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Legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
del 20 marzo 1970 (Stato 1° gennaio 2020)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34^sexies^capoverso 2 lettera b della Costituzione federale,^
^visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1969,
decreta:
I. Disposizioni generali
Massima
Art. 1
- La Confederazione sostiene, mediante l’assegnazione di aiuti finanziari (sussidi) nei limiti dei crediti stanziati, i provvedimenti presi dai Cantoni per migliorare le condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna.
- I sussidi sono assegnati per lavori destinati a procurare sani alloggi a famiglie e persone di condizioni finanziarie modeste.
- La Confederazione assegna il sussidio anche se l’abitazione migliorata o suppletiva sarà abitata da famiglie o persone di condizioni finanziarie modeste soltanto all’atto del rendiconto.
Delimitazione delle regioni di montagna
Art. 2
- Il catasto federale della produzione agricola serve per la delimitazione delle regioni di montagna.
- Non sono compresi nelle regioni di montagna nel senso della presente legge i Comuni o le frazioni di Comuni di carattere urbano.
II. Sussidi federali
Lavori sussidiabili
Art. 3
- Il sussidio federale è assegnato particolarmente per:
- la riattazione di abitazioni che non rispondono alle esigenze poste dalle autorità competenti in materia d’igiene pubblica o di polizia edilizia;
- il miglioramento dell’abitazione mediante:
– l’adduzione d’acqua e di energia, tenuto conto che i sussidi accordati in virtù di altre disposizioni federali devono essere computati;
– la sistemazione d’impianti sanitari;
– l’aumento del numero dei locali abitabili, tenuto conto del numero dei membri della famiglia;
c. la sistemazione di abitazioni in edifici inutilizzati;
d. le costruzioni nuove sostituenti abitazioni il cui miglioramento non potrebbe essere intrapreso a cagione dell’entità dei costi rispetto ai risultati;
e. le costruzioni completive con due appartamenti al massimo, qualora le condizioni di spazio o l’entità dei costi non consentano di ampliare la superficie abitabile esistente;
f. l’acquisto di edifici o di parti di edifici laddove tale acquisto è più razionale della costruzione di un’abitazione nuova o completiva.
- Non è assegnato sussidio per:
- lavori correnti di manutenzione e di riparazione;
- il miglioramento di abitazioni che già fruiscono d’un auto federale giusta le disposizioni sulla concessione di sussidi a favore di bonifiche fondiarie e degli edifici rurali, nella misura in cui è accordato detto aiuto; sono eccettuati i crediti d’investimento giusta la legge federale del 23 marzo 1962su i crediti agricoli d’investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;
- costruzioni nuove in cui la superficie abitabile per abitazione non è sufficiente o nelle quali l’arredamento non raggiunge un determinato livello;
- progetti per i quali, tenuto conto dell’aiuto previsto, gli oneri a carico dei proprietari o le pigioni non sono in rapporto adeguato con il reddito e il patrimonio di chi abita la casa;
- progetti il cui finanziamento è previsto a saggi d’interesse superiori a quelli usuali;
- progetti di risanamento di abitazioni per le quali sono stati concessi sussidi a favore di nuove costruzioni sostitutive (cpv. 1 lett. d).
Assegnazione di sussidi
Art. 3a
L’Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l’importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l’anno di preventivo.
Esigenze edilizie
Art. 4
La Confederazione accorda il sussidio soltanto se i lavori sono conformi alle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio e dell’ambiente.
Entità del sussidio federale
Art. 5
- Il sussidio federale, graduato secondo la capacità finanziaria del Cantone, è del 10 fino al 30 per cento delle spese computabili. Nel singolo caso, questa aliquota può essere ridotta.
- Sono prese in considerazione le spese complessive di costruzione, comprese le tasse, ma esclusi gli interessi, le spese di acquisto del terreno e le indennità che fossero dovute a terzi. I lavori eseguiti dal committente come pure le sue forniture, sono computati secondo le tariffe locali.
- Il sussidio federale può essere vincolato alla condizione che sia assicurato il finanziamento delle spese da esso non coperte, tenuto conto delle prestazioni del committente.
Sussidio maggiorato
Art. 6
Il sussidio può, secondo la capacità finanziaria del Cantone, essere aumentato del 5 al 15 per cento delle spese computabili se il miglioramento delle condizioni d’abitazione impone al richiedente un onere eccessivo nonostante i sussidi ordinari della Confederazione e del Cantone.
Prestazione cantonale
Art. 7
- Il sussidio federale è subordinato ad una prestazione del Cantone in cui si trova l’abitazione da risanare.
- Tale prestazione è stabilita secondo il diritto cantonale entro i limiti della presente legge.
Ammontare della prestazione cantonale
Art. 8
- La prestazione del Cantone, aggiunta al sussidio federale, deve bastare a coprire nei casi dell’articolo 5 il 50 per cento e, nei casi dell’articolo 6, il 75 per cento delle spese computabili.
- Se il sussidio federale è ridotto nel singolo caso (art. 5 cpv. 1), il Cantone può ridurre la sua prestazione nelle stesse proporzioni.
- Il Cantone può subordinare la sua prestazione alla condizione che il Comune ne assuma una parte.
Prestazioni di terzi
Art. 9
- Le prestazioni dei Comuni e – ove non siano essi stessi committenti dei lavori – quelle d’altri Cantoni, di enti di diritto pubblico, di datori di lavoro, di fondazioni o di istituzioni d’utilità pubblica possono essere computate nell’importo della prestazione cantonale prevista nell’articolo 7; esse possono tuttavia sostituire il contributo del Cantone soltanto nella proporzione di quattro quinti. Il Cantone risponde delle prestazioni di terzi verso la Confederazione e verso il committente dei lavori.
- Le prestazioni di terzi conformemente al capoverso 1 sono computate nell’importo della prestazione cantonale soltanto ove il terzo consenta agli organi di controllo federali e cantonali, in ogni momento e nel modo che essi preferiscono, di verificare se la prestazione dei terzi sia stata effettivamente fornita e se essa non sia stata successivamente restituita.
Carattere della prestazione cantonale
Art. 10
- I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti di diritto pubblico, possono fornire i loro contributi altrimenti che in forma di sussidi a fondo perduto. Le loro prestazioni potranno essere fornite, ad esempio, in forma di prestiti a interesse ridotto o in natura, a condizione che siano equivalenti a un contributo in contanti.
- Tutti i terzi indicati nell’articolo 9, possono fornire prestazioni in natura in luogo e vece di prestazioni in contanti; esse devono essere indipendenti da quelle cui il committente del lavoro ha comunque diritto.
Compensazione e cessione di crediti
Art. 11
- Le prestazioni promesse dalla Confederazione possono essere compensate con crediti verso l’avente diritto soltanto se sono nati in virtù della presente legge o di altre disposizioni federali concernenti il promovimento della costruzione di abitazioni.
- Il diritto alle prestazioni promesse non può essere ceduto senza il consenso scritto del Cantone. Tale consenso può tuttavia essere accordato soltanto nel caso in cui la cessione tenda a garantire un credito relativo a lavori o a forniture sussidiabili per risanamenti o nuove costruzioni.
Trasferimento
Art. 12
Il sussidio federale assegnato o versato in virtù della presente legge non può essere trasferito a beneficio di altre abitazioni. Tuttavia, il sussidio assegnato o versato in favore di abitazioni distrutte dal fuoco o dagli elementi naturali può essere trasferito alle nuove abitazioni sostitutive, semprechè rimangano adempite le condizioni cui è subordinato l’aiuto federale.
III. Disposizioni particolari
Cambiamenti di destinazione; obbligo di rimborso
Art. 13
- Se le condizioni determinanti la promessa del sussidio federale e gli obblighi cui quest’ultimo è vincolato non sono adempiuti affatto o lo sono soltanto in modo insufficiente, il sussidio può essere ridotto o la promessa ritirata. Le prestazioni già fornite dovranno essere restituite parzialmente o completamente.
- Se durante il ventennio a contare dal pagamento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale), l’oggetto per il quale è stato accordato l’aiuto federale è sviato dallo scopo primitivo oppure la proprietà fondiaria è alienata, entro lo stesso termine, con lucro, le prestazioni della Confederazione dovranno essere rimborsate completamente o parzialmente. Il rimborso totale o parziale delle prestazioni può parimente essere chiesto se la situazione finanziaria dell’assegnatario si è assestata in modo assai considerevole e presumibilmente duraturo. Non è considerato sviamento dallo scopo il fatto che vani inoccupati siano transitoriamente dati in affitto, purché il Cantone consenta.
- A domanda dell’autorità cantonale competente, l’obbligo del rimborso va gratuitamente menzionato nel registro fondiario a titolo di restrizione di diritto pubblico della proprietà fondiaria.
- La mutazione di proprietà durante il ventennio successivo al pagamento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale) può essere iscritta nel registro fondiario soltanto se il proprietario presenta una dichiarazione dell’autorità cantonale e federale competente che autorizzi il trasferimento della proprietà o la cancellazione della menzione.
- Se il Cantone esige che il rimborso al quale ha diritto sia garantito da un’ipoteca o se a questo fine esso costituisce un’ipoteca legale nel senso dell’articolo 836 del Codice civile svizzero, tale garanzia deve estendersi al rimborso al quale ha diritto la Confederazione.
- In caso di contestazioni relative alla restituzione di sussidi federali, l’autorità federale competente emana una decisione. In caso di contestazione sul rapporto tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l’azione di diritto amministrativo in virtù dell’articolo 116 lettera a della legge federale del 16 dicembre 1943sull’organizzazione giudiziaria.
Prescrizione
Art. 14
- I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità cantonale competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono sorti.
- Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dall’assegnatario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
Diritto di pegno degli artigiani
a. In generale
Art. 15
- Gli artigiani, gli imprenditori, i fornitori e gli architetti che hanno eseguito lavori di risanamento o nuove costruzioni sussidiate o fornito materiali necessari per tali lavori, hanno, a garanzia del loro credito, in confronto del committente o dell’imprenditore, un diritto di pegno legale sul sussidio in contanti che le autorità federali hanno deciso d’assegnare al committente del lavoro.
- Il diritto di pegno si estende soltanto all’aliquota del sussidio in contanti che il committente può pretendere secondo il grado d’avanzamento dei lavori e che non è ancora stata pagata. Tale aliquota è stabilita definitivamente dall’autorità cantonale.
- Il diritto di pegno nasce nel momento in cui è promesso il sussidio e si estingue col pagamento del sussidio al committente del lavoro, al suo rappresentante o al cessionario.
- Se, per garantire delle anticipazioni, il committente ha ceduto il credito derivante dalla promessa di sussidio pagabile in contanti, il cessionario può pure prevalersi del diritto di pegno, semprechè le anticipazioni abbiano servito al pagamento di crediti relativi a lavori o a forniture sussidiabili per risanamenti o nuove costruzioni.
- Il diritto di domandare la costituzione d’un’ipoteca legale nel senso dell’articolo 837 numero 3 del Codice civile svizzero, non è leso in alcun modo dal diritto di pegno previsto nei capoversi 1 a 4 del presente articolo.
b. Graduatoria
Art. 16
Se più diritti di pegno sono fatti valere in tempo utile, secondo l’articolo 15 capoversi 1 a 4, i loro titolari hanno uguale diritto di essere soddisfatti sul pegno, qualunque sia la data del credito o la data alla quale il diritto di pegno è stato fatto valere.
IV. Obbligo d’informare, sanzioni, disposizioni penali e protezione giuridica
Obbligo d’informare
Art. 17
- I beneficiari dei sussidi sono tenuti a fornire alle autorità federali, cantonali e comunali competenti tutte le informazioni chieste riguardanti l’oggetto sussidiato. Su domanda, essi autorizzano le autorità a esaminare i libri, i conti e gli altri documenti pertinenti. L’obbligo d’informare si estende a tutti coloro che hanno partecipato o partecipano all’allestimento dei piani, al finanziamento, all’esecuzione, all’amministrazione dei lavori o alla gestione dell’edificio che è preso in considerazione.
- Qualora sia rifiutata un’informazione o non fossero presentati i documenti chiesti, l’assegnazione o il pagamento del sussidio può essere negato e la prestazione già fatta può essere ripetuta. Gli artigiani, gl’imprenditori, i fornitori, gli architetti e le altre persone che hanno partecipato ai lavori o alla fornitura di materiale possono essere esclusi dalla partecipazione ad altri lavori o forniture sussidiati o commessi dalla Confederazione.
- L’articolo 292 del Codice penale svizzerorimane riservato.
Sviamento
Art. 18
- Chiunque induce in errore l’autorità con indicazioni inveritiere o dissimulazione dei fatti oppure tenta di indurla in errore è escluso dalla concessione di sussidi federali secondo la presente legge o altre disposizioni federali concernenti la costruzione di abitazioni sussidiate; gli artigiani, gli imprenditori, gli architetti e le altre persone colpevoli sono esclusi da qualsiasi partecipazione ad altri lavori inerenti a provvedimenti di risanamento o costruzione d’abitazioni.
- È fatto salvo il procedimento penale.
Art. 18a aa
V. Finanziamento
Art. 19
VI. Disposizioni transitorie e finali
Controllo
Art. 20
- I Cantoni vigilano sull’esecuzione delle prescrizioni federali e accertano che siano adempite le condizioni alle quali è subordinata la concessione di un sussidio federale.
- Rimane riservato il diritto di vigilanza e controllo della Confederazione. 9
Termine d’assegnazione
Art. 21
Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni*.*
Esecuzione
Art. 22
- Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione ed emana le necessarie disposizioni. Esso può delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)e ai servizi che ne dipendono.
- I Cantoni emanano, nel quadro del diritto federale, le prescrizioni esecutive. Essi le comunicano al DEFR.
- a5…
Entrata in vigore
Art. 23
Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1971