Ordinanza concernente la produzione primaria

916.020OPPrimFederal Council Ordinance1 gen 2006

(OPPrim)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20141sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 159a , 177 e 181 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura,3

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza si applica alle aziende dedite alla produzione primaria.
  2. Essa si applica altresì:
    1. all’immagazzinamento di prodotti primari sul luogo di produzione;
    2. alla manipolazione, sul luogo di produzione, di prodotti primari destinati alla messa in commercio, a condizione che la manipolazione non alteri sostanzialmente la loro natura;
    3. alla manipolazione di prodotti primari destinati a essere utilizzati come alimenti per animali all’interno dell’azienda che li ha prodotti;
    4. al trasporto di prodotti primari per la consegna al primo acquirente.
  3. Essa non si applica:
    1. alla caccia;
    2. alla pesca;
    3. alla raccolta di prodotti selvatici.4
Art. 2 Definizioni
  1. Nella presente ordinanza si intende per:
    1. produzione primaria: la produzione, l’allevamento e la coltivazione di prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, l’allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione.
    2. 5 prodotti primari : vegetali, alghe e microalghe, funghi, animali e tutti i prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati all’alimentazione umana o animale.
  2. Alle microalghe e ai funghi si applicano le disposizioni d’esecuzione sulla produzione vegetale emanate secondo la presente ordinanza.6
Art. 3 Registrazione
  1. Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 20137sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).8
  2. L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:
    1. la cui superficie è inferiore a un ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali secondo lʼarticolo 15 dellʼordinanza del 7 dicembre 19989sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) e 10 are di colture protette secondo lʼarticolo 14 capoverso 1 lettera e OTerm;
    2. 10 per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 199511sulle epizoozie; e
    3. che forniscono ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commercio al dettaglio locali, esclusivamente prodotti primari di propria produzione in piccole quantità.12
  3. L’UFAG13tiene un registro delle aziende notificate. Esso emana direttive a destinazione dei Cantoni in merito alle modalità di rilevazione dei dati.
Art. 4 Obblighi delle aziende
  1. Le aziende dedite alla produzione primaria sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali.
  2. Esse sono responsabili della sicurezza dei prodotti primari.
  3. Esse provvedono affinché:
    1. il personale non soffra di alcuna malattia acuta trasmessa da derrate alimentari;
    2. il personale sia informato sulle misure sanitarie;
    3. 14 le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche, concimi e alimenti per animali nonché i loro imballaggi siano evitate;
    4. i prodotti primari siano fabbricati, immagazzinati, manipolati e trasportati in modo da non pregiudicarne la qualità igienica e la pulizia;
    5. i risultati delle analisi effettuate su campioni di materiale vegetale, animale o di altro genere che abbiano rilevanza per la salute dell’uomo e degli animali siano considerati;
    6. al momento dell’introduzione di nuovi animali in un effettivo, siano previste particolari misure di sicurezza per prevenire la contaminazione da malattie.
  4. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)15fissa le esigenze in materia di:
    1. produzione di prodotti primari;
    2. tracciabilità.
  5. Il DEFR può prescrivere che le aziende tengano un registro relativo alla loro produzione.
Art. 5 Tracciabilità
  1. Le aziende dedite alla produzione primaria devono essere in grado di indicare in qualsiasi momento agli organismi di controllo, sulla scorta di documenti scritti, i destinatari dei loro prodotti primari e i fornitori dei mezzi di produzione impiegati. Il DEFR designa tali mezzi di produzione.
  2. La tracciabilità non si applica alle forniture dirette ai consumatori o agli esercizi di commercio al dettaglio locali.
  3. I documenti menzionati nel capoverso 1 nonché i rapporti relativi ad analisi ed esami svolti su animali e prodotti primari vanno conservati per tre anni.
Art. 6 Misure in caso di pericolo per la salute umana

Chiunque constati o abbia motivo di presumere di aver consegnato prodotti primari che mettono in pericolo o possono mettere in pericolo la salute umana è tenuto a:

  1. adottare immediatamente le misure che s’impongono per ritirare dal mercato i prodotti in questione;
  2. informare immediatamente le autorità esecutive;
  3. collaborare con le competenti autorità, al fine di eliminare al più presto il pericolo per la salute umana rappresentato da tali prodotti.
Art. 7 Controlli
  1. I Cantoni controllano se le disposizioni della presente ordinanza sono adempiute.
  2. I Cantoni provvedono affinché i controlli della produzione primaria effettuati ai sensi della presente ordinanza siano integrati in quelli previsti dalla legislazione sull’agricoltura, sulle epizoozie e sugli agenti terapeutici. 3 e4. .16
Art. 8 Esigenze relative ai controlli
  1. I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202017sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.18 1bis. .19
  2. I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196820sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.
  3. I servizi cantonali competenti ordinano misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 9 Competenze degli Uffici federali
  1. LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull’esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. L’UFAG e l’USAV possono emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 16 dell’ordinanza del 20 ottobre 201021sul controllo del latte.22
  2. LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e dʼintesa con lʼUSAV23, allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale.
Art. 10 Piani d’emergenza
  1. LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e la Direzione generale delle dogane e dʼintesa con lʼUSAV, allestisce piani dʼemergenza per la gestione delle situazioni di crisi. Questi piani contengono in particolare informazioni riguardanti:24
    1. i servizi ufficiali e le organizzazioni da coinvolgere;
    2. i rispettivi compiti in situazioni di crisi;
    3. le procedure per lo scambio delle informazioni tra i servizi ufficiali e le organizzazioni coinvolti.
  2. I piani d’emergenza devono essere se necessario adeguati, in particolare in caso di riorganizzazione delle competenti autorità o sulla base delle conoscenze acquisite fra l’altro nell’ambito di esercitazioni in preparazione a situazioni di crisi.
Art. 11 Linee direttive per una buona prassi procedurale
  1. I rappresentanti dei settori della produzione primaria possono elaborare linee direttive per una buona prassi procedurale per le aziende.
  2. LʼUFAG approva le linee direttive dʼintesa con lʼUSAV se:
    1. sono state elaborate in accordo con le cerchie interessate;
    2. rispettano le pertinenti regole procedurali delCodex Alimentarius 25;
    3. sono attuabili nei settori citati; e
    4. possono essere applicate nellʼambito delle disposizioni di cui agli articoli 4–6.
  3. Dʼintesa con lʼUSAV e su richiesta dei rappresentanti, l’UFAG può autorizzare lʼapplicazione di linee direttive che sono state emanate dalle autorità dellʼUE.
  4. Lʼapplicazione delle linee direttive è facoltativa per le aziende.
Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Footnotes

  1. RS 817.0

  2. RS 910.1

  3. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 638).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 638).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 638).

  7. RS 817.0

  8. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

  9. RS 910.91

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 638).

  11. RS 916.401

  12. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

  13. Nuova espr. giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  14. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 638).

  15. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  16. Abrogati dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

  17. RS 817.032

  18. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

  19. Introdotto dall’all. 3 n. 3 dell’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU 2013 3867). Abrogato dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

  20. RS 172.021

  21. RS 916.351.0

  22. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

  23. Nuova espr. giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  24. Nuovo testo giusta la cifra I n. 11 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

  25. www.fao.org/fao-who-codexalimentarius> Codex Texts > Codes of Practice > CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (disponibile soltanto in inglese, francese, spagnolo, arabao e cinese).