Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura

910.11Federal Council Ordinance1 ago 2006

(Ordinanza sulle tasse UFAG)

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura,3

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. ** La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresi la sua stazione federale di ricerca Agroscope e il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall’UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19924sulla statistica federale.5
  2. Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
  1. Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046sugli emolumenti.
  2. Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Art. 3
Art. 3a Rinuncia alla riscossione di tasse

Non sono riscosse tasse per:

  1. l’acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell’UFAG da parte dell’Ufficio federale di statistica;
  2. le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità;
  3. 7 l’uso di servizi elettronici dell’UFAG da parte di terzi che agiscono unicamente nell’ambito di un mandato di diritto pubblico o che sostengono l’attuazione del diritto europeo.
Art. 4 Calcolo della tassa
  1. Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. 1bis. Per il calcolo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 20188sulla salute dei vegetali si applica l’allegato 3.9
  2. Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
  3. Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
  4. Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli
    169–171a della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, per ogni ispezione è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per costi di viaggio e trasporto.10
Art. 5 Supplemento

Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l’UFAG può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

Art. 5a Acquisizione di dati sul latte e valutazioni

Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 18 ottobre 200011concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 1

(art. 4 cpv. 1)

Tasse per prestazioni e decisioni

Franchi/
spese effettive
1Ordinanza del 22 settembre 199712sull’agricoltura biologica
1.1Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9)200
1.2Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 16k cpv. 3)250
1.3Esame per la proroga di autorizzazioni concesse100
2Ordinanza del 7 dicembre 199813sulle zone agricole
2.1Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6)300
2.2Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6)600
2.3Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti1200
3Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 201914concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione
3.1Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a)spese effettive
3.2Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b)spese effettive
3.3Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2)spese effettive
e. metanolo (GC)80
f. cloruri e solfati (fotometria)50
4Ordinanza del 7 dicembre 199815sul materiale di moltiplicazione
4.1Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9)150
4.2Controllo di sementi e piante (art. 22 cpv. 4):
4.2.1Prelievo di campioni50
4.2.2Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di:
a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli55
b. altre specie90
5Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199816sulle sementi e i tuberi-seme
5.1Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per:
a. patate:
1. una varietà4000
2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore4500
b. altre specie:
1. una varietà2500
2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore3000
5.2Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4)30
5.3Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base, per campione (art. 24 cpv. 3)40
5.4Esame e approvazione di una designazione della varietà (art. 16a )100
6.
7Ordinanza del1° novembre 202317sui concimi
7.1Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di concime (art. 20)200
8Ordinanza del 26 ottobre 201118sugli alimenti per animali
8.1Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (art. 20)100
8.2Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo per alimenti per animali (art. 22)1400
8.3Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli alimenti OGM per animali (art. 62)1400
8.4Controllo degli alimenti per animali (art. 70) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l’articolo 4 capoverso 270
8.5Trattamento del rinnovo (art. 31) o dell’estensione di un’autorizzazione esistente (art. 22) per un additivo utilizzato negli alimenti per animali400
8.6Maggiori controlli degli alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 201119sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAIA), tassa per lotto50
8.7Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 OLAIA)costi effettivi
9.
10Ordinanza del 23 ottobre 201320sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
10.1Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4):
a. importo forfetario unico per i lavori di allacciamento1300–3300
b. importo forfetario annuo a copertura dei costi per la licenza e l’assistenza500–2000
10.2Richiesta di installazione di una possibilità per rendere accessibili i dati a terzi (art. 27 cpv. 9):
a. importo forfettario unico per il trattamento della prima richiesta1900
b. importo forfettario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva700
10.3Installazione e gestione dell’accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9):
a. importo forfettario unico per l’installazione dell’accesso ai dati500
b. importo forfettario annuo a copertura dei costi di gestione dell’accesso ai dati200
c. importo forfettario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accessibilità ai dati600–3200
Allegato 2

(art. 4 cpv. 1 e 5a )

Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni:

Franchi incl. IVA
1Dati sul latte di singole aziende
1.1Dati di singole aziende sulla produzione lattiera
a. Forniture mensili e indirizzo
(cognome, nome, via, n., NPA, luogo)
0.20 per produttore di latte
b. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a: – cantone d’appartenenza; – azienda annuale / d’estivazione; – classificazione nel catasto della produzione; – per regione (montagna / pianura); – numero di vacche da latte; – indirizzo di produzione (bio / conv.)Dati sul latte di singole aziende
(lett. a, b) 0.25 per produttore di latte
c. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle lett. a–b: – comune d’appartenenza; – classificazione nel catasto della produzione per zone; – numero di UBG; – superficie agricola utile (SAU)Dati sul latte di singole aziende
(lett. a, c) 0.25;
(lett. a, b, c) 0.30 per produttore di latte
d. Ev. altri dati di singole aziende disponibili su richiestaAl massimo 0.30 per produttore di latte
1.2Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte
e. Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e per valorizzatore incl. i seguenti dati: – comune d’appartenenza; – cantone d’appartenenza; – azienda annuale / d’estivazione; – vendita diretta sì / no; – valorizzazione di latte biologico sì / no; – valorizzazione di latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati sì / no0.50 per prodotto trasformato in base alla lista dei prodotti della TSM e per valorizzatore del latte, al massimo
però 5 per valorizzatore del latte
1.3Non sono riscosse tasse
a. da aziende soggette all’obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte;
b. per l’acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 200221sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.
2Valutazioni standard
Abbonamento annuale per l’accesso alla piattaforma di valutazione dell’UFAG per poter accedere a valutazioni standard dei seguenti ambiti: – Strutture delle aziende lattiere svizzere – Valorizzazione – Mercato – Uscite della ConfederazioneAbbonamento
per 1 persona fisica 300 all’anno; abbonamento aziendale (2–5 persone fisiche) 600 all’anno
3Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di singole valutazioni standard
– Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) sulla scorta dei dati sul latte disponibiliIn base al dispendio: a una tariffa oraria
di 100
– Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.
Allegato 3

(art. 4 cpv. 1bis)

Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV)

Franchi/tempo richiesto/ spese effettive
1Analisi di laboratorio eseguite da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF)spese effettive
2Controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1):
a. importo forfettario di trasferta100
b. esecuzione dei controllitempo richiesto
3Esecuzione dei controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un’infrazione dell’OSalVtempo richiesto
4Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d’entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1):
a. tassa di base per invio50
b. tassa supplementare per invio parziale10
5Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2):
a. trasfertatempo richiesto
b. esecuzione dei controllitempo richiesto
6Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento (art. 53) nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell’importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2):
a. tassa di base per il rilascio50
b. importo forfettario di trasferta100
c. collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del destinatario autorizzatotempo richiesto
7Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59):
a. tassa di base per il rilascio50
b. ulteriori accertamenti amministrativi per completare la domandatempo richiesto
c. importo forfettario di trasferta100
d. esecuzione dei controllitempo richiesto
8Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF (art. 83 cpv. 4):
a. tassa di base per il rilascio50
b. importo forfettario di trasferta100
c. esecuzione dei controllitempo richiesto
9Rilascio di un’autorizzazione eccezionale per:
a. l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)50
b. l’importazione di merci (art. 37)50
c. lo spostamento di merci in zone protette (art. 42)50
d. merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)50
10Omologazione di aziende che rilasciano passaporti fitosanitari (art. 77)50
11Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosanitarie50

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. RS 910.1

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615).

  4. RS 431.01

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 675).

  6. RS 172.041.1

  7. Introdotta dall’all. dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).

  8. RS 916.20

  9. Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615).

  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

  11. [RU 2000 2698, 2001 1191art. 51 n. 5, 2003 152cifra II n. 5319, 2005 3035art. 69 n. 1]

  12. RS 910.18

  13. RS 912.1

  14. RS 916.145.211

  15. RS 916.151

  16. RS 916.151.1

  17. RS 916.171

  18. RS 916.307

  19. RS 916.307.1

  20. RS 919.117.71

  21. RS 919.117.72

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