(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
dell’11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19972,
ordina:
Art. 1 Esigenze minime relative al controllo
L’organismo di certificazione deve:
- 3 procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;
- verificare i flussi delle merci;
- controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità;
- garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;
- sovrintendere al test del prodotto finale.
Art. 2 Frequenza dei controlli
- L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di prima abilitazione.4
- Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d’estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese.5
- Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il testdelprodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singoloattore.6
- Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.
Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo
Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:
- esigenze strutturali;
- esigenze relative al processo.
Art. 4 Marchio di rintracciabilità
Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.
Art. 5 Test del prodotto finale
- Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico.
- L’esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.
- Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.
- Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.
Art. 6 Rapporto
L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:
- la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;
- la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;
- il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.
Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti
L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:
- l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;
- la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.
Art. 8 Manuale di controllo
- L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.
- Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.
- La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.