Ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione

837.056.2Departmental Ordinance1 lug 2003

del 18 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visto l’articolo 85 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 agosto 19832sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI),

ordina:

Art. 1 Tariffe concernenti le spese di vitto nel luogo del corso
  1. Il rimborso delle spese di vitto nel luogo del corso ammonta a:
    1. 5 franchi per la prima colazione consumata all’esterno;
    2. 15 franchi per il pasto principale consumato all’esterno.
  2. Se il partecipante a un corso può consumare i pasti al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo, il rimborso ammonta a 10 franchi per un pasto principale.
Art. 2 Tariffe concernenti le spese di alloggio nel luogo del corso
  1. Il rimborso delle spese di alloggio nel luogo del corso ammonta a 300 franchi il mese.
  2. Al partecipante a un corso che deve alloggiare in albergo a causa della breve durata del corso o per altri motivi di forza maggiore è rimborsato l’80 per cento delle spese attestate, ma al massimo 80 franchi per notte.
  3. Il capoverso 2 non è applicabile al sussidio per le spese di soggiorno settimanale.
Art. 3 Tariffe concernenti le spese di viaggio

Il rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato ammonta per chilometro a:

  1. 50 centesimi per le autovetture;
  2. 25 centesimi per le motociclette;
  3. 10 centesimi per i ciclomotori.
Art. 4 Abrogazione del diritto previgente ed entrata in vigore
  1. L’ordinanza del 3 dicembre 19903concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 837.02

  3. [RU 1990 2047]

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.