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836.11 ΓÇó Ordinanza sugli assegni familiari nell’agricoltura
836.11OA FamFederal Council Ordinance1 gen 1953
(OA Fam)1
dell’11 novembre 1952 (Stato 23 aprile 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l’articolo 26 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 19523sugli assegni familiari nell’agricoltura (legge federale, LAF),4
ordina:
I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro agricolo hanno diritto agli assegni familiari per il periodo d’impiego. Se la durata dell’attività agricola è inferiore a un mese civile, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.
Sono considerati capi d’azienda i proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di un’azienda agricola.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). Secondo la medesima disp. i tit. marginali diventano tit. centrali. ↩
RS 830.1 ↩
RS 836.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3944). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 1985, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1985 318). ↩
Introdotto dal n. I del DCF del 21 set. 1962 (RU 1962 1106). Abrogato dal n. 3 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145). ↩
RS 836.2 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 1974 (RU 1974 692). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). ↩
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951). ↩
RS 836.2 ↩
Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3944). ↩
Correzione del 23 apr. 2014 (RU 2014 949). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩
Ora: il Dipartimento Federale dell’Interno (art. 1 n. 2 lett. m dell’O del 9 mag. 1979 che attribuisce gli uffici ai dipartimenti e i servizi alla Cancelleria federale,RU 1979 680). ↩