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843.123.3•Ordinanza concernente i limiti di reddito e di sostanza per le riduzioni suppletive nella costruzione di abitazioni
843.123.3Departmental Ordinance1 gen 1994
del 24 settembre 1993 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1,
visti gli articoli 28 capoverso 4 e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 19812relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,
ordina:
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 843.1 ↩
Abrogati dal n. II dell’O del 25 mar. 1997, con effetto dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 12 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1998 172). ↩
[RU 1992 477] ↩
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