Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

910.181Departmental Ordinance1 gen 1998

del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1–4, 16h , 16k capoversi 1 e 2bis, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2,
23 capoverso 1, 23a capoverso 1, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3
dell’ordinanza del 22 settembre 19972sull’agricoltura biologica;
d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI),3

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari autorizzati nell’agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell’allegato 1.

Art. 2 Concimi

I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell’allegato 2 sono autorizzati nell’agricoltura biologica.

Art. 3 Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari
  1. Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:4
    1. 5 prodotti e sostanze di cui all’allegato 3;
    2. preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell’allegato 3 parte A;
    3. 6 prodotti e sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c numero 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016^7^sugli aromi, che all’articolo 10 lettere a–c della stessa ordinanza vengono definiti preparazioni aromatiche oppure sostanze aromatizzanti naturali;
    4. acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
    5. 8 minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri micronutrienti:
    1. nelle derrate alimentari, salvo che negli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20169sugli integratori alimentari, se la loro utilizzazione è prescritta per l’immissione sul mercato dalla normativa in materia di derrate alimentari, 2. nelle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’articolo 2 lettere a–c dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201610sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), se la loro utilizzazione è ammessa secondo la ODPPE.
  2. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica:
    1. gli additivi alimentari ai sensi dell’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
    2. 11 preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.
  3. Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.
Art. 3a Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di lievito
  1. Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati:12
    1. 13 sostanze di cui all’allegato 3a ;
    2. prodotti e sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.
  2. 14
Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116515.

Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni

Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3b .

Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate

Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse:

  1. nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l’articolo 2 lettere a–c ODPPE16;
  2. nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere con un tenore di acido di 6–12 g di acido malico/kg e un valore Brix di 80–82° Brix, destinato esclusivamente al mercato svizzero.
Art. 4
Art. 4a
Art. 4abis Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito
  1. Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l’allegato 5.
  2. Le esigenze poste alla superficie totale per animali della specie suina sono stabilite nell’allegato 6.17
Art. 4ater Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati
  1. Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:
    1. gli organismi geneticamente modificati (OGM);
    2. le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione;
    3. gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi;
    4. 18 gli amminoacidi sintetici, i loro sali e i prodotti analoghi;
    5. i composti azotati non proteici (composti NPN);
    6. le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.
  2. In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni.
  3. L’estrazione mediante solventi organici eccettuato l’etanolo, l’indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.
Art. 4b Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali
  1. Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:
    1. materie prime biologiche per alimenti per animali;
    2. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7;
    3. 19 sale.20
  2. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 201121sugli alimenti per animali.
Art. 4c Prodotti per la pulizia e la disinfezione
  1. Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 1 e i prodotti secondo l’allegato 8 numero 2 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.
  2. Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 3 non devono essere impiegate come prodotti biocidi per la disinfezione.
Art. 4d
Art. 4e Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione
  1. I dati relativi all’anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
  2. Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l’articolo 30d capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, gli enti di certificazione utilizzano i modelli di cui all’allegato 12 della presente ordinanza. L’organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.

Sezione 2: Esigenze riguardanti l’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura

Art. 5 Superficie agricola utile

Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

Art. 6 Principio della globalità aziendale
  1. Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.
  2. Singoli apiari possono avere un’ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all’articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.
Art. 7 Conversione
  1. Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.
  2. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all’articolo 16.
Art. 8 Origine delle api
  1. Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l’uso di razze europee diapis mellifera e dei loro ecotipi locali.
  2. Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.22 2bis. Per gli esami funzionali di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 200723sull’allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell’azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.24
  3. In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l’autorizzazione scritta dell’ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l’acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.25
Art. 9 Ubicazione degli apiari

L’ubicazione degli apiari deve:

  1. essere tale che nel raggio di 3 km dall’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un’influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
  2. 26 essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive per la salute delle api. L’ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
  3. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l’accesso all’acqua per le api.
Art. 10 Registro dell’ubicazione degli apiari
  1. L’apicoltore fornisce all’ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell’ubicazione delle arnie, con l’indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), mielata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d’imballaggio. Se il DEFR non ha designato alcuna zona o regione di cui all’articolo 16h capoverso 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, l’apicoltore è tenuto a fornire all’ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.27
  2. L’ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).
Art. 11 Registro degli apiari

Per ogni colonia l’apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

  1. l’ubicazione degli alveari;
  2. i dati sull’identificazione delle colonie (secondo l’O del 27 giu. 199528sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d’api);
  3. i dati sull’alimentazione artificiale;
  4. l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.
Art. 12 Nutrizione
  1. Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.
  2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.
  3. Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l’autorizzazione dell’ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).29
  4. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.
  5. Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.
Art. 13 Profilassi
  1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
    1. selezione di razze resistenti adeguate;
    2. 30 applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, come il ringiovanimento periodico delle colonie, l’ispezione sistematica degli alveari, in particolare della covata, al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, la disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con sostanze autorizzate nell’apicoltura biologica secondo l’allegato 8, il rinnovo periodico dei favi e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.
  2. L’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.
Art. 14 Trattamenti veterinari
  1. Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l’ordinanza del 27 giugno 199531sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.
  2. I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l’eucaliptolo o la canfora per la lotta contro laVarroa jacobsoni .
  3. Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l’uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.
  4. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro laVarroa jacobsoni .
  5. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all’ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.
  6. Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.
  7. Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.
Art. 15 Metodi di gestione zootecnica
  1. La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura è vietata.
  2. Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 200732sull’allevamento di animali.33
  3. La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell’istinto sciamatorio. L’uso di api modificate geneticamente non è consentito.34
  4. La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l’infestazione daVarroa jacobsoni .
  5. L’uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.
  6. Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.
  7. L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.
Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell’apicoltura
  1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.
  2. Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.
  3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L’ente di certificazione può autorizzare l’uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.
  4. Per l’estrazione del miele è vietato l’impiego di favi che contengano covata.
  5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell’allegato 1.
  6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
  7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le sostanze secondo l’allegato 8.35

Sezione 2a: Disposizioni per l’acquacoltura

Art. 16a
  1. Per la conversione di coltivazioni di alghe e di impianti di acquacoltura, per la produzione e la coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura, per la raccolta di alghe selvatiche, per la produzione, l’origine, l’alimentazione e la salute degli animali d’acquacoltura nonché per le pratiche zootecniche e le procedure di controllo devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3b .
  2. Inoltre si applica quanto segue:
    1. nella produzione di salmonidi, al massimo il 10 per cento del consumo alimentare totale calcolato in sostanza secca può essere costituito da polvere di emoglobina non biologica;
    2. in impianti di acquacoltura esterni, può essere fatto ricircolare fino al 90 per cento dell’acqua.

Sezione 2b: Certificato di controllo per le importazioni

Art. 16a bis Gestione dei diritti di accesso a Traces
  1. L’UFAG informa l’ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces.
  2. L’UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.
Art. 16b Rilascio del certificato di controllo
  1. Il certificato di controllo deve essere rilasciato prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine:
    1. dall’autorità o dall’ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
    2. se l’operatore che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall’autorità o dall’ente di certificazione di questo operatore.36
  2. L’autorità o l’ente di certificazione è:
    1. per importazioni secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione del Paese secondo l’allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione;
    2. per importazioni secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione dell’esportatore del Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione.
  3. Prima di rilasciare il certificato di controllo, l’autorità o l’ente di certificazione deve:
    1. controllare tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
    2. effettuare ove opportuno un controllo fisico dell’invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio;
    3. verificare che per le derrate alimentari trasformate di Paesi secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici del prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
    4. verificare che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione secondo l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
    5. se l’ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:
    1. effettuare un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti, 2. verificare che il prodotto sia stato esaminato da un’autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato conformemente all’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e 3. effettuare un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.
  4. L’autorità o l’ente di certificazione, prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine, deve confermare mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/200737.38
Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo
  1. Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/200839. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.40
  2. Modifiche successive devono essere certificate dall’autorità o dall’ente di certificazione emittente.
  3. Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l’importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l’ente di certificazione. Ogni copia deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».
  4. Per originale del certificato di controllo si intende:
    1. l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure
    2. 41 un certificato di controllo munito di:
    1. una firma elettronica avanzata secondo l’articolo 2 lettera b della legge del 18 marzo 201642sulla firma elettronica, oppure 2. un sigillo elettronico qualificato secondo l’articolo 3 numero 27 del regolamento (UE) n. 910/201443.44
  5. Se l’originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l’autorità o l’ente di certificazione del Paese terzo, l’ente di certificazione nel quadro dell’esame di cui all’articolo 16d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e presentazione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.45
Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell’invio
  1. Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L’esame dell’invio da parte dell’ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d’identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all’invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.
  2. Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio mediante Traces all’ente competente eventuali irregolarità e infrazioni.
  3. Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.
Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora prima dello sdoganamento un invio sia destinato a una o più preparazioni di cui all’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, la procedura di cui all’articolo 16d capoverso 1 deve essere terminata prima della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.

Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento
  1. Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev’essere terminata la procedura giusta l’articolo 16d capoverso 1.
  2. Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l’importatore trasmette mediante Traces all’ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo.46
  3. L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B.47
  4. Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 13 per confermare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.48
  5. Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all’originale del certificato di controllo dall’importatore. Essa deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».
  6. 49
  7. Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell’estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni.50

Sezione 2c: Sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione

Art. 16g Registrazione nel sistema d’informazione
  1. Su domanda dell’offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.
  2. Ai fini della registrazione, l’offerente deve:
    1. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l’ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica;
    2. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
    3. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all’articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d’informazione o ogni qual volta un’attualizzazione si renda necessaria;
    4. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d’informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.
  3. Il gestore del sistema d’informazione può cancellare una registrazione se l’offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.
Art. 16h Informazioni registrate

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

  1. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
  2. il nome dell’offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
  3. la regione in cui l’offerente può fornire all’utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
  4. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all’iscrizione nel catalogo delle varietà;
  5. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
  6. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell’autorità competente per il controllo dell’impresa in questione;
  7. 51 .
Art. 16i
Art. 16j Accesso ai dati

Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d’informazione attraverso Internet.

Art. 16k Rapporto annuale
  1. Il gestore del sistema d’informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all’articolo 13a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all’UFAG sotto forma di rapporto annuale.
  2. Per ogni specie interessata da una notifica secondo l’articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:
    1. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
    2. il numero totale delle notifiche pervenute;
    3. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un’attestazione;
    4. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell’articolo 13a capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17
Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2006

I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell’allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2011

Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012

1Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d’intesa con l’ente di certificazione è ammesso l’acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.

2Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.

3Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.

4Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.52

5Il termine di cui al capoverso 4 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.53

6Il termine di cui al capoverso 5 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.54

7Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.55

8Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.56

Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016

1Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

  1. lecitine (E 322) di cui all’allegato 3 parte A non ottenute da materie prime biologiche;
  2. cera di carnauba (E 903) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche;
  3. oli vegetali di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica;
  4. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche.

2Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all’allegato 3a non ottenuti da produzione biologica.

3Il termine di cui al capoverso 1 per gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è prorogato fino al 31 dicembre 2019.57

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 novembre 2021

1Sino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

  1. lecitine (E322) e cera di carnauba (E903) di cui all’allegato 3 parte A ottenute da materie prime biologiche;
  2. farina di semi di carrube (E410), gomma di guar (E412), gomma arabica (E414), gomma di gellano (E418) e glicerolo (E422) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuti da produzione biologica;
  3. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 ottenuta da materie prime biologiche.

2I prodotti biologici possono essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2023 secondo le disposizioni previgenti dell’allegato 3 parte C. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022

1Fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

2A meno che non si tratti di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali di cui all’articolo 2 lettere a–c ODPPE58, le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse ancora fino al 31 dicembre 2024. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

3I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.59

Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023

1Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

2Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell’allegato 3 parte A.

3Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.60

4I termini di cui ai capoversi 1 e 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.61

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024

Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 di prodotti di acquacoltura e alghe trasformati, ottenuti conformemente al diritto anteriore, possono essere fornite sino al loro esaurimento.

Allegato 1

(art. 1 e 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l’uso di cui all’ordinanza del 12 maggio 201062sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.

1. Sostanze di origine vegetale o animale

DesignazioneDescrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
Allium sativum(estratto d’aglio)
Azadiractina estratta daAzadirachta indica (albero del neem)
Cera d’apiSolo come pasta cicatrizzante
Cere vegetaliSolo come pasta cicatrizzante
Estratto acquoso dei semi germinati diLupinus albus dolce
Farina di senapeSolo come fungicida
Feromoni e altri semiochimiciSolo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura
LaminarinaSolo per attivare le difese naturali delle piante utili. L’alga bruna dev’essere ottenuta da produzione biologica o raccolta in modo sostenibile
LecitinaNon ottenuta da organismi geneticamente modificati
Oli vegetali, come olio di menta, di pino, di carvi, di colza e di finocchioTutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
PiretrineSolo di origine vegetale
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo controBactrocera oleae eCeratitis capitata (Wied)
Proteine idrolizzate tranne la gelatinaSolo come sostanze attrattive, in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato
Quassia estratta daQuassia amaraSolo come insetticida, repellente
Repellenti di origine animale o vegetaleUso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini
Salix spp. Cortex (estratto di corteccia di salice)
TerpeniSolo eugenolo, geraniolo e timolo
Sostanze di base contemplate nell’allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 201463sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animaleSostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi, ma solo per il controllo di parassiti e malattie.

2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

DesignazioneDescrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi
Cerevisane
Microorganismi naturali, virus inclusiNon modificati geneticamente
Spinosad

3. Altre sostanze e misure

DesignazioneDescrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
Acidi grassi (preparati a base di sapone)Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Anidride carbonica
Cloruro di sodio
Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffinaFatta eccezione per l’amido idrossipropilato non sono ammesse sostanze ottenute per sintesi chimica
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame e poltiglia bordoleseQuantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro
Viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Nell’arco di cinque anni consecutivi: al massimo 20 kg di rame-metallo per ettaro
COS-OGA
EtileneAmmesso solo per: – lo sverdimento di banane, kiwi e cachi; – lo sverdimento degli agrumi nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; – l’induzione della fioritura dell’ananas; – l’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro III)
Idrogenocarbonato di potassio e di sodio (bicarbonato di potassio/di sodio)
Idrossido di calcio
Kieselgur (terra diatomacea)
MaltodestrinaSolo come insetticida e acaricida
Metasilicato di magnesio idrogeno
Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive
Minerale silicato
(talco E553b)
Pirofosfato ferrico
Nemici naturali quali Icneumonidi, acari predatori, cimici predatrici, Calcidoidi, Cecidomie, coccinelle, nematodi
Olio di paraffina
Preparati a base di argilla
Perossido di idrogeno
Preparati a base di calcio
Preparati a base di zolfo
RodenticidiSolo in trappole. Esclusivamente per la lotta contro i parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali
Sabbia di quarzo
Silicato d’alluminio (caolino)
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)Solo come fungicida, insetticida o acaricida.
Allegato 2

(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° novembre 202364sui concimi.

DesignazioneDescrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
1. Concimi aziendali
Letame, liquame
Residui del raccolto, concimi verdi
Paglia, altro materiale di pacciamatura
Gusci di uovaSoltanto se ottenuti da allevamento all’aperto
2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati
2.1 Concimi minerali
Fosfato naturale tenero*
Fosfato allumino-calcico*
Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*
Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)*
Solfato di potassio contenente sale di magnesio*Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno
Solfato di potassio*Prodotto con sale grezzo di potassa.
Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno
Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.)
Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.)
Calce derivata dalla produzione di zucchero*
Solfato di magnesio (p.es. kieserite)*Unicamente di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio*Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
Solfato di calcio (gesso)Unicamente di origine naturale
Zolfo elementare*
Cloruro di sodio*Unicamente salgemma
Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.)
Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.)
2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale
Letame*Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccata*Indicazione delle specie animali.
Carbone vegetale***L’unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.
Acido umico, acido fulvicoEsclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile.
Compost di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
Compost o digestato di rifiuti biologiciProdotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotto ottenuto in un sistema di raccolta chiuso e controllato.
Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**
TorbaUnicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai.
Substrato di fungaieLa composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.
Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti
Guano*Indicazione della specie animale e della provenienza.
Miscele compostata o fermentate di materiali vegetali e/o escrementi animali elencati nel presente allegato.Risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*:
– farina di sangue***
– farina di ossa***
– farina di carne***
– farina di zoccoli***
– farina di corna***
– nero animale**
– farina di pesce
– scarti di molluschiEsclusivamente ottenuti da produzione sostenibile
– polvere di piume e di peli
– lana
– cascami della fabbricazione del feltro
– pellami (farina di pelli)Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0***
– peli e crini
– proteine idrolizzateNon applicabili alle parti commestibili della coltura
– latticini
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:
– farina di panelli di semi oleosi – gusci di cacao – germi di malto – fibre e panelli di cocco – vinaccia, melassa – fecce
Borlande ed estratti di borlandeEscluse le borlande con sali ammoniacali
Alghe e prodotti a base di alghe*Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l’essicazione, il congelamento e la macinazione; b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o c. fermentazione
Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei)Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
Carbone di scisto (xilitolo, lignite)Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive
Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (p. es. sapropel)Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce
All’occorrenza, l’estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico
Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio
Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0**
Segatura e trucioli di legnoRisultante da legname non trattato chimicamente.
Compost di cortecciaRisultante da legname non trattato chimicamente.
Cenere di legnoRisultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi***
Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfatoI prodotti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sui concimi.
Cloruro di potassioSoltanto di origine naturale
2.3 Microelementi
Microelementi*
2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli
Preparati di microrganismi
(funghi, batteri)*
Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.
3. Preparati
Estratti di origine vegetaleEstratti di piante come infusi e tè.
Poltiglie di origine vegetaleLiquido ottenuto dall’omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.
Preparati bio-dinamici
4. Substrati
SubstratiQuota di torba: max. 70 % vol.
5. Substrati per la produzione di funghi
Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:
5.1 Letame ed escrementi animali Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore:Provenienti da aziende biologiche. a. utilizza paglia prodotta biologicamente; b. osserva le direttive sul foraggiamento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; c. concede all’ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino.
5.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall’ente di certificazione.
LetameProdotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccataIndicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollinaIndicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
5.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia)Provenienti da aziende biologiche.
5.4 Torba, legnameNon trattati chimicamente.
5.5 Prodotti di origine mineraleConformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.
5.6 Acqua, terra
* Da utilizzare in caso di bisogno comprovato.
** Limite di determinazione.
*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell’art. 11 dell’O dell’10 gen. 2001 sui concimi
(RS916.171 ).
**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua.
Allegato 3

(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 25 novembre 201365sugli additivi.

CodiceDenominazioneCondizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetaledi origine animale
E 153Carbone vegetaleNon ammessoAmmesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Morbier
E 160b*Annatto, bissina, norbissinaNon ammessiAmmessi soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette
E 170Carbonato di calcioAmmesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti)Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti)
E 220Anidride solforosaAmmessa soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)
Nei vini di frutta: 100 mg/l ()
(
) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO 2
Ammessa soltanto per idromele
Nell’idromele: 100 mg/l (*)
E 223Metabisolfito di sodioNon ammessoAmmesso soltanto per crostacei
E 224Metabisolfito di potassioAmmesso soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)
Nei vini di frutta: 100 mg/l ()
(
) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO 2
Ammesso soltanto per idromele
Nell’idromele: 100 mg/l (*)
E 250Nitrito di sodioNon ammessoAmmesso soltanto per prodotti a base di carne
Non in combinazione con E 252
Tenore massimo indicativo espresso in NaNO 2 : 80 mg/kg
Tenore massimo residuo espresso in NaNO 2 : 50 mg/kg
E 252Nitrito di potassioNon ammessoAmmesso soltanto per prodotti a base di carne
Non in combinazione con E 250
Tenore massimo indicativo espresso in NaNO 2 : 80 mg/kg
Tenore massimo residuo espresso in NaNO 2 : 50 mg/kg
E 270Acido latticoAmmessoAmmesso
E 290Biossido di carbonioAmmessoAmmesso
E 296Acido malicoAmmessoNon ammesso
E 300Acido ascorbicoAmmessoAmmesso soltanto per prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne
E 301Ascorbato di sodioNon ammessoAmmesso soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati
E 306*Estratti ricchi di tocoferoloAmmessi soltanto come antiossidanteAmmessi soltanto come antiossidante
E 322*LecitineAmmesse
Soltanto se di produzione biologica
Ammesse
Soltanto se di produzione biologica
E 325Lattato di sodioAmmessoAmmesso soltanto per prodotti a base di latte e di carne
E 330Acido citricoAmmessoAmmesso
E 331Citrato di sodioAmmessoAmmesso
E 333Citrati di calcioAmmessiNon ammessi
E 334Acido tartarico L[(+)–]AmmessoAmmesso soltanto per l’idromele
E 335Tartrati di sodioAmmessoNon ammesso
E 336Tartrati di potassioAmmessiNon ammessi
E 337| Tartrati di sodio e potassio | | --- |AmmessiNon ammessi
E 341 (i)Fosfato monocalcicoAmmesso soltanto come agente lievitanteNon ammesso
E 392*Estratti di rosmarinoSoltanto se di produzione biologicaSoltanto se di produzione biologica
E 400Acido alginicoAmmessoAmmesso soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 401Alginato di sodioAmmessoSoltanto per prodotti lattiero-caseari e insaccati a base di carne
E 402Alginato di potassioAmmessoAmmesso soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 406Agar-agarAmmessoAmmesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 407CarrageninaAmmessaAmmessa soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 410*Farina di semi di carrubeAmmessa
Soltanto se di produzione biologica
Ammessa
Soltanto se di produzione biologica
E 412*Gomma di guarAmmessa
Soltanto se di produzione biologica
Ammessa
Soltanto se di produzione biologica
E 414*Gomma arabicaAmmessa
Soltanto se di produzione biologica
Ammessa
Soltanto se di produzione biologica
E 415Gomma di xantanoAmmessaAmmessa
E 417Gomma di taraAmmessa soltanto come addensante
Soltanto se di produzione biologica
Ammessa soltanto come addensante
Soltanto se di produzione biologica
E 418Gomma di gellanoAmmessa soltanto nella forma ad alto tasso di
acile
Soltanto se di produzione biologica
Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile
Soltanto se di produzione biologica
E 422GliceroloAmmesso soltanto per estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse
Soltanto di origine vegetale
Soltanto se di produzione biologica
Ammesso soltanto per aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse
Soltanto di origine vegetale
Soltanto se di produzione biologica
E 440*(i)PectinaAmmessaAmmessa soltanto per prodotti a base di latte
E 460CellulosaNon ammessaAmmessa soltanto per la gelatina
E 464Idrossipropilmetil-cellulosaAmmessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsuleAmmessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule
E 500Carbonati di sodioAmmessiAmmessi
E 501Carbonati di potassioAmmessiNon ammessi
E 503Carbonati di ammonioAmmessiNon ammessi
E 504Carbonati di magnesioAmmessiNon ammessi
E 509Cloruro di calcioNon ammessoAmmesso soltanto come coagulante del latte
E 516Solfato di calcioAmmesso soltanto come eccipienteNon ammesso
E 524Idrossido di sodioAmmesso soltanto per il trattamento superficiale del «Laugengebäck» e la correzione dell’acidità negli aromi biologiciNon ammesso
E 551Biossido di silicioAmmesso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per aromiAmmesso soltanto per aromi
E 553bTalcoAmmessoAmmesso soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 901Cera d’apiAmmessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto da apicoltura biologicaNon ammessa
E 903Cera di carnaubaAmmessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari;
ammessa soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 66 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali)
Soltanto se di produzione biologica
Non ammessa
E 938ArgonAmmessoAmmesso
E 939ElioAmmessoAmmesso
E 941AzotoAmmessoAmmesso
E 948OssigenoAmmessoAmmesso
E 968EritritoloSoltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionicoSoltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico
* Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.

Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
DenominazioneCondizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetaledi origine animale
AcquaAcqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201667sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblicoAcqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
Cloruro di calcioAmmesso soltanto come coagulanteAmmesso soltanto per la fabbricazione di insaccati a base di carne
Carbonato di calcioAmmessoNon ammesso
Idrossido di calcioAmmessoNon ammesso
Gesso agricoloAmmesso soltanto per la produzione di zuccheroNon ammesso
Solfato di calcioAmmesso soltanto come coagulanteNon ammesso
Cloruro di magnesio (o nigari)Ammesso soltanto come coagulanteNon ammesso
Carbonati di potassioAmmessi soltanto per l’essicazione dell’uvaNon ammessi
Carbonato di sodioAmmessoAmmesso
Acido latticoNon ammessoAmmesso soltanto per regolare il pH della salamoia nella produzione di formaggio
Acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazioneAmmesso soltanto per la produzione di estratti di proteine vegetaliNon ammesso
Acido citricoAmmessoAmmesso
Idrossido di sodioAmmesso soltanto per la produzione di zucchero, per la produzione di olio (escluso l’olio d’oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetaliNon ammesso
Acido solforicoAmmesso soltanto per la produzione di zuccheroAmmesso soltanto per la produzione di gelatina
Estratto di luppoloAmmesso soltanto per scopi antimicrobici
Se disponibile di produzione biologica
Non ammesso
Estratto di resina di pinoAmmesso soltanto per scopi antimicrobici
Se disponibile di produzione biologica
Non ammesso
Acido cloridricoNon ammessoAmmesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonioNon ammessoAmmesso soltanto per la produzione di gelatina
Perossido di idrogenoNon ammessoAmmesso soltanto per la produzione di gelatina
Biossido di carbonioAmmessoAmmesso
AzotoAmmessoAmmesso
EtanoloAmmesso soltanto come solventeAmmesso soltanto come solvente
Acido tannicoAmmesso soltanto come ausiliare di filtrazioneNon ammesso
Albumina d’uovoAmmessoNon ammesso
Proteina di piselliAmmessa soltanto per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e aceto di fruttaNon ammessa
CaseinaAmmessoNon ammesso
GelatinaAmmessoNon ammesso
Colla di pesceAmmessoNon ammesso
Oli vegetaliAmmessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni
Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni
Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidaleAmmessoNon ammesso
Carbone attivatoAmmessoAmmesso
TalcoAmmesso soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553bNon ammesso
BentoniteAmmessaAmmessa soltanto come addensante dell’idromele
CellulosaAmmessaAmmessa soltanto per la produzione di gelatina
Terra di diatomeeAmmessaAmmessa soltanto per la produzione di gelatina
PerliteAmmessaAmmessa soltanto per la produzione di gelatina
Gusci di noccioleAmmessiNon ammessi
Farina di risoAmmessaNon ammessa
Cera d’apiAmmessa soltanto come distaccante
Soltanto da apicoltura biologica
Non ammessa
Cera di carnaubaAmmessa soltanto come di taccante
Soltanto se di produzione biologica
Non ammessa
Acido acetico/AcetoAmmesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturaleAmmesso soltanto per prodotti a base di pesce
Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale
Tiamina cloridratoAmmessa solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pereAmmessa solo nella fabbricazione di idromele
Fosfato di diammonioAmmesso solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pereAmmesso solo nella fabbricazione di idromele
Fiori di fieno in polvereNon ammessiAmmessi soltanto per la formazione dell’occhiatura nella produzione di formaggio.
Soltanto se di produzione biologica.
Fibre di legnoAmmesse
Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)
Ammesse
Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)
2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Legno, trucioli e segatura di legname non trattatoProduzione di fumo per l’affumicatura
Colle di origine naturaleEtichettatura delle forme di formaggio
Coloranti naturali ai sensi dell’articolo 95 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201668sulle derrate alimentari di origine animaleColorazione dei gusci delle uova
GommalaccaAgente di rivestimento per uova
Idrossido d’ammonioSostanza ausiliaria per agenti di rivestimento per uova
Silicati di calcio e di magnesioAgente di rivestimento per uova
CenereTrattamento della crosta di formaggio
Grassi animali naturaliAgente di rivestimento per uova
Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentariDesignazione di uova, carne e formaggio

Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

IngredienteCondizioni particolari e limitazioni
Alghe Arame ( Eisenia bicyclis )
sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati
Alghe Hijiki ( Hizikia fusiforme )
sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati
Corteccia di Pau d’Arco (Handroanthus impetiginosus ) («lapacho»)Utilizzo solo nel kombucha e nelle miscele di erbe per tisane
BudelliOttenuti da materie prime naturali di origine animale o vegetale
GelatinaOttenuta da specie animali diverse dal suino
Sali minerali del latte (in polvere o liquidi)Solo in caso di utilizzo come sostituti parziali o integrali del cloruro di sodio date le proprietà organolettiche
Pesci e altri animali acquatici selvatici sia non trasformati sia sotto forma di prodotti ottenuti dalla loro lavorazioneOttenuti solo da pesca sostenibile
Solo se non disponibili animali d’acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti
Allegato 3a

(art. 3a )

Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

DenominazioneCondizioni per l’uso
lievito primariopreparazioni/formulazioni di lievito
Cloruro di calcioAmmessoNon ammesso
Biossido di carbonioAmmessoAmmesso
Acido citricoAmmesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievitoNon ammesso
Acido latticoAmmesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievitoNon ammesso
AzotoAmmessoAmmesso
OssigenoAmmessoAmmesso
Fecola di patateAmmessa soltanto per la filtrazione
Soltanto da produzione biologica
Ammessa soltanto per la filtrazione
Soltanto da produzione biologica
Carbonati di sodioAmmessi soltanto per regolare il pHAmmessi soltanto per regolare il pH
Oli vegetaliAmmessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni
Soltanto da produzione biologica
Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni
Soltanto da produzione biologica
Allegato 3b

(art. 3c e 16a )

Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica

  1. Ѐ determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848: Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2025/405, GU L 2025/405 del 26.2.2025.
  2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L 2024/1143 del 23.4.2024.
Allegato 4
Allegato 4a
Allegato 5

(art. 4a biscpv. 1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell’ordinanza del 23 ottobre 201369sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.

1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali

11 Principi generali
  1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
  2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell’allegato 8.
  3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l’ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.
12 Mammiferi
  1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un’età superiore a una settimana.
  2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell’allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.
13 Pollame
  1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
    1. almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev’essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
    2. le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
    3. ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
    4800 polli da ingrasso, 3000 galline ovaiole, 5200 faraone, 4000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o 3200 altre anatre, 2500 oche o tacchini; d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m2.
  2. La densità d’occupazione nel ricovero è di 5 animali per m2di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m2se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d’occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l’ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m2.
  3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m2per gallina ovaiola, di 10 m2per tacchino compresa un’area ombreggiata di almeno1/3m2e di 2 m2per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
  4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm2di superficie di nido per ogni animale.
  5. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell’effettivo.
  6. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l’illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
  7. Sia all’interno del ricovero che durante l’uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
  8. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d’acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
  9. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d’uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

2 Alimentazione

  1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
  2. Durante il periodo dell’allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
  3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell’intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
  4. Per i suini di peso superiore a 35 kg, d’intesa con l’ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La quota di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.
  5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi).
  6. Nell’alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g), i) (leganti e antiagglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
  7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l’impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.
Allegato 6

(art. 4a biscpv. 2)

Superficie totale per animali della specie suina

AnimaliSuperficie totale
(stalla e superficie di uscita)
almeno … m2/animale
Scrofe da allevamento non in lattazione2,8
Verri da allevamento10
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg1,65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg1,10
Suinetti svezzati0,80

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti le superfici minime di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD70.

Allegato 7

(art. 4b cpv. 1 lett. b)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 201171sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 201172sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA).

Parte A Materie prime per alimenti per animali

I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall’allegato 1.4 numero 3 dell’OLAlA.

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali
Numero nel catalogo delle materie primeDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
11.1.1Carbonato di calcio
11.1.2Conchiglie marine calcaree
11.1.4Maërl
11.1.5Litotamnio
11.1.13Gluconato di calcio
11.2.1Ossido di magnesio
11.2.4Solfato di magnesio anidro
11.2.6Cloruro di magnesio
11.2.7Carbonato di magnesio
11.3.1Fosfato bicalcico
11.3.3Fosfato monocalcico
11.3.5Fosfato di calcio e di magnesio
11.3.8Fosfato di magnesio
11.3.10Fosfato monosodico
11.3.16Fosfato di calcio e di sodio
11.3.17Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio)Soltanto per acquacoltura
11.3.19Trifosfato pentasodicoSoltanto per animali da compagnia
11.3.27Diidrogenodifosfato di disodioSoltanto per animali da compagnia
11.4.1Cloruro di sodio
11.4.2Bicarbonato di sodio
11.4.4Carbonato di sodio
11.4.6Solfato di sodio
11.5.1Cloruro di potassio
2. Altre materie prime per alimenti per animali
Numero nel catalogo delle materie primeDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
10Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquaticiSono ammessi solo prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, prodotti o preparati senza solventi chimici. Si applicano le seguenti limitazioni per l’utilizzo: 1. I prodotti possono essere utilizzati solo per specie non erbivore, e 2. Gli idrolizzati proteici di pesce possono essere utilizzati solo per animali giovani.
ex 12.1.5LievitiLieviti ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergiensis , inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi,
solo se non disponibili di produzione biologica.
ex 12.1.12Prodotti del lievitoProdotto della fermentazione ottenuto da Saccharomyces cerevisiae , inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi, contiene lievito
solo se non disponibile di produzione biologica.
Erbe aromatiche
Melasse
Spezie
Possono essere utilizzate soltanto se
Si applica la seguente limitazione all’utilizzo:
l’utilizzo deve essere limitato all’1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Parte B Additivi per alimenti per animali

I numeri d’identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAlA.

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale a) conservanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
1a200Acido sorbico
1k236Acido formico
1k237iFormiato di sodio
1a260Acido acetico
1a270Acido lattico
1k280Acido propionico
1a330Acido citrico

Gruppo funzionale b) antiossidanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
1b306(i)Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo
1b306(ii)Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)

Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
E415Gomma di xantano
E412Gomma di guar
1c322
1e322i
LecitineSoltanto se ottenute da materie prime biologiche
Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura
E 407CarrageninaSoltanto per animali da compagnia

Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti

Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
E 535Ferrocianuro di sodioDosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E551bBiossido di silicio colloidale
E551cKieselgur (terra diatomacea purificata)
1m558iBentonite
E559Argille caolinitiche esenti da amianto
E560Miscele naturali di steatite e clorite
E562Sepiolite
E566Natrolite-fonolite
1g568Clinoptilolite di origine sedimentaria

Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento

Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
1k
1k236
1k237
1k280
1k281
Enzimi, microorganismi
Acido formico
Formiato di sodio
Acido propionico
Propionato di sodio
Ammessi solo per la garanzia di un’adeguata fermentazione
Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale b) aromatizzanti

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale
DenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
ex2aAstaxantinaSoltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace di crostacei di produzione biologica
Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche
In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina
ex2bSostanze aromatizzantiSolo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.)
Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
3aVitamine e provitamineDerivate da prodotti agricoli. Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli, sono ammesse vitamine e provitamine ottenute con processi di sintesi, fermo restando che: – per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli – per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli
3a370TaurinaSoltanto per gatti e cani
Se disponibile non di origine sintetica
3a920Betaina anidraSoltanto per animali monogastrici
Di produzione biologica; se non disponibile di origine naturale

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
3b101Carbonato di ferro (II) (siderite)
3b103Solfato di ferro (II) monoidrato
3b104Solfato di ferro (II) eptaidrato
3b201Ioduro di potassio
3b202Iodato di calcio anidro
3b203Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti
3b304Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti
3b402Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato
3b404Ossido di rame (II)
3b405Solfato di rame (II) pentaidrato
3b409Dicloruro di rame triidrossido
3b502Ossido di manganese (II)
3b503Solfato di manganese (II), monoidrato
3b603Ossido di zinco
3b604Solfato di zinco eptaidrato
3b605Solfato di zinco, monoidrato
3b609Idrossicloruro di zinco monoidrato
3b701Molibdato di sodio diidrato
3b801Selenito di sodio
3b802Selenito di sodio in granuli rivestiti
3b803Selenato di sodio
3b810Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato
3b811Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato
3b812Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato
3b817Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato

Gruppo funzionale c) amminoacidi, loro sali e prodotti analoghi

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale
DenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
3c3.5.1
e 3c352
L-istidina monocloridrato monoidratoProdotta tramite fermentazione
Può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente allegato non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci
Categoria 4: Additivi zootecnici
Numero d’identificazione o gruppo funzionaleDenominazioneCondizioni particolari e limitazioni
4a, 4b, 4c e 4dEnzimi e microorganismi
Allegato 8

(art. 4c )

Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

I disinfettanti sono prodotti biocidi. Possono essere immessi sul mercato e utilizzati se omologati, notificati o riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200573sui biocidi.

1. Prodotti autorizzati

– saponi a base di sodio e di potassio; – acqua e vapore; – latte di calce; – ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina); – soda caustica; – potassa caustica; – perossido di idrogeno; – essenze naturali di vegetali; – acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico; – alcole; – acido nitrico (attrezzatura per la mungitura); – acido fosforico (attrezzatura per la mungitura); – formaldeide; – carbonato di sodio; – calce viva; – calce.

2. Sono autorizzati inoltre

– prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche74.

3. Prodotti che non devono essere utilizzati come prodotti biocidi per la disinfezione

– soda caustica; – potassa caustica; – acido ossalico; – essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita; – acido nitrico; – acido fosforico; – carbonato di sodio; – solfato di rame; – permanganato di potassio; – panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale; – acido umico; – acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.

Allegato 9

(art. 16c e 16f )

Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

Confederazione Svizzera
Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità emittente (nome, indirizzo e numero di codice)2. Importazione secondo:
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23 (elenco dei Paesi) □
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □
3. Numero di serie del certificato di controllo4. Esportatore (nome e indirizzo)
5. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)6. Ente o autorità di controllo
(nome, indirizzo e numero di codice)
7. Paese di origine8. Paese di esportazione
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata10. Paese di destinazione
11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI)12. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)
13. Descrizione dei prodotti
Voce di tariffa Denominazione Numero di colli Numero del lotto Peso netto
commerciale
14. Numero del container15. Numero del sigillo doganale16. Peso lordo
17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera
Modalità
Identificazione
Documento di trasporto internazionale
18. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1
Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall’articolo 16 d capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 75 .
Data:
Nome e firma del responsabile
Timbro dell’ente o dell’autorità preposta al rilascio
19. Deposito doganale □ Perfezionamento attivo □
Nome e indirizzo dell’operatore:
Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice):
Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.
20. Esame dell’invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera
Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell’importazione e ufficio doganale competente).
Data:
Nome e firma del responsabile Timbro
21. Dichiarazione del primo destinatario
Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome della societàData
Nome e firma del responsabile

Parte B: Estratto del certificato di controllo

Confederazione Svizzera
Estratto n. … del certificato di controllo

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome, indirizzo e numero di codice)2. Importazione secondo:
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23 (elenco dei Paesi) □
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □
3. Numero di serie del certificato di controllo di base4. Società che ha suddiviso in più lotti l’invio originale (nome e indirizzo)
5. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)6. Importatore dell’invio originale (nome, indirizzo e codice EORI)
7. Paese di origine dell’invio originale8. Paese di esportazione
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata10. Paese di destinazione
11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)
12. Descrizione dei prodotti
Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell’invio originale
13. Dichiarazione dell’ente di certificazione competente
Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella
casella 3.
Data:
Nome e firma del responsabile
Timbro dell’ente competente
14. Dichiarazione del destinatario del lotto
Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome della società
Data:
Nome e firma del responsabile
Allegato 10

(art. 16i )

Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente

Nessuna registrazione per il momento

Allegato 11
Allegato 12

(art. 4e )

Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

Ente di certificazioneNumero di imprese registrate per ente di certificazioneNumero di imprese registrateNumero di controlli ordinariNumero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischiNumero totale di controlli
Produttori agricoli
*
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Produttori agricoli
*
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Produttori agricoli
*
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Produttori agricoli
*
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Ente di certificazioneNumero di controlli effettuati senza preavvisoNumero di campioni analizzatiNumero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente ordinanza
Produttori agricoli
*
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Produttori agricoli
*
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Produttori agricoli
*
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Ente di certificazioneNumero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE (1)Numero di condizioni per la vendita (concernenti la qualificazione biologica dei prodotti)(2)Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole(3)
Produttori agricoli*Produttori agricoli*Produttori agricoli*
Ente di certificazioneNumero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALENumero di irregolarità e di infrazioni constatate A (4)Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B (4)Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C (4)Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D (4)
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***
Trasformatori
**
ImportatoriEsportatoriAltre imprese
***

(1)Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.

(2)Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.

(3)Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.

(4)Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell’UFAG all’attenzione degli enti di certificazione per l’armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.

  • «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 910.18

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 733).

  7. RS 817.022.41

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591).

  9. RS 817.022.14

  10. RS 817.022.104

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

  14. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 733).

  15. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, GU L 253 del 16.7.2021, pag. 45–47.

  16. RS 817.022.104

  17. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  18. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  19. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 716).

  20. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 744).

  21. RS 916.307

  22. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  23. [RU 2007 6411, 2008 2275II 15871, 2009 6365, 2010 2525II, 2011 5297all. 2 n. 7.RU 2012 6407art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS 916.310 ).

  24. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

  25. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

  26. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

  27. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

  28. RS 916.401

  29. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

  30. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  31. RS 916.401

  32. [RU 2007 6411, 2008 2275II 15871, 2009 6365, 2010 2525II, 2011 5297all. 2 n. 7.RU 2012 6407art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS 916.310 ).

  33. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

  34. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

  35. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  36. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  37. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

  38. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  39. Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12. 2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473, GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4.

  40. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  41. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591).

  42. RS 943.03

  43. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

  44. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  45. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  46. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  47. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  48. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  49. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  50. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  51. Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024 (RU 2024 636). Abrogata dalla cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 716).

  52. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4519).

  53. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4367).

  54. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591).

  55. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 683).

  56. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  57. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4367).

  58. RS 817.022.104

  59. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  60. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636)

  61. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 716).

  62. RS 916.161

  63. RS 817.0

  64. RS 916.171

  65. RS 817.022.31

  66. RS 916.201

  67. RS 817.022.11

  68. RS 817.022.108

  69. RS 910.13

  70. RS 910.13

  71. RS 916.307

  72. RS 916.307.1

  73. RS 813.12

  74. L’elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all’indirizzo Internetwww.cheminfo.ch

  75. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10 giu. 2013, pag. 1.