Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura

836.1LAFFederal Act1 gen 1953

(LAF)^1^

del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31biscapoverso 3 lettera b e 64bisdella Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19524,

decreta:

I. Applicabilità della LPGA

Art. 1Apri la dottrina

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell’agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ia. Assegni familiari

1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Art. 1a Persone aventi dirittoApri la dottrina
  1. Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati.
  2. I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:
    1. gli ascendenti e discendenti del capo d’azienda;
    2. i generi o le nuore del capo d’azienda, che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio.
  3. I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l’economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA6). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all’estero è retto dall’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 20067sugli assegni familiari (LAFam).8
  4. Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.
Art. 2 Specie di assegni; importiApri la dottrina
  1. Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l’economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam9.10
  2. L’assegno per l’economia domestica è di 100 franchi il mese.11
  3. Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam12; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.13
  4. .14
Art. 3 Assegno per l’economia domesticaApri la dottrina
  1. Hanno diritto all’assegno per l’economia domestica:
    1. 15 i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;
    2. i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
    3. i lavoratori agricoli che vivono nell’economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.
  2. Se ambedue i coniugi hanno diritto all’assegno per l’economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L’assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all’assegno.16
  3. I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all’assegno per l’economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.
  4. Il diritto all’assegno per l’economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l’economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l’economia domestica è sciolta.
Art. 4 Diritto agli assegni familiariApri la dottrina

Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS.

Art. 4a Pagamento del salario in uso nella località

Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.

2. Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti

Art. 5 Persone aventi diritto
  1. Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell’agricoltura e gli alpigiani indipendenti.
  2. Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.
Art. 6 Delimitazione delle regioni di montagnaApri la dottrina

Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l’assegnazione delle aziende alla regione di montagna.

Art. 7 Specie e ammontare degli assegniApri la dottrina

Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam17. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

Art. 8 CompensazioneApri la dottrina

Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194618su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS19») e all’articolo 18 della presente legge.

3. Disposizioni comuni

Art. 9 Assegni per i figli e assegni di formazioneApri la dottrina
  1. Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam20le persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 LAFam.
  2. Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA21, si applicano per analogia:
    1. articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni);
    2. articolo 7 (concorso di diritti);
    3. articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento);
    4. articolo 9 (versamento a terzi);
    5. articolo 10 (esclusione dell’esecuzione forzata).
Art. 10 Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e di agricoltore indipendente
  1. I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.22
  2. Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari.23
  3. Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull’alpe.24
  4. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)25, il congedo per l’altro genitore secondo gli articoli 329g e 329g bisCO, il congedo di assistenza secondo l’articolo 329i CO e il congedo di adozione secondo l’articolo 329j CO.26
Art. 11 e 12 {#lvl_I_a/lvl_3/art_11_12 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--11 und 12}

II. Organizzazione

Art. 13 Compiti delle casse di compensazioneApri la dottrina

La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell’articolo 61 della LAVS27(dette qui di seguito «casse di compensazione»).

Art. 14 Richiesta e versamento degli assegni familiari
  1. Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.
  2. In deroga all’articolo 19 capoverso 1 LPGA28, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente agli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno agli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani.29
  3. .30
Art. 15 Regolamento dei conti e dei pagamenti
  1. Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell’agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  2. Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS31.
Art. 16 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

La revisione delle casse secondo gli articoli 68 e 68a LAVS32e gli eventuali controlli dei datori di lavoro secondo l’articolo 68b LAVS devono estendersi anche all’esecuzione della presente legge.

Art. 17

III. Finanziamento

Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli
  1. I datori di lavoro nell’agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS33.34
  2. I contributi alle spese di amministrazione previsti nell’articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.
  3. Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA35.36
  4. La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.37
Art. 19 Assegni familiari agli agricoltori indipendenti

Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d’amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.

Art. 19a Assunzione di spese e tasse postali

Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dall’applicazione della presente legge e le spese per le tasse postali comprovate secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera b LAVS38sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19.

Art. 20
Art. 21 Contributi dei Cantoni
  1. I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all’importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.
  2. .39

IV. Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22 Particolarità concernenti il contenziosoApri la dottrina
  1. In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA40, i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
  2. In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85biscapoversi 2 e 3 LAVS41è applicabile per analogia.42
Art. 23 Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della LAVS43sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

V. Relazione con il diritto europeo

Art. 23aApri la dottrina
  1. Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199944tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
    1. regolamento (CE) n. 883/200445;
    2. regolamento (CE) n. 987/200946;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/7147;
    4. regolamento (CEE) n. 574/7248.
  2. Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196049istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  3. Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
  4. Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

VI. Disposizioni esecutive e finali

Art. 24 Relazione con il diritto cantonaleApri la dottrina

A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali.

Art. 25 Applicabilità della LAFam e della LAVS
  1. Nella misura in cui la presente legge e la LPGA50non prevedono un’esaustiva regolamentazione d’esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.51
  2. L’articolo 49f LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l’articolo 50a LAVS è applicabile per analogia alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.52
  3. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 della LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a della LAVS.
Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022
  1. L’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 153è sciolto all’entrata in vigore della presente modifica.
  2. Le risorse dell’accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
  3. La quota delle risorse dell’ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica.
Art. 26 Entrata in vigore ed esecuzione
  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.
  2. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280;FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.

  2. [CS 1 3;RU 1996 2502]. A queste disp. corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ).

  3. Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701722;FF 1999 5092).

  4. FF 1952 129

  5. RS 830.1

  6. RS 830.1

  7. RS 836.2

  8. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  9. RS 836.2

  10. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  11. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU 1974 689;FF 1973 I 1151).

  12. RS 836.2

  13. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  14. Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 350;FF 1983 IV 205). Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  15. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280;FF 1979 II 693).

  16. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU 1984 350352;FF 1983 IV 205).

  17. RS 836.2

  18. RS 831.10

  19. Nuova espr. giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  20. RS 836.2

  21. RS 830.1

  22. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323324;FF 2006 5815).

  23. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  24. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  25. RS 220

  26. Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2005 1429;FF 2002 6713, 2003 10142529). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17  mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680;FF 2022 2515,2742).

  27. RS 831.10

  28. RS 830.1

  29. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II1766,1994V897).

  30. Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  31. RS 831.10

  32. RS 831.10

  33. RS 831.10

  34. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280;FF 1979 II 693).

  35. RS 830.1

  36. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II1766,1994V897).

  37. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045).

  38. RS 831.10

  39. Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2022, con effetto 1° lug. 2023 (RU 2023 192;FF 2022 393).

  40. RS 830.1

  41. RS 831.10

  42. Nuovo testo giusta l’all. n. 114 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764).

  43. RS 831.10

  44. RS 0.142.112.681

  45. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 ).

  46. Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11 ).

  47. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

  48. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) e della Convenzione AELS riveduta.

  49. RS 0.632.31

  50. RS 830.1

  51. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

  52. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1).

  53. RU 1952 839

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