Ordinanza che fissa i prezzi alla produzione e i prezzi per i fabbricanti per il tabacco indigeno

916.116.4Federal Council Ordinance1 mar 1997

del 18 dicembre 1996 (Stato 1° marzo 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 27 della legge federale del 21 marzo 19691sull’imposizione del tabacco,

ordina:

Art. 1 Prezzi alla produzione
  1. I prezzi alla produzione del tabacco indigeno sono fissati come segue:

Prezzi per chilogrammo di tabacco consegnato allo stato secco dal produttore:

Tipo di tabaccoClasse di qualità
I
Fr.
II
Fr.
III
Fr.
Burley svizzero, Virginia svizzero17.4012.705.50
  1. L’organizzazione dei coltivatori di tabacco può ridurre proporzionalmente tali prezzi se le disponibilità del fondo di finanziamento secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 15 dicembre 19692sull’imposizione del tabacco non sono sufficienti per coprire i costi, compresa una riserva per il pagamento del raccolto successivo.
  2. Invece o oltre alla riduzione dei prezzi, l’organizzazione può adottare altri provvedimenti, ad esempio limitazioni di quantità.
Art. 2 Supplemento per la fermentazione

Per chilogrammo di tabacco essiccato è pagato un supplemento di franchi 1.81 per la fermentazione.

Art. 3 Prezzi per i fabbricanti

I prezzi per la presa in consegna da parte dei fabbricanti del tabacco fermentato ammontano, per chilogrammo, a:

Tipo di tabaccoClasse di qualità
I
Fr.
II
Fr.
III
Fr.
Burley svizzero4.203.401.––
Virginia svizzero4.503.701.––
Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 14 dicembre 19923che fissa i prezzi alla produzione e i supplementi per il tabacco indigeno è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1997.

Footnotes

  1. RS 641.31

  2. RS 641.311

  3. [RU 1993 371]

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