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842.11•Ordinanza del DEFR concernente l’importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili
842.11Departmental Ordinance1 feb 2004
del 27 gennaio 2004 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visti gli articoli 3 capoverso 2 e 8 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 novembre 20032sulla promozione dell’alloggio (OPrA),
ordina:
Di regola, gli investimenti devono ammontare mediamente a 50 000 franchi per abitazione.
Per le nuove costruzioni e i rinnovi globali che prevedono modifiche importanti alla struttura di base, sono fissati i seguenti importi forfettari:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.
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