Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche
832.321.11Departmental Ordinance1 gen 1961Apri la fonte →
832.321.11
del 26 dicembre 1960 (Stato 1° gennaio 1961)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 23 dicembre 1960concernente la prevenzione delle malattie professionali,
ordina:
Le norme seguenti sono applicabili a tutte le imprese soggette all’ordinanza del 23 dicembre 1960concernente la prevenzione delle malattie professionali, le quali eseguiscono lavori con sostanze chimiche.
Alle sostanze pericolose per la salute devono essere sostituite altre meno nocive, per quanto ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economico.
È necessario predisporre accorgimenti tecnici, come dispositivi d’aspirazione, al fine di captare e di espellere dal luogo di lavoro i gas, i vapori e le polveri pericolose, contenenti le sostanze menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza del 6 aprile 1956sulle malattie professionali; in particolare si deve evitare che il massimo di concentrazione ammissibile nel luogo di lavoro, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, venga superato.
Se, per motivi particolari, la protezione collettiva giusta l’articolo 3 non è possibile o non può essere realizzata sufficientemente, devono essere utilizzati dei mezzi di protezione individuali complementari, come ad esempio apparecchi respiratori.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato d’eseguirla.
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