Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

842.4Federal Office Ordinance1 feb 2004

del 27 gennaio 2004 (Stato 1° febbraio 2025)

L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB),

visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA),

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Sezione 1: Limiti dei costi

Art. 1 Principio

L’UFAB classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.

Art. 2 Calcolo del numero di vani

La cucina e il bagno non sono presi in considerazione nel calcolo del numero di vani di un’abitazione.

Art. 3 Limiti dei costi per le abitazioni locative
  1. Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazioneLivello ILivello IILivello IIILivello IVLivello VLivello VI
Abitazione di 1 vano205 000225 000240 000255 000295 000335 000
Abitazione di 2 vani275 000300 000320 000340 000395 000450 000
Abitazione di 3 vani350 000385 000410 000440 000505 000575 000
Abitazione di 4 vani440 000480 000510 000545 000630 000720 000
Abitazione di 5 vani520 000570 000610 000650 000750 000855 000
Abitazione di 6 vani595 000650 000695 000740 000855 000975 000
Abitazione di 7 vani720 000790 000840 000900 0001 035 0001 185 000.2
  1. Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.
Art. 4 Limiti dei costi per oggetti in proprietà
  1. Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazioneLivello ILivello IILivello IIILivello IVLivello VLivello VI
Abitazione di 2 vani350 000385 000410 000440 000505 000575 000
Abitazione di 3vani455 000500 000535 000570 000655 000750 000
Abitazione di 4 vani575 000635 000675 000720 000830 000950 000
Abitazione di 5 vani690 000755 000805 000860 000990 0001 130 000
Abitazione di 6 vani790 000870 000925 000990 0001 140 0001 300 000
Abitazione di 7 vani955 0001 050 0001 120 0001 195 0001 380 0001 575 000.3
  1. Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazioneLivello ILivello IILivello IIILivello IVLivello VLivello VI
Abitazione di 3 vani650 000685 000720 000765 000835 000955 000
Abitazione di 4 vani815 000860 000905 000965 0001 050 0001 205 000
Abitazione di 5 vani980 0001 030 0001 085 0001 155 0001 255 0001 440 000
Abitazione di 6 vani1 130 0001 190 0001 250 0001 330 0001 450 0001 660 000
Abitazione di 7 vani1 360 0001 435 0001 505 0001 605 0001 750 0002 005 000.4
  1. In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue:
    1. 0,7 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 0 a 10;
    2. 0,9 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 11 a 20; e
    3. 1,2 per cento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno.
  2. Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’UFAB può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.
Art. 5 Limiti dei costi per le aree di parcheggio e i locali secondari
  1. Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Livello I + IILivello III + IVLivello V + VI
Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velo-cipedi38 00043 00047 000
Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi21 00023 00025 000
Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto13 00014 00015 000
Locale secondario26 00027 00029 000.5
  1. Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre appartamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente.
  2. I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto nonché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.
Art. 6 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali
  1. I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per:
    1. misure speciali di tecnica energetica;
    2. misure ecologiche speciali;
    3. misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o invalide.6
    a. la costruzione o il rinnovo di un’abitazione comporta costi di trasporto particolarmente elevati a causa della sua posizione topografica; e b. sono garantiti alloggi a pigioni e prezzi moderati.7
  2. I limiti dei costi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere aumentati di un livello se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  3. Può essere concesso un supplemento qualora condizioni di costruzione sfavorevoli rendano necessarie misure edilizie speciali.

Sezione 2: Importi dei mutui

Art. 7 Mutui per le abitazioni locative
  1. Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
    1. abitazione di 2 vani 70 000
    2. abitazione di 3 vani 90 000
    3. abitazione di 4 vani 115 000
    4. abitazione di 5 vani 135 000
  2. Per le abitazioni di 1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo.
  3. Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al 75 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.
Art. 8 Mutui per gli oggetti in proprietà
  1. Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
    1. abitazione di 2 e di 3 vani 40 000
    2. abitazione di 4 vani 60 000
    3. abitazione di 5 vani 80 000
  2. Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al 50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Footnotes

  1. RS 842

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAB del 2 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 781).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAB del 2 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 781).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAB del 2 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 781).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAB del 2 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 781).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 14 gen. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 197).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAB del 2 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 781).

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