Ordinanza sui costi di costruzione di nuove abitazioni

843.143.1Departmental Ordinance1 feb 1998

del 29 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1,

visto l’articolo 51 dell’ordinanza del 30 novembre 19812relativa alla legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,

ordina:

Art. 1 Principio

I limiti dei costi di costruzione vengono stabiliti in base a un tasso d’occupazione normale. Si tiene inoltre conto del valore d’uso e della sistemazione dell’abitazione. Il tasso d’occupazione normale viene valutato secondo il numero di persone che la comunità domestica può normalmente accogliere (PCD).

Art. 2 Limiti dei costi di costruzione
  1. I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione, le abitazioni in proprietà e le case unifamiliari sono stabiliti come segue:
PCDNumero
dei vani
Valore d’uso e sistemazione
dell’abitazione
Abitazioni
in locazione
Fr.
Abitazioni in proprietà per piani
Fr.
Case unifamiliari
Fr.
11sufficiente120 000140 000
buono145 000170 000
ottimo170 000200 000
22sufficiente145 000170 000
buono170 000200 000
ottimo195 000230 000
33sufficiente170 000200 000
buono195 000230 000
ottimo225 000260 000
43–4sufficiente195 000230 000320 000
buono225 000260 000350 000
ottimo255 000290 000375 000
54–5sufficiente225 000260 000350 000
buono255 000290 000375 000
ottimo280 000315 000400 000
64–6sufficiente255 000290 000375 000
buono280 000315 000400 000
ottimo305 000340 000425 000
75–7sufficiente280 000315 000400 000
buono305 000340 000425 000
ottimo330 000365 000455 000
87–8sufficiente305 000340 000425 000
buono330 000365 000455 000
ottimo355 000395 000480 000
  1. I limiti dei costi di costruzione per un posto di posteggio coperto e di autorimessa sono stabiliti a franchi 21 000.
Art. 3 Adeguamenti dei limiti dei costi di costruzione

I Cantoni possono, d’intesa con l’Ufficio federale delle abitazioni, diminuire o aumentare i limiti dei costi di costruzione ai sensi dell’articolo 2, tenendo conto dell’ubicazione dell’immobile, del mercato dell’alloggio e della situazione economica in generale. La differenza non può superare il 10 per cento.

Art. 4 Abitazioni per invalidi

L’Ufficio federale delle abitazioni esamina singolarmente la congruità dei costi delle abitazioni per gli invalidi.

Art. 5 Abitazioni per anziani

Se è provato che la costruzione di abitazioni per anziani comporta spese supplementari particolari, i limiti di costo possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’11 agosto 19953relativa ai costi di costruzione di nuove abitazioni è abrogata.

Art. 7 Disposizione transitoria

La presente ordinanza si applica a tutte le domande che vengono presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dalle disposizioni previgenti.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013.

  2. RS 843.1

  3. [RU 1995 4266]

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