Ordinanza che abilita il DEFR a modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo fra l’Italia e la Svizzera per l’esportazione di vini italiani

916.148Federal Council Ordinance1 feb 1983

del 1° settembre 1982 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione dell’articolo 5 del trattato di commercio del 27 gennaio 19231fra la Svizzera e l’Italia,
come anche dell’articolo 3 del quinto protocollo addizionale del 14 maggio 19822all’Accordo del 25 aprile 1961 per l’esportazione di vini italiani,

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Art. 1

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3è, per la Svizzera, l’autorità abilitata a modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo del 25 aprile 19614per l’esportazione di vini italiani.

Art. 2

Il DEFR decide circa le proposte modificazioni, su mandato dell’Ufficio federale dell’economia esterna e consultati l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale dell’agricoltura, come anche la Commissione federale per il commercio dei vini.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1983.

Footnotes

  1. RS 0.946.294.541

  2. [RU 1983 30]

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. RS 0.946.294.541.4

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