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857.5 ΓÇó Legge federale sui consultori di gravidanza
del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2019)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34quinquiese 64bisdella Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 19792e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 19803su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l’interruzione della gravidanza,
decreta:
Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19849
[CS 1 3; RU 1972 1509 ediz. franc.] ↩
FF 1979 II 965 ↩
FF 1980 III 955 ↩
RS 311.0 ↩
RS 312.0 ↩
RS 210 ↩
Per. introdotto dal n. 4 dall’all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947;FF 2015 2751). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 30 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989). ↩
DCF del 12 dic. 1983. ↩