855.1•Decreto federale che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi
Decreto federale che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi
855.1Simple Federal Decree (Adopting Agreements)27 apr 1972
del 27 aprile 1972 (Stato 1° ottobre 1999)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19712,
decreta:
Articolo unico
1La convenzione del 28 settembre 19543sullo statuto degli apolidi è approvata. 2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione. 3L’assistenza degli apolidi ai quali s’applica la convenzione è regolata dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull’asilo del 26 giugno 19984relative all’assistenza fornita ai rifugiati.5 4Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere la riserva fatta dalla Svizzera riguardo all’articolo 17 della convenzione del 28 luglio 19516sullo statuto dei rifugiati. 5Il presente decreto non è d’obbligatorietà generale; sarà nondimeno pubblicato nellaRaccolta ufficiale delle leggi federali.
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