Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche

832.321.11Departmental Ordinance1 gen 1961

del 26 dicembre 1960 (Stato 1° gennaio 1961)

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 23 dicembre 19601concernente la prevenzione delle malattie professionali,

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

Le norme seguenti sono applicabili a tutte le imprese soggette all’ordinanza del 23 dicembre 19602concernente la prevenzione delle malattie professionali, le quali eseguiscono lavori con sostanze chimiche.

Art. 2 Sostituzione delle sostanze pericolose

Alle sostanze pericolose per la salute devono essere sostituite altre meno nocive, per quanto ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economico.

Art. 3 Protezione collettiva

È necessario predisporre accorgimenti tecnici, come dispositivi d’aspirazione, al fine di captare e di espellere dal luogo di lavoro i gas, i vapori e le polveri pericolose, contenenti le sostanze menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza del 6 aprile 19563sulle malattie professionali; in particolare si deve evitare che il massimo di concentrazione ammissibile nel luogo di lavoro, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, venga superato.

Art. 4 Protezione individuale

Se, per motivi particolari, la protezione collettiva giusta l’articolo 3 non è possibile o non può essere realizzata sufficientemente, devono essere utilizzati dei mezzi di protezione individuali complementari, come ad esempio apparecchi respiratori.

Art. 5 Misure igieniche
  1. Il capo dell’impresa deve mettere a disposizione del personale che eseguisce lavori imbrattanti, istallazioni adeguate che permettano di lavarsi come pure, all’occorrenza, di fare un bagno o una doccia.
  2. Gli abiti per il dopolavoro devono poter essere depositati in luogo riparato dal sudiciume.
Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato d’eseguirla.

Footnotes

  1. [RU 1960 1720, 1961 232482, 1971 752.RS 832.30 art. 105. lett. a].

  2. Ora: all’O del 19 dic. 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (RS 832.30 ).

  3. [RU 1956 675, 1960 1720art. 29 cpv. 2.RU 1963 781art. 4 cpv. 1]. Ora: menzionate nell’all. I dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202 ).