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901.021 ΓÇó Ordinanza sulla politica regionale
(OPR)
del 28 novembre 2007 (Stato 1° aprile 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 3, 10 e 20 della legge federale del 6 ottobre 20061sulla politica regionale,2
ordina:
Su proposta dei Cantoni e delle regioni, la SECO indice conferenze ad hoc. Queste ultime assicurano la collaborazione con Cantoni, Comuni, regioni montane e altre aree rurali.
L’ordinanza del 26 novembre 1997^7^sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
RS 901.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). ↩
www.bfs.admin.ch> Trovare statistiche > Temi trasversali > Analisi territoriali > Livelli geografici > Regioni di analisi ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). ↩
[RU 1998 79, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 21] ↩