Ordinanza concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici

843.142.3Departmental Ordinance1 giu 1989

del 12 maggio 1989 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1,

visto l’articolo 48 dell’ordinanza del 30 novembre 19812relativa alla legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,

ordina:

Art. 1 Esigenze minime relative all’area abitabile netta e alla sua ripartizione in vani

Le esigenze minime relative all’area abitabile netta, al numero e alla dimensione dei vani sono le seguenti:

Ripartizione minima dell’area abitabile
Numero di persone
della comunità
domestica (tasso d’occupazione
normale, PCD)
Spazio
individuale
Spazio
comunitario
CucinaServizi
igienici
Ripostiglio
all’interno
dell’appartamento
Area
residuale**
Totale minimo
di area abitabile
netta
m2m2m2m2m2m2m2
1*Totale 2654540
2*141854950
324195,547,560
430205,5410,570
536216,05,511,580
642226,05,514,590
748236,55,5215100
854246,55,5218110
*Per le piccole abitazioni vale inoltre il fascicolo n. 23d «Abitazioni per anziani: dati fondamentali, esigenze minime e raccomandazioni»/1981 emanato dalla Commissione federale per la ricerca sull’alloggio (CRA).
**L’area residuale si compone della somma delle aree di circolazione e delle rimanenti superfici ove queste eccedano le esigenze minime.
Art. 2 Minimo di area abitabile netta
  1. L’area abitabile netta di un locale individuale per una persona non deve essere inferiore ai 10 m2. Sono autorizzati locali più piccoli ove questi possano venire abbinati con altri vani.
  2. L’area abitabile netta del primo locale individuale per due persone non deve essere inferiore ai 14 m2.
  3. L’area abitabile netta degli altri locali individuali per due persone non deve essere inferiore ai 12 m2.
Art. 3 Dotazione minima della cucina
  1. La cucina deve poter essere dotata del seguente numero di elementi di 55 cm di larghezza e 60 cm di profondità:
Numero di persone della comunità domestica (PCD)
1 e 23 e 45 e 67 e 8
Numero di elementi
  1. Lo spazio libero davanti agli elementi istallati deve misurare almeno 140 cm di larghezza nelle abitazioni per 1 e 2 PCD e 120 cm in quelle per 3 a 8 PCD.
Art. 4 Dotazione minima dei servizi igienici

I servizi igienici devono comprendere i vani e l’attrezzatura seguenti:

per 1 e 2 PCD:un locale doccia accessibile con sedia a rotelle , con una doccia a livello del pavimento, un lavabo e un WC ove questo non sia previsto in un locale separato;
per 3 e 4 PCD:una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lunghezza, un lavabo e un WC ove questo non sia previsto in un locale separato;
per 5 a 8 PCD:una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lunghezza, un lavabo, un’altra installazione sanitaria o la relativa possibilità di allacciamento (p. es., un secondo lavabo, WC, bidè, lavatrice).Un locale con WC e lavandino.
Art. 5 Disposizioni finali
  1. L’ordinanza del 17 dicembre 19863concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici è abrogata.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1989.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013.

  2. RS 843.1

  3. [RU 1987 372]