Decreto federale che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi

855.1Simple Federal Decree (Adopting Agreements)27 apr 1972

del 27 aprile 1972 (Stato 1° ottobre 1999)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19712,

decreta:

Articolo unico

1La convenzione del 28 settembre 19543sullo statuto degli apolidi è approvata. 2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione. 3L’assistenza degli apolidi ai quali s’applica la convenzione è regolata dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull’asilo del 26 giugno 19984relative all’assistenza fornita ai rifugiati.5 4Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere la riserva fatta dalla Svizzera riguardo all’articolo 17 della convenzione del 28 luglio 19516sullo statuto dei rifugiati. 5Il presente decreto non è d’obbligatorietà generale; sarà nondimeno pubblicato nellaRaccolta ufficiale delle leggi federali.

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 1971 II 181

  3. RS 0.142.40

  4. RS 142.31

  5. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 142.31 ).

  6. RS 0.142.30