Ordinanza del DEFR concernente l’importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili

842.11Departmental Ordinance1 feb 2004

del 27 gennaio 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visti gli articoli 3 capoverso 2 e 8 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 novembre 20032sulla promozione dell’alloggio (OPrA),

ordina:

Art. 1 Importo minimo degli investimenti in caso di rinnovi

Di regola, gli investimenti devono ammontare mediamente a 50 000 franchi per abitazione.

Art. 2 Costi computabili degli immobili

Per le nuove costruzioni e i rinnovi globali che prevedono modifiche importanti alla struttura di base, sono fissati i seguenti importi forfettari:

  1. lo 0,9 per cento dei costi d’impianto per i costi di manutenzione e per i depositi da versare nel fondo di rinnovamento, per il supplemento di rischio nonché per i relativi oneri e i tributi pubblici;
  2. il 4 per cento della pigione netta non ridotta per le spese amministrative.
Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 842.1

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