Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

916.121.10OIEVFFFederal Council Ordinance1 gen 1999

(OIEVFF)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e
185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura;
visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052sulle dogane;
visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19823sulle misure economiche esterne,4

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente all’allegato 1 numeri 7, 8 e 10–13 dell’ordinanza del 26 ottobre 20115sulle importazioni agricole e l’esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all’allegato 1.2.

Art. 2 Permesso generale d’importazione

Il permesso generale d’importazione (PGI) è disciplinato nell’articolo 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20116sulle importazioni agricole.

Art. 3 Condizione particolare per l’attribuzione di una quota del contingente doganale

È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20027sul libero scambio.

Capitolo 2: Organizzazione del mercato

Sezione 1: Frutta e verdura fresche

Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali
  1. La frutta e la verdura fresche possono essere importate all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione:8
    1. durante il periodo per il quale non è stata fissata un’aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale9;
    2. 10 durante il periodo per il quale è stata fissata un’ADFC (periodo amministrato) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall’UFAG11e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all’offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d’imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all’allegato 2 e, all’occorrenza, nella stessa chiave statistica.
  2. Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all’ADC, sempre che l’UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione.
Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l’importazione
  1. L’UFAG libera parti del contingente doganale per l’importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.
  2. Esso non libera parti del contingente doganale per l’importazione, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l’ADFC ridotta di cui nell’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201112sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)13.14
  3. In deroga al capoverso 2, l’UFAG può liberare per l’importazione:
    1. 15 parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
    2. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell’offerta.16
Art. 6 Ripartizione delle parti del contingente doganale
  1. L’UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:17
    1. 18 per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell’anno precedente; gli aventi diritto possono notificare la loro prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’UFAG;
    2. le altre merci: in funzione delle importazioni all’ADC e all’ADFC effettuate dagli aventi diritto nell’anno precedente.19
  2. Le parti di contingente doganale liberate per l’importazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.20L’UFAG può vincolare l’assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.
Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato
  1. Per prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato ai sensi dell’articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:
    1. all’inizio del periodo amministrato;
    2. il giorno seguente la data stabilita giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
    3. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l’importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell’O del 12 gennaio 200021sulla liberazione secondo l’OIEVFF).
  2. Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.
  3. Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 200622sulle dogane.23
Art. 7a Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato
  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 200624sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all’inizio del periodo corrispondente di cui all’articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all’inizio del periodo amministrato.
  2. Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo 59 dell’ordinanza sulle dogane.25
Art. 8
Art. 9 Controllo della conformità per l’esportazione
  1. L’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all’allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.26
  2. L’esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all’organizzazione incaricata giusta l’articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.
  3. L’UFAG può adeguare l’allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.27

Sezione 2: Verdure congelate

Art. 10 Aumento del contingente doganale

L’UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16:

  1. 28 .
  2. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite;
  3. per garantire l’assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.
Art. 11 Attribuzione di quote del contingente doganale

L’UFAG attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:

  1. 35 per cento conformemente alle importazioni all’ADFC e all’ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento;
  2. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L’UFAG fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

Sezione 3: Fiori recisi

Art. 12 Contingente doganale
  1. Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.
  2. La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata*.*
Art. 13 e 14 {#chap_2/sec_3/art_13_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--13 und 14}

Sezione 4: Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15 Aumento del contingente doganale
  1. Il DEFR può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.
  2. L’UFAG libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.
  3. I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.
Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21

Le quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Art. 17

Sezione 5: Piantimi di alberi da frutta

Art. 18
Art. 18a Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta
  1. Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 200829sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L’UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.
  2. Il contingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti seguenti:
Parte del contingente doganalePeriodo per l’importazione all’ADC
20 000 piante3 febbraio – 31 dicembre
20 000 piante4 marzo – 31 dicembre
10 000 piante4 novembre – 31 dicembre
10 000 piante2 dicembre – 31 dicembre.30

Capitolo 3: Disposizioni d’esecuzione

Sezione 1: Compiti e competenze

Art. 19 UFAG

L’UFAG fissa in un’ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG.

Art. 20 Servizio del controllo di conformità
  1. L’UFAG affida ad un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.31
  2. Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.32
  3. I costi del controllo di conformità sono assunti dall’UFAG e dall’organizzazione.
  4. Per coprire i costi del controllo di conformità, l’organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev’essere uguale per tutti gli assoggettati.
  5. L’UFAG sorveglia l’organizzazione incaricata dell’esecuzione dei controlli.

Sezione 2: Dati necessari

Art. 21 Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 201133sulle importazioni agricole.

Art. 22 Servizi di coordinazione
  1. L’UFAG può incaricare determinati servizi di coordinare l’attività dei Cantoni conformemente all’articolo 21 e assegnare loro altri compiti.
  2. Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 201134sulle importazioni agricole.35
  3. Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.36
  4. L’UFAG può versare a tale scopo indennità.
  5. Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Provvedimenti amministrativi

Art. 23

Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve versare l’ADFC sulla merce importata.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L’UFAG è incaricato di eseguire la presente ordinanza.

Art. 24a Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020

In deroga all’articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 le quote del contingente doganale n. 21 sono attribuite secondo la procedura d’asta.

Art. 25
Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato 1

(art. 1 e 9)

Legumi e frutti

Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/201137.

Voce di tariffaDesignazione delle merci
0702Pomodori freschi o refrigerati
0703Cipolle, scalogni, agli,porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genereBrassica , freschi o refrigerati
0705Lattughe (Lactuca sativa ) e cicorie (Cichorium spp .), fresche o refrigerate
0706Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba
di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghinon coltivati delle voci 0709.5200/5900, i pimenti del genereCapsicum o del generePimenta della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce 0709.9999 nonché igermogli commestibili ottenuti dalla germinazione di semidella voce 0709.
ex 0802Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (Cola spp.) della voce 0802.7000, noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000, pinoli delle voci 0802.9100 a 0802.9200 e altra frutta a guscio della voce 0802.9900
ex 0803.1000Banane da cuocere, fresche
0804.2010Fichi, freschi
0804.3000Ananassi
0804.4000Avocado
0804.5000Guaiave, manghi e mangostani
0805Agrumi, freschi
0806.1011, 0806.1012Uve da tavola, fresche
0807Meloni (compresi icocomeri) e papaie, freschi
0808Mele, pere e cotogne, fresche
0809Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
0810Altra frutta fresca
ex 0910.9900Timo, fresco o refrigerato
ex 1211.9000Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
ex 1212.9299Carrube, fresche
Allegato 2

(art. 4)

Organizzazione del mercato
Gruppo delle voci di tariffa (designazione)
Voce di tariffa
Legumi freschi e frutti freschi
1. Gruppo «pomodori»0702.0030/0039 0702.0090/0099
2. Gruppo «lattughe»0705.1930/1939 0705.1940/1949
3. Gruppo «fagioli»0708.2041/2049 0708.2091/2099
4. Gruppo «sedano coste»0709.4010/4019 0709.4020/4029

Footnotes

  1. RS 910.1

  2. RS 631.0

  3. RS 946.201

  4. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 51 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

  5. RS 916.01

  6. RS 916.01

  7. [RU 2002 1158, 2004 45994971, 2005 569, 2006 867all. n. 329012995all. 4 n. II 84659, 2007 1469all. 4 n. 2222733417.RU 2008 3519art. 7]. Vedi ora l’O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0 ).

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

  9. RS 632.10 , all.

  10. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

  11. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  12. RS 916.01

  13. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  14. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

  15. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).

  16. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

  17. Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).

  18. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).

  19. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

  20. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

  21. [RU 2000 394, 2001 452, 2004 4393, 2006 3313, 2010 4593, 2011 5403. RU 2016 331 art. 5]. Vedi ora l’O dell’UFAG del 16 set. 2016 (RS 916.121.100 ).

  22. RS 631.01

  23. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

  24. RS 631.01

  25. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 734).

  26. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

  27. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

  28. Abrogata dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

  29. RS 632.421.0

  30. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 10 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 55).

  31. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

  32. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 734).

  33. RS 916.01

  34. RS 916.01

  35. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

  36. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 734).

  37. Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, versione dellaGU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

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