale delle sementi della categoria « sementi certificate» deve ammontare almeno al 90 per cento. Per l’orzo ibrido ottenuto da maschiosterilità citoplasmatica (CMS), deve ammontare all’85 per cento, laddove le impurezze, linea ripristinatrice esclusa, non superano il 2 per cento. Essa è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
  2. Le colture per la produzione di sementi certificate devono presentare sufficiente identità e purezza varietali dal profilo dei caratteri dei componenti ereditari. Se le sementi vengono ottenute utilizzando un gametocita, la coltura deve soddisfare le seguenti norme:

1. la purezza varietale deve raggiungere almeno la seguente percentuale:

– avena, orzo, grano tenero e spelta: 99,7 per cento;

– triticale autogamo: 99,0 per cento.

2. L’ibridità minima deve ammontare al 95 per cento. Il grado d’ibridità deve essere valutato con metodi internazionalmente usati, laddove disponibili. Nei casi in cui l’ibridità sia stata determinata in sede d’esame delle sementi prima della certificazione, si può rinunciare alla determinazione dell’ibridità durante l’ispezione in campo.

c. Le colture per la produzione di sementi di base e sementi certificate di ibridi di orzo mediante la tecnica CMS devono soddisfare le seguenti norme:

1. La percentuale in numero di piante palesemente non conformi alla purezza varietale, non può superare le seguenti percentuali:

– in caso di colture in campo per la produzione di sementi di base: 0,1 per cento per la linea conservatrice (maintainer) e la linea ripristinatrice (restorer), nonché 0,2 per cento per il componente femminile CMS;

– in caso di colture in campo per la produzione di sementi certificate: 0,3 per cento per la linea ripristinatrice (restorer) e il componente femminile CMS, nonché 0,5 per cento se il componente femminile CMS è un unico ibrido.

Il livello di maschiosterilità del componente femminile deve ammontare almeno al:

– 99,7 per cento per colture in campo per la produzione di sementi di base;

– 99,5 per cento per colture in campo per la produzione di sementi certificate.

2. Le sementi certificate possono essere prodotte solo in colture miste mescolando un componente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ripristina la fertilità.

2.3 Distanza d’isolamento

Le distanze d’isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che possono determinare un’impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

ColturaDistanza minima (in m)
Ibridi CMS di orzo
– per la produzione di sementi di base100
– per la produzione di sementi certificate50
Sorghum spp.
– per la produzione di sementi di base400, nelle zone nelle quali la presenza diS. halepense oS. sudanense
potrebbe determinare un’impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi di base diSorghum spp. deve presentare la distanza minima di 800.
– per la produzione di sementi certificate200, nelle zone nelle quali la presenza diS. halepense oS. sudanense
potrebbe determinare un’impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi certificate diSorghum spp. deve presentare la distanza minima di 400.
Granturco200
Sementi di base di segale ibrida
– con sterilità maschile1000
– senza sterilità maschile600
Sementi certificate di segale ibrida500
Segale (varietà ad impollinazione libera), scagliola
– per la produzione di sementi di base300
– per la produzione di sementi certificate250
Triticale (varietà autogame)
– per la produzione di sementi di base50
– per la produzione di sementi certificate20
Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta
Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta, eccetto ibridi CMS di orzo25 m

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita).

Se la maschiosterilità è utilizzata per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la protezione deve essere rafforzata dal componente impollinatore maschile che costituisce un manto protettivo. Questo manto deve essere eliminato dopo la fioritura.

Per quanto riguarda l’avena, l’orzo, la spelta e il grano tenero, le particelle vicine destinate alla coltura di varietà differenti devono essere nettamente e chiaramente separate.

2.4 Specie di cereali estranee

La proporzione di specie di cereali estranee non può superare: – 5 spighe o pannocchie per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 10 spighe o pannocchie per 100 m2per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda riproduzione.

2.5 Malerbe

Sono prese in considerazione solamente le specie che possono ridurre il valore delle sementi della specie coltivata, soprattutto perché sono particolarmente nocive o perché le loro sementi non sono facilmente distinguibili da quelle delle specie coltivate oppure sono difficili da eliminare in occasione della cernita.

Aparine, rafanistro, veccia

Il numero delle piante non deve essere superiore a 20 per 100 m2per ogni specie.

In casi giustificati (condizioni meteorologiche particolari, peculiarità regionali, metodi di coltivazione speciali), il valore summenzionato può essere superato del 100 % al massimo.

Avena selvatica

Le colture d’avena che presentano avena selvatica non sono accettate (tolleranza=0). Anche le colture d’avena che hanno subito un’epurazione di piante di avena selvatica non sono accettate.

Per le altre specie, il numero di pannocchie di avena selvatica presenti in una coltura non deve essere superiore a 5 per 10 000 m2(= 1 ha).

Le colture che presentano avena selvatica non possono essere accettate per la produzione delle sementi di moltiplicazione.

2.6 Malattie trasmissibili tramite le sementi

Carbone del frumento, carie nana del frumento, carie comune del frumento

Il numero di spighe o di pannocchie colpite non può superare: – 2 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 5 per 100 m2per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda riproduzione.

È vietato eliminare le spighe o le pannocchie colpite prima dell’ispezione in campo.

Striatura bruna (Elmintosporiosi)

Il numero di piante colpite non deve superare: – 5 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 10 per 100 m2per la produzione di sementi certificate e sementi di seconda riproduzione.

2.7 Precedenti colturali

La superficie di moltiplicazione non può avere precedenti colturali non conciliabili con le sementi da coltivare. La superficie di moltiplicazione deve essere sufficientemente libera da piante cresciute dai precedenti colturali.

Sulle particelle di moltiplicazione non si può coltivare la stessa specia per almeno due anni.

Capitolo B: Esigenze poste alle colture di tuberi-seme di patate

1 Condizioni relative alla superficie coltiva

1.1 … 1.2 Rispetto a colture vicine indesiderate devono essere mantenute le seguenti distanze d’isolamento:

Coltura iscritta
per la produzione di
Distanze minime d’isolamento da rispettare rispetto a una coltura per la produzione di
Tuberi-seme
certificati1
Patate da tavola con meno del 10 %
di piante colpite da virosi1
Patate da tavola con più del 10 % di piante colpite da virosia
Tuberi-seme di prebase100 m300 m300 m
Tuberi-seme di base6 m50 m100 m
Tuberi-seme certificati20 m50 m
1 Una coltura vicina di patate non è considerata una coltura vicina indesiderata se deriva da un lotto padre della stessa classe del lotto padre della coltura da ispezionare e se soddisfa le medesime norme di epurazione della coltura da ispezionare sull’intera superficie compresa nei limiti fissati qui appresso.

1.3 Sulle superfici coltive messe a tuberi-seme di patate della stessa classe, tra le varietà dev’essere mantenuta una distanza corrispondente a un solco di almeno 60 cm. Tale distanza dev’essere applicata quale distanza d’isolamento anche tra le colture di tuberi-seme di prebase e di base. 1.4. Non sono autorizzati solchi trasversali ai bordi del campo, se le superfici coltive comprendono diverse varietà. 1.5. I tuberi-seme di patate devono essere coltivati soltanto su parcelle che nei tre anni precedenti non sono state destinate alla coltivazione di patate.

2 Numero di ispezioni ufficiali in campo

Il numero di ispezioni ufficiali in campo ammonta a:

  1. tre, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di prebase
  2. due, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di base e certificati.
3 Distruzione di steli e fogliame

Gli steli e il fogliame delle colture di tuberi-seme di patate devono essere distrutti in conformità delle direttive dell’UFAG entro i termini fissati da quest’ultimo. Il campo deve risultare privo di steli e fogliame fino all’epoca del raccolto.

4 Condizioni relative alle colture

4.1 La coltura è esente da malattie causate dai seguenti organismi nocivi:

  1. Zebra complex, causata da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]
  2. malattia dello stolbur, causata da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
  3. Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]: viroide del tubero fusiforme della patata

4.2 In occasione delle ispezioni ufficiali in campo non possono essere superati i seguenti limiti di tolleranza per la comparsa di malattie causate da organismi nocivi e per le piante estranee né la nota concernente lo stato generale della coltura:

CategoriaClassePiante (in %) colpite daPiante estranee4, 5
(in %)
Piante eliminate all’atto dell’epurazione
(in %)
Stato generale della coltura5(nota)
virosi1peronospora della foglia2imbruni-mento dello stelo e avvizzimento3
PrebasePBTC0000
PrebasePB10000
PrebasePB20000
PrebasePB30000
PrebasePB40000
BaseS0,020,40015
BaseSE10,0410,020,0215
BaseSE20,0410,020,0215
BaseE0,0610,10,0225
CertificatoA0,2410,0435
1 Sintomi da mosaico causati da virus e sintomi causati da leaf roll virus [PLRV00].
2 Peronospora della foglia causata daPhytophthora infestans (Mont.) de Bary [PHYTIN]. 3 Imbrunimento dello stelo causato daDickeya Samsonet al .spp . [1DICKG] ePectobacterium Waldee emend. Haubenet al .spp . [1PECBG] e avvizzimento
causato daColletotrichum coccodes (Wallroth) S.J. Hughes [COLLCC].
4 Sono considerate piante estranee le piante coltivate che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti.
5 Non si applica alle colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds).
6 Ai fini dell’attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità). Le colture sono valutate in base alla seguente scala: 1 = ottimo 3 = buono 5 = sufficiente 7 = scadente 9 = molto scadente

4.3 Il materiale iniziale (classe PBTC), compresi i tuberi, è prodotto in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi.

4.4 Le colture di propagazione in campo possono essere escluse se non è possibile procedere a una valutazione affidabile delle malattie a causa, ad esempio, di una vegetazione troppo rigogliosa dovuta a eccessiva concimazione azotata organica o anorganica, della grandine, del gelo o di deformazioni delle foglie provocate dall’impiego di erbicidi o di altri preparati chimici.

4.5 Il materiale di prebase deve provenire da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi:

  1. Pectobacterium spp.;
  2. Dickeya spp.;
  3. Candidatus Liberibactersolanacearum;
  4. Candidatus Phytoplasma solani;
  5. Potato spindle tuber viroid;
  6. virus dell’accartocciamento delle foglie di patata;
  7. virus A della patata;
  8. virus M della patata;
  9. virus S della patata;
  10. virus X della patata;
  11. virus Y della patata.

4.6 L’adempimento dei requisiti di cui al numero 4.2 è constatato durante ispezioni in campo ufficiali. In caso di dubbio le ispezioni sono integrate da analisi fogliari.

4.7 Per i metodi di micropropagazione l’adempimento della disposizione di cui al numero 4.5 è constatato mediante un’analisi delle piante madri.

4.8 Per i metodi di selezione clonale l’adempimento della definizione di cui al numero 4.5 è constatata analizzando la popolazione clonale.

4.9 Le colture per la produzione di sementi di patate (True Potato Seeds) e pian-tine ottenute da sementi di patate devono soddisfare le seguenti esigenze:

a. sono indenni daRhizoctonia solani Kühn,Phytophthora infestans (Mont.) de Bary,Alternaria solani Sorauer,Alternaria alternata (Fr.) Keissl.,Verticillium dahlieae Kleb.,Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, virus dell’accartocciamento fogliare della patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata;

b. non presentano alcun sintomo di imbrunimento dello stelo; e

c. presentano sufficienti identità e purezza varietali;

4.10 Le colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds) sono analizzate durante ispezioni ufficiali in campo per stabilire se adempiono le esigenze di cui al numero 4.9.

Capitolo C: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante foraggere

1 Precedenti colturali

La superficie di moltiplicazione non può avere precedenti colturali non conciliabili con le sementi da coltivare. La superficie di moltiplicazione deve essere sufficientemente libera da piante cresciute dai precedenti colturali.

Sulle particelle dev’essere rispettato il numero minimo di anni senza coltura della stessa specie: – 5 anni per le crocifere – 3 anni per le leguminose – 2 anni per le altre specie

2 Numero massimo di anni di raccolto autorizzati

L’UFAG fissa il numero di anni di raccolto autorizzati per ogni specie o gruppo di specie.

3 Numero ed epoca delle ispezioni

3.1 Deve aver luogo almeno un’ispezione delle colture di moltiplicazione per raccolto o, nel caso delle colture per le quali sono possibili diversi anni di raccolto o diversi raccolti all’anno, per crescita del raccolto. 3.2 L’ispezione deve aver luogo nel seguente momento: – graminacee: durante la comparsa delle infiorescenze; – leguminose e crocifere: durante la fioritura.

4 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri:

  1. stato generale,
  2. identità e purezza varietali,
  3. distanza d’isolamento,
  4. altre specie indesiderabili.
4.1 Stato generale

4.1.1 Devono essere eseguite le seguenti misure di cura:

  1. sfalcio dei bordi del campo;
  2. sfalcio delle strisce divisorie dalle colture vicine.

4.1.2 Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottime

3 = buone

5 = sufficienti

7 = scadenti

9 = molto scadenti

4.1.3 Se una nota è inferiore a 5, la coltura di moltiplicazione è respinta.

4.1.4 Sono valutati i seguenti criteri:

a. irregolarità;

b. crescita di piante spontanee;

c. presenza di malerbe;

d. danni causanti da organismi nocivi o animali selvatici;

e. danni causati dal maltempo.

4.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate.

Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Numero massimo di piante non conformi

Numero massimo di piante non conformi per ara (100 m2)
Particelle di produzione di:
Speciesementi di prebase e di basesementi certificate di prima riproduzione
Lolium e Festulolium spp.210
Poa pratensis
– varietà apomittiche monoclonali560
– altre varietà540
Graminacee
(tranneLolium, x Festulolium ePoa spp.)
310
Leguminose (trannePisum eVicia spp.)310

Purezza varietale

SpeciePurezza varietale minima (%)
Sementi di prebase e di baseSementi certificate di prima riproduzioneSementi certificate di seconda riproduzione
Pisum, Vicia spp.199,79998
Brassica spp.1, Poa pratensis 299,798
1 Concerne unicamente le speciePisum ,Vicia eBrassica spp. menzionate nell’allegato 1 numeri 3.2 e 3.3
2 Varietà che sono state classificate apomittiche monoclonali
4.3 Distanza d’isolamento

4.3.1 Le distanze d’isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che possono determinare un’impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

SpecieParticelle di produzione di:
sementi di prebase e di basesementi certificate di prima riproduzione
particelle con una superficie inferiore
a 2 ha
particelle con una superficie superiore
a 2 ha
particelle con una superficie inferiore
a 2 ha
particelle con una superficie superiore
a 2 ha
Tutte le specie (tranneBrassica ,Phacelia, Pisum, Vicia ePoa praten sis , varietà apomittiche monoclonali)200 m100 m100 m50 m
Brassica ePhacelia spp.400 m200 m

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita).

4.3.2 Le colture per la produzione di sementi di specie autogame (Pisum sativum, Vicia faba ) o delle varietà diPoa pratensis ammesse come apomittiche monoclonali devono essere chiaramente separate da qualsiasi altra coltura.

4.4 Altre specie
Numero massimo di piante tollerato
Particelle di produzione di:
SpecieAltre speciesementi di prebase
e di base
sementi certificate di
prima riproduzione
Tutte le specie di graminacee (tranneAlopecurus pratensis )Graminacee, tranneLolium spp. (*)4 per ara15 per ara
Lolium spp.1 per ara10 per ara
Alopecurus myosuroides2 per ara10 per ara
Trifolium, Medicago,
Meliotus
eLotus spp.
10 per ara20 per ara
Rumex spp.2 per ha3 per ha
Alopecurus pratensisGraminacee (*)4 per ara15 per ara
Alopecurus myosuroides1 per ara5 per ara
Trifolium, Medicago,
Meliotus
eLotus spp.
10 per ara20 per ara
Rumex spp.2 pro ha3 pro ha
Tutte le specie di leguminose (tranneOnobrychis viciifolia )Graminacee, trannePoa spp.30 per ara80 per ara
Trifolium, Medicago,
Melilotus
eLotus spp.
4 per ara10 per ara
Cuscuta spp. (cuscuta del trifoglio)00
Rumex spp.2 pro ha3 pro ha
Polygonum spp.,Plantago spp.,Silene spp.,Lychnis spp.,Geranium spp.,Sinapis arvensis , Chenopodium album, Echinochioa crus-galli, Setaria glauca, Cirsium spp.5 per ara10 per ara
Onobrychis viciifoliaGraminacee, trannePoa spp.30 per ara80 per ara
Trifolium, Medicago,
Melilotus e Lotus
spp.
15 per ara40 per ara
Cuscuta spp. (cuscuta del trifoglio)00
Rumex spp.2 pro ha3 pro ha
Polygonum spp.,Plantago spp.,Silene spp.,Lychnis spp.,Geranium spp.,Sinapis arvensis ,Chenopodium album, Echinochioa crus-galli, Setaria glauca, Cirsium spp.15 per ara40 per ara
() tranne: spica venti (Apera spicaventi ) per tutte le specie; specie di poa (Poa spp.) per tutte le specie tranne le altre specie di poa;Phleum spp. per tutte le specie, tranne le altre specie diPhleum* spp.

Capitolo D: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Precedenti colturali

I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata. Il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalle colture precedenti.

Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.

2 Numero ed epoca delle ispezioni

Nel caso di colture diverse da ibridi diHelianthus annuus eBrassica napus, deve aver luogo almeno un’ispezione.

Nel caso di ibridi diHelianthus annuus, devono aver luogo almeno due ispezioni.

Nel caso di ibridi diBrassica napus , devono aver luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all’inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.

Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta.

3 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri:

  1. stato generale;
  2. identità e purezza varietali;
  3. distanza d’isolamento.
3.1 Stato generale

Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottime

3 = buone

5 = sufficienti

7 = scadenti

9 = molto scadenti

Se una nota è inferiore a 5, la particella è respinta.

Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudicare la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale).

L’attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri:

  1. irregolarità;
  2. presenza di malerbe;
  3. presenza di malattie o di parassiti;
  4. allettamento.
3.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le Le colture devono possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

Le colture che non corrispondono alla varietà dichiarata sono rifiutate.

Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Le colture diBrassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius, Carum carvi e gli ibridi diHelianthus annuus e diBrassica napus devono rispondere alle condizioni seguenti:

Brassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius e Carum carvi diversi dagli ibridi

il numero delle piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare: – 1 per 30 m2per le sementi di base, – 1 per 10 m2per le sementi certificate.

Ibridi di Helianthus annuus

La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

%
a. per la produzione di sementi di base:
1. linee inbred0,2
2. ibridi semplici
– componente maschile, piante che emettono polline, allorché il 2 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi0,2
– componente femminile0,5
b. per la produzione di sementi certificate:
– componente maschile, piante che emettono polline, allorché il 5 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi0,5
– componente femminile1,0

Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le ulteriori seguenti condizioni:

  1. le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
  2. se le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento;
  3. per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento;
  4. per la produzione di sementi certificate il componente maschile sterile utilizzato contiene almeno una linea restauratrice della maschiosterilità, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti emetta polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

Ibridi di Brassica napus, prodotti avvalendosi della maschiosterilità

La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

%
a. per la produzione di sementi di base:
1. linee inbred0,1
2. ibridi semplici
– componente maschile0,1
– componente femminile0,2
b. per la produzione di sementi certificate:
– componente maschile0,3
– componente femminile1,0

La maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99 per cento per la produzione di sementi di base e il 98 per cento per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell’assenza di antere fertili nei fiori.

3.3 Distanza d’isolamento

La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

ColturaDistanza minima
Brassica spp . diversa daBrassica napus; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba:
– per la produzione di sementi di base400 m
– per la produzione di sementi certificate200 m
Brassica napus:
– per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi200 m
– per la produzione di sementi di base di ibridi500 m
– per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi100 m
– per la produzione di sementi certificate di ibridi300 m
Helianthus annuus:
– per la produzione di sementi di base di ibridi1500 m
– per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi750 m
– per la produzione di sementi certificate500 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

Capitolo E: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di ortaggi

  1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
  2. Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno un’ispezione ufficiale in campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno un’ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 per cento delle colture di ogni singola specie.
  3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell’identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario.
  4. Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un’impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti: A. Beta vulgaris
1. Rispetto a qualsiasi fonte di polline del genereBeta non compresa sotto1000 metri,
2. Rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di
varietà:
– per le sementi di base1000 metri,
– per le sementi certificate600 metri,
3. Rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:
– per le sementi di base600 metri,
– per le sementi certificate300 metri.

I gruppi di varietà di cui ai punti 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 46 paragrafo 2. B. Specie diBrassica

1. Rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà delle specie diBrassica :
– per le sementi di base1000 metri,
– per le sementi certificate600 metri,
2. Rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie diBrassica :
– per le sementi di base500 metri,
– per le sementi certificate300 metri.

C. Cicoria industriale

1. Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie1000 metri,
2. Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:
– per le sementi di base600 metri,
– per le sementi certificate300 metri.

D. Altre specie

1. Rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:
– per le sementi di base500 metri,
– per le sementi certificate300 metri,
2. Rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:
– per le sementi di base300 metri,
– per le sementi certificate100 metri.

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

Allegato 4

(art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39, 39a e 42)

Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberi-seme

Capitolo A: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di cereali

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito.

È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

SpeciePeso massimo dei lotti
(t)
Peso minimo dei campioni
(g)
Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie
(g)
Avena nuda, avena, avena forestiera, orzo, grano tenero, grano duro, spelta, segale, triticale301000500
Scagliola10400200
Riso30500500
Sorgo30900900
Erba del Sudan10250250
Ibridi da incrocio di sorgo ed
erba del Sudan
30300300
Mais, sementi di base di linee inbred40250250
Mais, sementi di base (escl. linee inbred)
e sementi certificate
4010001000
Miscugli di varietà e di specie ad eccezione della scagliola e delSorghum spp.301000500
2 Esigenze poste alle sementi
2.1 Identità e purezza varietali

Riguardo all’identità e alla purezza varietali, le sementi devono essere conformi alle esigenze previste nell’allegato 3. L’esame avviene di norma mediante ispezioni in campo. Le sementi certificate di ibridi di segale nonché ibridi CMS di orzo sono certificate (s.l.) soltanto se in occasione di un controllo ufficiale a posteriori è stato accertato che le sementi di base utilizzate adempiono le esigenze in materia di identità e purezza varietali e di maschiosterilità dell’unità seminale.

2.2. Facoltà germinativa, tenore di acqua, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante
Specie e categoriaFacoltà germinativa
(in %)
Purezza1
(in %)
Tenore di acqua9
(in %)
Numero massimo di semi di altre specie per 500 g3
totalegrani rossi
di Oryza
sativa
altre specie di cerealialtre specie
diverse
dai
cereali
Avena fatua, A.sterilis, A. ludoviciana, Lolium temulentum6Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago,
Galium aparine, Vicia spp.
SclerotiPanicum supp.
Avena8, orzo8, grano tenero, grano duro, spelta
sementi di base8599154173011
sementi certificate, 1ae 2ariprod.8598151077033
Scagliola
sementi di base7598154170
sementi certificate7598151050
Riso
sementi di base809811
sementi certificate, 1ariprod.809833
sementi certificate, 2ariprod.809853
Segale
sementi di base8598154173011
sementi certificate85981510770334
Sorghumspp.8098140
Triticale
sementi di base8098154173011
sementi certificate, 1ae 2ariprod.8098151077033
Granturco90598140
Note:
1 Per i campioni non cerniti non viene analizzata la purezza.
2 …
3Per i campioni non cerniti vengono tollerati complessivamente 30 semi diRaphanus raphanistrum, Agrostemma githago, Gallium aparine, Vicia spp. Per la scagliola il numero massimo di semi di altre specie si riferisce a un peso dei campioni pari a 200 g.
4 La tolleranza è di 4 scleroti o frammenti nella segale ibrida. La presenza di 5 scleroti o frammenti di scleroti in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso non contiene più di 4 scleroti o frammenti di scleroti.
5 Per i campioni non cerniti, la facoltà germinativa minima è del 95 %.
6 Un seme diAvena fatua ,A. sterilis ,A. ludoviciana oLolium temulentum in un campione di peso fisso non è considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso non presenta semi di queste specie.
7 Un secondo seme non è considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso non presenta semi di altre specie di cereali.
8 Per le varietà della specieAvena sativa , ufficialmente classificate come «avena nuda», e per le varietà della specieHordeum vulgare , ufficialmente classificate come «orzo nudo», la facoltà germinativa minima viene fissata al 75 % delle sementi pure. L’etichetta ufficiale deve quindi riportare la dicitura « Facoltà germinativa minima 75 %».
9 Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all’atto della campionatura o dell’esame della qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.

Capitolo B: Esigenze concernenti i lotti di tuberi-seme di patate

1 Norme relative al calibro

1.1 Il calibro minimo dei tuberi-seme dev’essere tale da non consentire il passaggio attraverso un setaccio con maglie quadrate di:

  1. 25 mm di lato;

1.2 Per i tuberi di dimensione eccessiva per passare attraverso un setaccio con maglie quadrate di 35 mm di lato, i limiti di calibro superiori e inferiori sono espressi con un multiplo di cinque.

1.3 All’atto della cernita di un lotto, la differenza massima tra le dimensioni dei lati delle maglie quadrate dei due setacci utilizzati non dev’essere superiore a 25 mm.

1.4 I lotti non devono contenere più del 3 per cento del peso di tuberi-seme di calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 per cento del peso di tuberi-seme di calibro superiore a quello massimo indicato.

2 Qualità dei lotti di tuberi-seme di patate

2.1 Le patate da semina della classe PBTC (materiale iniziale) non possono presentare tuberi con impurità e difetti oppure con malattie causate da organismi nocivi secondo le lettere b–i. Per le patate da semina di altre classi si applicano i seguenti limiti di tolleranza*:*

Impurità, difetti e malattie causate da organismi nociviLimiti di tolleranza (in % del peso)
Tuberi-seme di prebaseTuberi-seme di baseTuberi-seme certificati
a. Quota di terra e di componenti estranei112
b. Marciume asciutto o umido, sempreché non sia causato daSynchytrium endobioticum ,
Clavibacter sepedonicus Li et al. [CORBSE] oRalstonia
solanacearum
0,20,5, di cui al massimo 0,2 % del peso di marciume0,5, di cui al massimo 0,2 % del peso di marciume
c. Difetti esteriori (p.es.: tuberi deformi o danneggiati)333
d. Scabbia comune della patata: tuberi colpiti su una superficie di oltre un terzo555
e. Tuberi raggrinziti a causa dell’eccessiva essiccazione
o a causa della disidratazione dovuta alla scabbia argentea
0,511
f. Candidatus Liberibacter*
* solanacearum Lieftinget al . [LIBEPS]
000
g. AnguillulosiDitylenchus
destructor Thorne [DITYDE]
000
h. Rizottoniosi (Rhizoctonia solani ), causata daThanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]: tuberi infestati per più del 10 per cento della superficienm155
i. Scabbia pulverulenta causata daSpongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]:
tuberi infestati per più del
10 per cento della superficie
133
j. Patate da semina secondo
le lett. b–i.
668

2.2 All’atto del controllo in laboratorio di un campione ufficiale, non devono essere superati i seguenti limiti di tolleranza:

CategoriaClasseTuberi (in %) colpiti da
virus dell’accartoc-ciamento delle foglie di patata [PLRV00]
e
virus Y della patata [PVY000] 4
virus A della patata
[PVA000]
virus M della patata [PVM000]
virus S della patata
[PVS000]
virus X della patata
[PVX000]
PrebasePBTC00
PrebasePB100
PrebasePB200
PrebasePB30
PrebasePB40,50
BaseS0,51,12
BaseSE11,132
BaseSE21,132
BaseE21,342,3
CertificatoA10
1 Di cui al massimo 1,1 per cento di virus Y della patata [PVY000] 2 Analisi soltanto in caso di necessità 3 Il limite di tolleranza massimo per le virosi gravi e leggere ammonta globalmente al 4 per cento 4 Per le piante della categoria prebase i controlli concernono le virosi seguenti: – virus dell’accartocciamento delle foglie di patata [PLRV00] – virus A della patata [PVA000] – virus M della patata [PVM000] – virus S della patata [PVA000] – virus X della patata [PVX000] – virus Y della patata [PVY000]
3 Esigenze concernenti le sementi di patate

La purezza specifica, la proporzione di altre specie vegetali e la facoltà germinativa delle sementi sono tali da garantire la qualità e l’utilità delle piantine di patate ottenute da sementi di patate e dei lotti di patate da semina da esse prodotte.

Capitolo C: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di piante foraggere

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito.

È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

SpeciePeso massimo
di un lotto
(t)
Peso minimo
di un campione
da prelevare da
un lotto
(g)
Peso minimo
dei campioni per la determinazione
del numero massimo di altre specie
(g)
1234
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina101505
Agrostis gigantea101505
Agrostis stolonifera101505
Agrostis capillaris101505
Alopecurus pratensis10110030
Arrhenatherum elatius10120080
Bromus catharticus101200200
Bromus sitchensis101200200
Cynodon dactylon101505
Dactylis glomerata10110030
Festuca arundinacea10110050
Festuca filiformis10110030
Festuca ovinia10110030
Festuca pratensis10110050
Festuca rubra10110030
Festuca trachyphylla10110030
x Festulolium10120060
Lolium multiflorum10120060
Lolium perenne10120060
Lolium x hybridum10120060
Phalaris aquatica10110050
Phleum nodosum1015010
Phleum pratense1015010
Poa annua1015010
Poa nemoralis101505
Poa palustris101505
Poa pratensis101505
Poa trivialis101505
Trisetum flavescens101505
Fabaceae (Leguminosae)
Hedysarum coronarium -frutto101000300
Hedysarum coronarium -sementi10400120
Lotus corniculatus1020030
Lupinus albus2510001000
Lupinus angustifolius2510001000
Lupinus luteus2510001000
Medicago lupulina1030050
Medicago sativa1030050
Medicago x varia1030050
Onobrychis viciifolia -frutto10600600
Onobrychis viciifolia -sementi10400400
Ornithopus sativus10909
Pisum sativum2510001000
Trifolium alexandrinum1040060
Trifolium hybridum1020020
Trifolium incarnatum1050080
Trifolium pratense1030050
Trifolium repens1020020
Trifolium resupinatum1020020
Trigonella foenum-graecum10500450
Vicia faba2510001000
Vicia pannonica2010001000
Vicia sativa2510001000
Vicia villosa2010001000
Altre specie
Brassica napus var.napobrassica10200100
Brassica oleracea convar. acephala10200100
Phacelia tanacetifolia1030040
Plantago lanceolata5202
Raphanus sativus var. oleiformis10300300
1 Il peso massimo di un lotto può essere incrementato fino a 25 tonnellate a condizione che l’organizzazione di condizionamento sia stata riconosciuta dall’UFAG.
2 Termini di ricezione dei campioni ufficiali delle sementi di moltiplicazione

I campioni di sementi di moltiplicazione devono essere forniti al servizio competente entro il 15 settembre.

I campioni prelevati dai lotti di moltiplicazione importati devono essere forniti muniti di un’etichetta ufficiale o corredati del certificato allestito dall’ente di certificazione del Paese d’origine.

3 Esigenze poste alle sementi

Le sementi devono adempiere le norme e le condizioni seguenti: 3.1 Le sementi devono presentare identità e purezza varietali. La purezza varietale minima viene esaminata di norma mediante ispezioni in campo secondo le disposizioni dell’allegato 3. 3.2 Sementi certificate di prima riproduzione

SpecieFacoltà germina-
tiva
(in %)
Tenore massimo di semi duri
(in %)
Purezza varietale specifica (in %)Tenore
di acqua
(in %)
Numero massimo di semi di altre specie in un campione in %
del peso
3*)
Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo la cifra 1, colonna 4
(Totale per colonna)
Legenda )^
^
) = vedasi
il commento nella legenda relativa alla sementi certificate di prima riproduzione
1*)2*)totaleuna sola specieAgropy-
ron
repens
Alope-
curus myosuroides
Melilo-
tus spp.
Raphanus raphani-
strum
Sinapis arvensisAvena fatua
4*)
Cuscuta spp.Rumex spp.
5*)
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina7590132.01.00.30.300212
Agrostis gigantea8090132.01.00.30.300212
Agrostis stolonifera7590132.01.00.30.300212
Agrostis capillaris7590132.01.00.30.300212
Alopecurus pratensis7075132.51.00.30.30059,12
Arrhenatherum elatius7590133.01.00.50.30059,10,12
Bromus catharticus7597131.51.00.50.3001010,12
Bromus sitchensis7597131.51.00.50.3001010,12
Cynodon dactylon7090132.01.00.30.300212
Dactylis glomerata8090131.51.00.30.300512
Festuca arundinacea8095131.51.00.50.300512
Festuca filiformis7585132.01.00.50.300512
Festuca ovina7585132.01.00.50.300512
Festuca pratensis8095131.51.00.50.300512
Festuca rubra7590131.51.00.50.300512
Festuca trachyphylla7585132.01.00.50.300512
x Festulolium7596131.51.00.50.300512
Lolium multiflorum7596131.51.00.50.300512
Lolium perenne8096131.51.00.50.300512
Lolium x hybridum7596131.51.00.50.300512
Phalaris aquatica7596131.51.00.30.300512
Phleum nodosum8096131.51.00.30.300512
Phleum pratense8096131.51.00.30.300512
Poa annua7585132.01.00.30.30056,12
Poa nemoralis7585132.01.00.30.30026,12
Poa palustris7585132.01.00.30.30026,12
Poa pratensis7585132.01.00.30.30026,12
Poa trivialis7585132.01.00.30.30026,12
Trisetum flavescens7075133.01.00.30.30029,11,12
Fabaceae (Leguminosae)
Hedysarum coronarium753095112.51.00.300512
Lotus corniculatus .754095111.81.00.300107,13,14
Lupinus albus802098110.50.30.30058,15,16
Lupinus angustifolius752098110.50.30.30058,15,16
Lupinus luteus802098110.50.30.30058,15,16
Medicago lupulina802097111.51.00.3001013,14
Medicago sativa804097111.51.00.3001013,14
Medicago x varia804097111.51.00.3001013,14
Onobrychis viciifolia752095112.51.00.3005
Ornithopus sativus7590111001012
Pisum sativum8098150.50.30.3005
Trifolium alexandrinum802097111.51.00.3001013,14
Trifolium hybridum802097111.51.00.3001013,14
Trifolium incarnatum752097111.51.00.3001013,14
Trifolium pratense802097111.51.00.3001013,14
Trifolium repens804097111.51.00.3001013,14
Trifolium resupinatum802097111.51.00.3001013,14
Trigonella foenum-graecum8095111.00.50.3005
Vicia faba80598150.50.30.3005
Vicia pannonica852098151.00.50.30058
Vicia sativa852098151.00.50.30058
Vicia villosa852098151.00.50.30058
Altre specie
Brassica napus var.napobrassica8098111.00.50.30.300512
Brassica oleracea convar. acephala7598111.00.50.30.3001012
Phacelia tanacetifolia8096111.00.50012
Plantago lanceolata7585111.5001012
Raphanus sativus var.
oleiformis
8097111.00.50.30.3005

Legenda delle norme relative alle sementi certificate di prima riproduzione

1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati come plantule normali. 2 Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule normali. 3 … 4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis. 5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e Rumex maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari a 0,8 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. 7 Un contenuto massimo pari a 1 per cento in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza. 8 Un contenuto massimo totale pari a 0,5 per cento in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa e Vicia villosa in un’altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza. 9 Le percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp. 10 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie. 11 La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di queste specie. 12 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp. 13 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito normalmente. 14 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp. 15 La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare a. il 2 per cento per il lupino amaro, b. l’1 per cento per i lupini diversi dal lupino amaro. 16 La percentuale in numero di semi di lupino amaro in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare il 2,5 per cento. 17 Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all’atto della campionatura o dell’esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo. 3.3 Sementi di prebase e di base

SpecieFacoltà germi-nativa
(in %)
Tenore massimo di semi duri
(in %)
Purezza varietale specifica (in %)Tenore
di acqua
(in %)
Numero massimo di semi di altre specie in un campione
in % del peso
Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo
la cifra 1, colonna 4 3*)
(Totale per colonna)
Legenda )^
^
) = vedasi il commento nella legenda relativa alle sementi di prebase e di base
1*)2*)una sola specieRumex spp.
5*)
Agropy-
ron
repens
Alope-curus myosuroidesMelilo-
tus spp.
Avena fatua
4*)
Cuscuta spp.
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina7590130.32011100
Agrostis gigantea8090130.32011100
Agrostis stolonifera7590130.32011100
Agrostis capillaris7590130.32011100
Alopecurus pratensis7075130.320255006
Arrhenatherum elatius7590130.320255006,10
Bromus catharticus7597130.4205550010
Bromus sitchensis7597130.4205550010
Cynodon dactylon7090130.320111006
Dactylis glomerata8090130.320255006
Festuca arundinacea8095130.320255006
Festuca filiformis7585130.3202556
Festuca ovina7585130.320255006
Festuca pratensis8095130.320255006
Festuca rubra7590130.320255006
Festuca trachyphylla7585130.3202556
x Festulolium7596130.320255006
Lolium multiflorum7596130.320255006
Lolium perenne8096130.320255006
Lolium x hybridum7596130.320255006
Phalaris aquatica7596130.32025500
Phleum nodosum8096130.32021100
Phleum pratense8096130.32021100
Poa annua7585130.320111007
Poa nemoralis7585130.320111007
Poa palustris7585130.320111007
Poa pratensis7585130.320111007
Poa trivialis7585130.320111007
Trisetum flavescens7075130.320111008,11
Fabaceae (Leguminosae)
Hedysarum coronarium753095110.32020009
Lotus corniculatus754095110.32030009
Lupinus albus802098110.320200013
Lupinus angustifolius752098110.320200013
Lupinus luteus802098110.320200013
Medicago lupulina802097110.32050009
Medicago sativa804097110.32030009,12
Medicago x varia804097110.32030009,12
Ornithopus sativus7590110.3205
Onobrychis viciifolia752095110.3202000
Pisum sativum8098150.3202000
Trifolium alexandrinum802097110.32030009,12
Trifolium hybridum802097110.32030009,12
Trifolium incarnatum752097110.32030009,12
Trifolium pratense802097110.32050009,12
Trifolium repens804097110.32050009,12
Trifolium resupinatum802097110.32030009,12
Trigonella foenum-graecum8095110.3202000
Vicia faba80598150.3202000
Vicia pannonica852098150.3202000
Vicia sativa852098150.3202000
Vicia villosa852098150.3202000
Altre specie
Brassica napus var.
napobrassica
8098110.320200
Brassica oleracea convar. acephala7598110.320300
Phacelia tanacetifolia8096110.32000
Raphanus sativus var.
oleiformis
8097110.320200

Legenda delle norme relative alle sementi di prebase e di base

1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati come plantule normali. 2 Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule normali. 3 … 4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis. 5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosalla e Rumex maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. 7 Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi. 8 Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. 9 La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp. 10 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie. 11 La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di questa specie. 12 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto. 13 La percentuale in numero di semi di lupino amaro non deve superare l’1 per cento. 14 Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all’atto della campionatura o dell’esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo. 3.4 Sementi commerciali

SpecieCapacità di germinazione
(in %)
Tenore massimo di semi duri
(in %)
Purezza varietale specifica
(in %)
Tenore di acqua
(in %)
Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % del peso 3*)Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo il numero 1 colonna 4
^
^(Totale per colonna)
Legenda^)
)^= vedasi il commento nella legenda relativa alle sementi commerciali
1*)2*)totaleuna sola specieAgropyron
repens
Alopecu-rus myo-suroidesMelilotus spp.Raphanus raphani-strumSinapis arvensisAvena fatua
4*)
Cuscuta spp.Rumex spp.
5*)
Poaceae (Gramineae)
Cynodon dactylon7090133.02.00.30.30028
Phalaris aquatica7596132.52.00.30.30058
Poa annua7585133.02.00.30.30056, 8
Fabaceae (Leguminosae)
Hedysarum coronarium753095113.52.01.00058
Onobrychis viciifolia752095113.52.00.3005
Trigonella foenum-graecum8095112.01.50.3005
Vicia faba80598151.51.30.300511
Vicia pannonica852097152.01.50.300511

Legenda delle norme relative alle sementi commerciali

1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati come plantule normali. 2 Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule normali. 3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi (p. es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata. 4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis. 5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e Rumex maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari al 3 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurezza. Per Poa annua, un contenuto massimo totale pari al 10 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurezza. 7 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di questa specie. 8 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp. 9 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto per la relativa specie. 10 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp. 11 Per le specie di Vicia un contenuto massimo totale pari al 6 per cento in peso di sementi di Vicia pannonica e Vicia vilosa o di specie coltivate affini ad un’altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

Capitolo D: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito.

È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

SpeciePeso massimo dei lotti (t)Peso minimo dei
campioni
(g)
Peso minimo dei campioni per la determinazione
del numero massimo di altre specie
(g)
1234
Brassica rapa1020070
Brassica juncea1010040
Brassica napus10200100
Brassica nigra1010040
Carthamus tinctorius25900900
Carum carvi1020080
Helianthus annuus2510001000
Linum usitatissimum10300150
Papaver somniferum105010
Sinapis alba10400200
Glycine max.3010001000
2 Esigenze poste alle sementi
2.1 Purezza varietale
SpeciePurezza varietale minima (%)
Sementi di prebase e di baseSementi certificate di prima riproduzioneSementi certificate di seconda riproduzione e sementi commerciali
Brassica napus 1,2, Brassica rapa 299,999,7
Brassica napus 1,3, Brassica rapa 3, Helianthus annuus 4, Sinapis alba99,79998
Linum usitatissimum99,79897,5
Papaver somniferum9998
Gycine max99,599
1 eccetto gli ibridi
2 eccetto le varietà esclusivamente a scopo foraggero
3 varietà esclusivamente a scopo foraggero
4 eccetto le varietà ibride, comprese le rispettive parti integranti

La purezza varietale minima è controllata principalmente all’atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato 3.

Nel caso di ibridi di Brassica napus, ottenuti attraverso la maschiosterilità, le sementi devono adempiere le seguenti esigenze e norme:

  1. Le sementi devono essere sufficientemente pure dal profilo dei caratteri varietali dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;
  2. La purezza varietale minima deve essere la seguente:

– sementi di base, componente femminile: 99,0 per cento,

– sementi di base, componente maschile: 99,9 per cento,

– sementi certificate: 90,0 per cento.

c. Le sementi non possono essere certificate quali sementi certificate salvo siano stati regolarmente presi in considerazione i risultati dei controlli ufficiali sulle sementi di base, ufficialmente prelevate e controllate durante il periodo di crescita delle sementi per la certificazione identificate quali sementi certificate, per stabilire se le sementi di base adempiono le esigenze poste in materia di identità delle sementi dal profilo delle caratteristiche dei componenti, comprese la maschiosterilità e le norme per le sementi di base, nonché le esigenze in materia di purezza varietale minima di cui alla lettera b.

In caso di sementi di base di ibridi la purezza varietale può essere valutata in base ad idonei metodi biochimici;

d. Le norme relative alla purezza varietale minima di cui alla lettera b di sementi certificate di ibridi devono essere ufficialmente controllate mediante il prelievo di un numero adeguato di campioni. A tal fine possono essere impiegati idonei metodi biochimici.

2.2 Facoltà germinativa, tenore di acqua, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Sementi di base e sementi certificate

Specie e categoriaFacoltà germinativa minima
(in % di sementi pure)
Tenore di acqua
(in %)
(f)
Purezza specifica
(in % del peso)
Tenore massimo di sementi di altre specie di piante in un campione secondo il numero 1 colonna 4
(totale per colonna)
Purezza minima
specifica
Tenore massimo totale di sementi di altre specie di piantetotale
(a)
Avena fatua, Avena ludovi-
ciana, Avena sterilis
Cuscuta spp.Raphanus rapha-
nistrum
Rumex spp. ausser Rumex
acetosella
Alopecurus myo-
suroides
Lolium
remotum
Condizioni relative al tenore di semi di
Orobanche
123456789101112
Brassica spp:
– sementi di base8511980,300 (c) (d)105
– sementi certificate8511980,300 (c) (d)105
Carthamus tinctorius7598500 (c)(e)
Carum carvi709725 (b)00 (c) (d)103
Helianthus annuus851098500 (c)
Linum usitatissimum
– Lino da fibra9211991500 (c) (d)42
– Lino per l’estrazione di olio8511991500 (c) (d)42
Papaver somniferum809825 (b)00 (c) (d)
Sinapis alba
– sementi di base8511980.300 (c) (d)102
– sementi certificate8511980.300 (c) (d)105
Glycine max.801498500 (c)

Le presenti norme sono applicabili anche alle sementi commerciali.

Legenda delle norme relative alle sementi di base e alle sementi certificate

  1. Il tenore massimo di sementi di cui alla colonna 5 si riferisce anche alle specie menzionate nelle colonne 6 a 11.
  2. La determinazione del contenuto totale di semi di altre specie di piante è necessaria soltanto se vi sono dubbi in merito al rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.
  3. La determinazione del contenuto in numero di semi diCuscuta spp. è necessaria soltanto se vi sono dubbi in merito al rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.
  4. La presenza di un seme diCuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi diCuscuta spp.
  5. Le sementi sono esenti da semi diOrobanche spp.; la presenza di un seme diOrobanche spp. in un campione di 100 g non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di 200 g è esente da semi diOrobanche spp.
  6. Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all’atto della campionatura o dell’esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.

Capitolo E: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di barbabietole

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È ammessa una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

SpeciePeso massimo di un lotto (t)Peso minimo di un campione (g)
Beta vulgaris20500
2 Esigenze poste alle sementi

Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente.

Le sementi adempiono inoltre le seguenti condizioni:

SpecieFacoltà
germinativa
minima
(in % di glomeruli
o di sementi pure)
Purezza minima specifica
(in % del peso)
Tasso massimo d’umidità
(in % del peso)1
Barbabietole da zucchero
– Sementi monogermi809715
– Sementi di precisione759715
– Sementi plurigermi di varietà con una quota di diploidi superiore all’85 %739715
– Altre sementi689715
Barbabietole da foraggio
– Sementi plurigermi di varietà con una quota di diploidi superiore all’85%, sementi monogermi, sementi di precisione739715
– Altre sementi689715
1 Esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

Il peso di semi di altre piante non deve superare lo 0,3 per cento.

3 Esigenze supplementari poste alle sementi monogermi e alle sementi di precisione

a. Sementi monogermi: 1. almeno il 90 per cento dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula, 2. il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati. b. Sementi di precisione di barbabietole da zucchero: Almeno il 70 per cento dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati. c. Sementi di precisione di barbabietole da foraggio: Per le varietà la cui quota di diploidi è superiore all’85 per cento, almeno il 58 per cento dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63 per cento dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. Il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati. d. Per le sementi della categoria «sementi di base» il peso di impurezze innocue non deve superare l’1,0 per cento. Per le sementi della categoria «sementi certificate» il peso di impurezze innocue non deve superare lo 0,5 per cento. Per quanto riguarda le sementi rivestite di queste due categorie, la rispondenza alle condizioni è verificata sulla base di campioni di sementi trasformate, parzialmente decorticate (lucidate o frantumate), ma non ancora rivestite. È fatto salvo l’esame ufficiale della purezza analitica minima delle sementi rivestite.

Capitolo F: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di ortaggi

1 Peso dei lotti e dei campioni

1. Peso massimo di un lotto

a. Sementi diPhaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum eVicia faba30 tonnellate
b. Sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle diPhaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum eVicia faba20 tonnellate
c. Sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano10 tonnellate

Il peso massimo di un lotto non può eccedere di oltre il 5 per cento il peso massimo prescritto. 2. Peso minimo di un campione

SpeciePeso (g)
Allium cepa25
Allium fistulosum15
Allium porrum20
Allium sativum20
Allium schoenoprasum15
Anthricus cerefolium20
Apium graveolens5
Asparagus officinalis100
Beta vulgaris100
Brassica oleracea25
Brassica rapa20
Capsicum annuum40
Cichorium intybus (partim):cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)15
Cichorium intybus (partim):cicoria industriale50
Cichorium endivia15
Citrullus lanatus250
Cucumis melo100
Cucumis sativus25
Cucurbita maxima250
Cucurbita pepo150
Cynara cardunculus50
Daucus carota10
Foeniculum vulgare25
Lactuca sativa10
Lycopersicon esculentum20
Petroselinum crispum10
Phaseolus coccineus1000
Phaseolus vulgaris700
Pisum sativum500
Raphanus sativus50
Rheum rhabarbarum135
Scorzonera hispanica30
Solanum melongena20
Spinacia oleracea75
Valerianella locusta20
Vicia faba1000
Zea mays1000
Per le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino a un quarto del peso prescritto. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 g e contenere almeno 400 semi.
2 Esigenze poste alle sementi
  1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente.
  2. Le sementi devono inoltre essere conformi alle seguenti esigenze: a. Norme
SpeciePurezza minima specifica
(in % del
peso)
Tenore massimo di semi di altre specie di piante (in % del peso)Facoltà germinativa minima
(in % di glomeruli o di sementi pure)
Allium cepa970,570
Allium fistulosum970,565
Allium porrum970,565
Allium sativum970,565
Allium schoenoprasum970,565
Anthriscus cerefolium96170
Apium graveolens97170
Asparagus officinalis960,570
Beta vulgaris (Cheltenham beet)970,550 (glomeruli)
Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)970,570 (glomeruli)
Brassica oleracea (cavolfiore)97170
Brassica oleracea (altre sottospecie)97175
Brassica rapa (cavolo cinese)97175
Brassica rapa (rapa primaverile, rapa autunnale)97180
Capsicum annuum970,565
Cichorium intybus (partim ): cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano
(o cicoria a foglia larga)
951,565
Cichorium intybus (partim): cicoria industriale97180
Cichorium endivia95165
Citrullus lanatus980,175
Cucumis melo980,175
Cucumis sativus980,180
Cucurbita maxima980,180
Cucurbita pepo980,175
Cynara cardunculus960,565
Daucus carota95165
Foeniculum vulgare96170
Lactuca sativa950,575
Lycopersicon esculentum970,575
Petroselinum crispum97165
Phaseolus coccineus980,180
Phaseolus vulgaris980,175
Pisum sativum980,180
Raphanus sativus97170
Rheum rhabarbarum970,570
Scorzonera hispanica95170
Solanum melongena960,565
Spinacia oleracea97175
Valerianella locusta95165
Vicia faba980,180
Zea mays980,185
Nel caso delle varietà di Zea mays (granoturco dolce — tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è dell’80 % delle sementi pure. L’etichetta reca la dicitura «Facoltà germinativa minima 80 %».

b. …

Allegato 5

(art. 15, 27b , 28, 30, 38a , 44 e 45)

Etichettatura

Capitolo A: Etichettatura delle sementi di cereali

1.  La dimensione minima dell’etichetta è di 110 mm × 67 mm. 2.  L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni: a. per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi: 1. numero ufficiale d’identificazione, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio di certificazione e Paese («CH» o «Svizzera»), 4. numero di riferimento del lotto, 5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il … (mese e anno)», 6. specie (denominazione latina), 7. designazione della varietà, 8. categoria, 9. Paese di produzione, 10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di semi, 11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 12. se si tratta di sementi di ibridi, la designazione della varietà è completata con la dicitura «ibrido». Se si tratta di sementi di base di ibridi o di sementi per la produzione di miscugli di linee, la designazione della linea, dell’ibrido semplice o del componente è completata con la dicitura «componente», 13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione, 14. per le sementi di prebase anche il numero delle generazioni precedenti delle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi di prima generazione». b. per i miscugli di sementi: 1. miscuglio (specie e varietà), 2. servizio di certificazione e Paese («CH» o «Svizzera»), 3. numero di riferimento del lotto, 4. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il … (mese e anno)», 5. specie, varietà, categoria, Paese di produzione e proporzione e percentuale di peso di ciascun componente, 6. numero ufficiale d’identificazione, 7. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di semi, 8. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 9. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

Capitolo B: Etichettatura dei tuberi-seme di patate

A. Indicazioni prescritte

L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

  1. numero ufficiale d’identificazione,
  2. iscrizione «Normativa CE»,
  3. servizio e Paese di certificazione,
  4. numero d’identificazione del produttore o numero d’identificazione del lotto,
  5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il … (mese e anno)»,
  6. designazione della varietà,
  7. Paese di produzione,
  8. categoria e classe,
  9. calibro,
  10. peso netto dichiarato.
B. Dimensioni

La dimensione minima dell’etichetta è di 110 mm × 67 mm.

C. Indicazioni prescritte per tuberi-seme ottenuti da sementi di patate

1.  L’etichetta di lotti di tuberi-seme in virtù dell’articolo 38a capoverso 1, in aggiunta alle indicazioni di cui al capitolo A, deve fornire la seguente indicazione: «Piante ottenute da sementi di patate nell’ambito di un esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard della Svizzera e dell’UE.»

2.  Il documento d’accompagnamento del fornitore di piantine di cui all’articolo 38a capoverso 2 deve fornire le seguenti indicazioni:

  1. l’indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell’UE»,
  2. l’indicazione «CH – UFAG»,
  3. numero di omologazione dell’organizzazione di moltiplicazione,
  4. nome del produttore,
  5. numero di lotto,
  6. specie con almeno l’indicazione della designazione botanica,
  7. varietà,
  8. numero delle piantine,
  9. l’indicazione «Piantine ottenute da sementi di patate»,
  10. trattamento, se pertinente.

3.  L’etichetta del fornitore di sementi di cui all’articolo 38a capoverso 3 deve fornire le seguenti indicazioni:

  1. l’indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell’UE»,
  2. l’indicazione «CH – UFAG»,
  3. numero di omologazione dell’organizzazione di moltiplicazione,
  4. numero di lotto,
  5. specie con almeno l’indicazione della designazione botanica,
  6. varietà,
  7. l’indicazione «Sementi di patate (True Potato Seeds)»,
  8. peso netto o lordo indicato o numero di semi indicato,
  9. natura dell’additivo e proporzione approssimativa tra il peso delle sementi pure e il peso totale in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi.

Capitolo C: Etichettatura delle sementi di piante foraggere

1. Etichette ufficiali
1.1 Indicazioni prescritte

a. Per le sementi di prebase, le sementi di base e le sementi certificate: 1. numero ufficiale d’identificazione, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio di certificazione e Paese, 4. numero di riferimento del lotto, 5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione indicati con la dicitura “campione prelevato il … (mese e anno)», 6. specie (denominazione latina), 7. designazione della varietà, 8. categoria, 9. Paese di produzione, 10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero dichiarato di semi puri, 11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 12. per le sementi certificate di seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base, 13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione, 14. per le sementi di prebase anche il numero delle generazioni precedenti delle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi di prima generazione», 1. per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione giusta l’articolo 15 capoverso 2 lettera a «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere». b. Per le sementi commerciali: 1. numero ufficiale d’identificazione, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)» 4. servizio di certificazione e Paese, 5. numero di riferimento del lotto, 6. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)” oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all’ammissione come sementi commerciali indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)”, 7. specie (denominazione latina), 8. Paese di produzione, 9. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di semi, 10. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 11. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione. c. Per i miscugli di sementi: 1. «Miscuglio di sementi per … (utilizzazione prevista)», 2. servizio che ha proceduto alla chiusura e Paese, 3. numero di riferimento, 4. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)», 5. proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, secondo le varietà; la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto all’acquirente o se è ufficialmente depositata, 6. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di semi, 7. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 8. per i miscugli di sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

1.2 Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

2. Etichette del fornitore o scritta sull’imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte

a. Per le sementi certificate: 1. «Piccolo imballaggio CE B», 2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno d’identificazione, 3. numero d’ordine attribuito ufficialmente, 4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine, 5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato, 6. specie, indicata almeno in latino, 7. varietà, indicata almeno in latino, 8. «Sementi certificate», 9. peso lordo o netto o numero di semi puri, 10. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale, 11. per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione giusta l’articolo 15 capoverso 2 lettera a «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere». b. Per le sementi commerciali: 1. «Piccolo imballaggio CE B», 2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione, 3. numero d’ordine attribuito ufficialmente, 4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine, 5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente di identificare il lotto controllato, 6. specie, indicata almeno in latino, 7. «Sementi commerciali», 8. peso lordo o netto o numero di semi puri, 9. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c. Per i miscugli di sementi: 1. «Piccolo imballaggio CE A» o «Piccolo imballaggio CE B», 2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione, 3. Per i piccoli imballaggi CE B: – numero d’ordine attribuito ufficialmente; – servizio che ha attribuito il numero d’ordine e nome del Paese o sigla; – numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente di identificare i lotti utilizzati. 4. Per i piccoli imballaggi CE A: – numero di riferimento, che consente di risalire ai lotti utilizzati; – Paese. 5. … 6. «Miscugli di sementi per … (utilizzazione prevista)» 7. peso netto o lordo o numero di semi puri, 8. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale, 9. proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le specie e, se necessario, secondo le varietà o la menzione della denominazione del miscuglio, se la proporzione in peso può essere comunicata all’acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata.

Capitolo D: Etichettatura delle sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Indicazioni prescritte

a. Per le sementi di base e le sementi certificate: 1. numero ufficiale d’identificazione, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio di certificazione e Paese, 4. numero di riferimento del lotto, 5. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)», 6. specie (denominazione latina), 7. designazione della varietà, 8. categoria, 9. Paese di produzione, 10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di semi, 11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 12. per le varietà ibride o linee inbred: – per le sementi di base, per cui gli ibridi semplici o le linee inbred cui appartengono le sementi di base sono stati ufficialmente omologati in conformità della presente ordinanza: denominazione del componente, sotto cui questo è stato ufficialmente omologato, con o senza indicazione della varietà, in caso di ibridi semplici o linee inbred, esclusivamente destinati ad essere utilizzati quali componenti per la coltura di varietà, con la dicitura «componente», – per le sementi di base in altri casi: denominazione del componente appartenente alle sementi di base che può essere fornita in codice, integrata con indicazione della varietà, con o senza indicazione della rispettiva funzione (maschile o femminile), con la dicitura «componente», – per le sementi certificate: designazione della varietà cui appartengono le sementi, con la dicitura «ibrido», 13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione. abis. Per le sementi certificate di un’associazione varietale: Si applicano le indicazioni richieste alla lettera a tranne che, invece della designazione della varietà, vanno indicate la designazione dell’associazione varietale (indicazione «associazione varietale» e designazione) e le percentuali di peso delle diverse componenti varietali; l’indicazione della designazione dell’associazione varietale è sufficiente se la percentuale del peso è stata comunicata per iscritto su richiesta all’acquirente ed è stata stabilita ufficialmente. b. Per le sementi commerciali: 1. numero ufficiale d’identificazione, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)», 4. servizio di certificazione e Paese, 5. numero di riferimento del lotto, 6. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all’ammissione come sementi commerciali, indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)», 7. specie (denominazione latina), 8. Paese di produzione, 9. peso netto o lordo dichiarato, 10. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 11. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione.

2 Dimensioni minime

110 mm × 67 mm.

Capitolo E: Etichettatura delle sementi di barbabietole

1 Etichetta ufficiale
1.1 Indicazioni prescritte
  1. numero ufficiale d’identificazione,
  2. iscrizione «Normativa CE»,
  3. servizio di certificazione e Paese,
  4. numero di riferimento del lotto,
  5. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)»,
  6. specie (denominazione latina); indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,
  7. designazione della varietà,
  8. categoria,
  9. Paese di produzione,
  10. peso netto o lordo dichiarato, rispettivamente numero di glomeruli o di semi puri dichiarato,
  11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
  12. per le sementi monogermi: la menzione «sementi monogermi»,
  13. per le sementi di precisione: la menzione «sementi di precisione»,
  14. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.
1.2 Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

2 Etichetta del fornitore o scritta sull’imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte

  1. «Piccolo imballaggio CE»,
  2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno d’identificazione,
  3. numero d’ordine attribuito ufficialmente,
  4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine e Paese,
  5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato,
  6. specie (denominazione latina); indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,
  7. varietà, indicata almeno in latino,
  8. categoria,
  9. peso netto o lordo, rispettivamente numero di glomeruli o di semi puri,
  10. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
  11. per le sementi monogermi: la menzione «sementi monogermi»,
  12. per le sementi di precisione: la menzione «sementi di precisione».

Capitolo F: Etichettatura delle sementi di ortaggi

A. Etichetta ufficiale per le sementi di base e le sementi certificate
I. Indicazioni prescritte
  1. normativa CE,
  2. servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi, 2a . numero ufficiale d’identificazione,
  3. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno) oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l’espressione «campione prelevato il …» (mese e anno),
  4. numero di riferimento del lotto,
  5. specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi,
  6. varietà, indicata almeno in caratteri latini,
  7. categoria,
  8. Paese di produzione,
  9. peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri,
  10. in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell’additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale,
  11. in caso di varietà ibride o linee inbred: – per le sementi di base se l’ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente ordinanza: il nome del componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o di linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per le varietà finali, del termine «componente», – per le altre sementi di base: il nome del componente cui appartengono le sementi di base che può essere indicato sotto forma di codice, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente», – per le sementi certificate: il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido»,
  12. in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere inserita l’indicazione: «rianalizzato il … (mese, anno)».
II. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

B. Etichetta del fornitore o diciture sull’imballaggio per le sementi standard
I. Indicazioni prescritte
  1. normativa CE,
  2. nome e indirizzo del responsabile dell’apposizione delle etichette o suo marchio d’identificazione,
  3. campagna della chiusura o dell’ultimo esame della facoltà germinativa. Può essere indicata la fine della campagna,
  4. specie, indicata almeno in caratteri latini,
  5. varietà, indicata almeno in caratteri latini,
  6. categoria,
  7. numero di riferimento dato dal responsabile dell’apposizione delle etichette,
  8. peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri,
  9. in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell’additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
II. Dimensioni minime dell’etichetta

110 mm × 67 mm

Allegato 6

(art. 40)

Condizioni poste alle colture che discendono direttamente da patate da semina

1 Identità varietale

Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante non conformi alla varietà sommata alla percentuale di piante di varietà estranee non può essere superiore a:

  1. 0,01 per cento per i tuberi-seme di prebase;
  2. 0,25 per cento per i tuberi-seme di base;
  3. 0,5 per cento per i tuberi-seme certificati.

2 Virosi

2.1 Nella discendenza diretta delle piante coltivate di tuberi-seme di prebase della classe PBTC (materiale iniziale) non possono essere presenti piante che presentano sintomi di virosi.

2.2 Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante con sintomi di virosi non può essere superiore a:

  1. 0,5 per cento per tuberi-seme di prebase delle classi PB1, PB2, PB3e PB4;
  2. 1 per cento per tuberi-seme di base della classe S;
  3. 2 per cento per tuberi-seme di base delle classi SE1e SE2;
  4. 4 per cento per tuberi-seme di base della classe E;
  5. 8 per cento per tuberi-seme certificati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 916.151

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  10. Introdotti dalla cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogati dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  16. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  17. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  18. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  19. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  20. Espr. stralciata dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  21. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  22. Espr. stralciata dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  23. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  24. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  25. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  26. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  27. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  28. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  29. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  30. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, con effetto dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  31. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  32. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  33. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  34. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  35. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  36. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  37. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  38. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  39. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  40. Abrogati dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  41. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  42. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  43. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  44. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  45. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventottesima edizione integrale, nella versione secondo GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1, modificato da ultimo dal secondo complemento alla ventottesima edizione integrale, GU C 72A del 20.3.2010. Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, ventottesima edizione integrale, nella versione secondo GU C 248A del 16.10.2009, pag. 1, modificato da ultimo dal secondo complemento alla ventottesima edizione integrale, GU C 55A del 5.3.2010.

  46. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  47. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  48. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1489).

  49. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  50. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  51. RS 916.201

  52. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  53. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  54. RS 916.201

  55. Nuovo testo giusta l’all. 13 n. 1 dell’O del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 concernente l’O sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4773).

  56. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  57. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  58. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  59. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5179).

  60. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  61. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  62. Vedi nota all’art. 20 lett. a.

  63. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  64. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  65. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  66. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5179).

  67. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  68. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  69. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  70. RS 916.151

  71. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  72. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  73. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  74. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  75. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  76. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  77. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  78. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  79. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  80. RS 916.201

  81. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  82. RS 916.201

  83. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

  84. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR dell’8 mar. 2002, con effetto dal 1ogiu. 2002 (RU 2002 1489).

  85. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  86. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR dell’8 mar. 2002, con effetto dal 1ogiu. 2002 (RU 2002 1489).

  87. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR dell’8 mar. 2002, con effetto dal 1ogiu. 2002 (RU 2002 1489).

  88. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  89. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

  90. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  91. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  92. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  93. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  94. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

  95. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  96. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

  97. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1489). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.