Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette

910.124Departmental Ordinance1 lug 1999

(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

dell’11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19972,

ordina:

Art. 1 Esigenze minime relative al controllo

L’organismo di certificazione deve:

  1. 3 procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;
  2. verificare i flussi delle merci;
  3. controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità;
  4. garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;
  5. sovrintendere al test del prodotto finale.
Art. 2 Frequenza dei controlli
  1. L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di prima abilitazione.4
  2. Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d’estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese.5
  3. Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il testdelprodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singoloattore.6
  4. Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.
Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo

Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:

  1. esigenze strutturali;
  2. esigenze relative al processo.
Art. 4 Marchio di rintracciabilità

Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.

Art. 5 Test del prodotto finale
  1. Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico.
  2. L’esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.
  3. Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.
  4. Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.
Art. 6 Rapporto

L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:

  1. la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;
  2. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;
  3. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.
Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti

L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:

  1. l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;
  2. la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.
Art. 8 Manuale di controllo
  1. L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.
  2. Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.
  3. La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 910.12

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

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