Legge federale sui consultori di gravidanza

857.5Federal Act1 gen 1984

del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2019)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34quinquiese 64bisdella Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 19792e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 19803su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l’interruzione della gravidanza,

decreta:

Art. 1 Consultori
  1. In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all’aiuto.
  2. Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un’interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest’ultima.
  3. I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l’istituzione e l’esercizio.
  4. I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l’aiuto necessario.
Art. 2 Segreto d’ufficio e professionale
  1. I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all’obbligo del segreto giusta l’articolo 320 o 321 del Codice penale4. L’articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 20075. Nei rapporti con l’autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile6.78
  2. L’obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.
Art. 3 Disposizioni del Consiglio federale

Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.

Art. 4 Referendum, entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19849

Footnotes

  1. [CS 1 3; RU 1972 1509 ediz. franc.]

  2. FF 1979 II 965

  3. FF 1980 III 955

  4. RS 311.0

  5. RS 312.0

  6. RS 210

  7. Per. introdotto dal n. 4 dall’all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947;FF 2015 2751).

  8. Nuovo testo giusta il n. II 30 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989).

  9. DCF del 12 dic. 1983.