Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nella verniciatura a spruzzo
832.314.12Federal Council Ordinance1 mag 1966Apri la fonte →
832.314.12
del 5 aprile 1966 (Stato 1° maggio 1966)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 131 della legge federale del 13 giugno 1911sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni,
ordina:
Per la presente ordinanza valgono le definizioni seguenti: a. locale di spruzzo: locale speciale nel quale vengono eseguiti lavori di spruzzatura (vedi appendice I); b. cabina a spruzzo: cabina aperta solo dal lato di servizio, nella quale non si entra durante l’operazione di spruzzatura (vedi figure 1 e 2 dell’appendice II); c. posto di spruzzo: – cabina aperta solo da un lato, nella quale si entra durante l’operazione dei spruzzatura (vedi figura 1 dell’appendice III); – posto di lavoro nell’immediata vicinanza di una parete filtrante o sopra un’aspirazione sistemata nel pavimento o con una combinazione dei due sistemi di aspirazione (vedi figura 2 dell’appendice III). Se si tratta di un posto all’aperto come alla figura 2 dell’appendice III, una zona di 3 m di raggio, misurata da ogni collocazione dell’operatore, è considerata come appartenente al posto di spruzzo.
Si deve provvedere affinchè i compressori non possano aspirare dell’aria contenente delle impurità infiammabili.
Per i recipienti a pressione fa stato l’ordinanza del 19 marzo 1938concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione.
Agli operai va messo a disposizione l’occorrente per lavarsi con i necessari prodotti per la pulizia e la cura della pelle.
Le vernici, le lacche e i solventi, non strettamente necessari per i lavori in corso, sono da conservare, secondo la loro pericolosità, in armadi, magazzini, serbatoi speciali o all’aperto.
Per evitare la penetrazione di particelle di vernici o lacche nei canali di scarico, vanno montati efficaci separatori a secco o a umido, la cui pulizia o sostituzione risulti razionale e senza pericolo. Quando non è possibile accertare senz’altro lo stato di insudiciamento dei separatori, si deve montare un manometro, nella condotta di raccordo fra il separatore e il ventilatore di scarico, per controllare il grado di intoppo.
Lo sbocco dei canali di scarico va disposto in modo tale che i vapori sprigionatisi non possano nè incendiarsi nè arrivare, in quantità pericolosa, nell’edificio o nelle canalizzazioni. Lo sbocco dei canali d’evacuazione è da disporre in modo che un eventuale incendio nell’interno del canale non possa propagarsi.
Tutte le installazioni e apparecchiature elettriche, situate nei locali e nei posti di spruzzo, devono essere conformi alle regole per il materiale e gli apparecchi elettrici temporaneamente antideflagranti (Regole per il materiale temporaneamente antideflagrante) dell’Associazione svizzera degli elettrotecnici, eccetto quando
Le installazioni e le apparecchiature elettriche, non conformi alle regole per il materiale temporaneamente antideflagrante, vanno collocate in modo da non poter essere raggiunte dagli spruzzi delle pistole.
Tutte le installazioni elettriche all’interno delle cabine a spruzzo o direttamente al loro esterno, dal lato servizio, devono essere conformi alle prescrizioni dell’Associazione svizzera degli elettrotecnici, concernenti i materiali d’installazione e gli apparecchi elettrici antideflagranti, salvo che dette installazioni si trovino in un flusso di aria fresca o da esso protette e non siano esposte all’insudiciamento.
Per il comando dei ventilatori, installati nei locali e nei posti di spruzzo, va scelto quel tipo che garantisca ogni sicurezza contro la produzione di scintille. Ciò vale anche nel caso in cui detto comando si trovi nel canale di scarico. Il ventilatore di scarico non deve parimenti produrre scintille.
Sono ammessi solo impianti di riscaldamento che non abbiano a provocare l’accensione di nebbie di vernici, vapori di solventi e residui di vernici e lacche, per esempio riscaldamenti ad acqua o ad aria calda. Quando l’impianto di ventilazione viene usato come riscaldamento del locale, si deve immettere in quest’ultimo, durante la spruzzatura, solo aria fresca.
Tutte le parti degli impianti di verniciatura a spruzzo vanno tenute possibilmente pulite, allontanando i residui di vernici e lacche a intervalli adeguati. Per la raschiatura di tali residui sono da usare esclusivamente attrezzi di materiale antiscintille (rame, ottone, materie sintetiche, legno duro, ecc.).
Nei locali e nei posti di spruzzo non deve esserci del fuoco aperto e non si deve affatto fumare. Adeguati cartelli di divieto sono da appendere ben visibili. Nei locali e posti di spruzzo non sono altresì ammesse installazioni le cui temperature in superficie potrebbero provocare un’autoaccensione. Durante, come pure dopo la spruzzatura e fino a quando gli impianti non sono stati puliti, non devono essere eseguiti lavori che possano causare l’accensione di residui di vernici e lacche o di solventi (p. es. stagnatura, saldatura, lavori con smerigliatrici).
Le vernici e le lacche, i cui residui sono facilmente infiammabili, ad esempio vernici alla nitrocellulosa, non devono essere spruzzate nei medesimi impianti – senza averli puliti a fondo precedentemente – impiegati per le vernici e le lacche che possono riscaldarsi per susseguente autossidazione o polimerizzazione.
Nei locali di spruzzo non si devono eseguire altri lavori durante la spruzzatura.
I vapori di solventi, che si formano durante l’essiccazione degli oggetti appena verniciati, vanno, se necessario, aspirati così da eliminare il pericolo di intossicazione per le persone occupate nelle immediate vicinanze.
Quali lavori di verniciatura a spruzzo nell’edilizia sono considerati quelli eseguiti sul posto per nuove costruzioni, per trasformazioni e restauri.
Quando si eseguisce la verniciatura a spruzzo nell’interno di costruzioni, le nebbie di vernici e i vapori di solventi, che si formano durante la spruzzatura, sono da allontanare mediante una ventilazione naturale o artificiale, in modo da impedire l’accumulazione di miscele esplosive.
Le persone incaricate dei lavori di spruzzatura devono essere protette con adeguati mezzi, per es. apparecchi respiratori a iniezione di aria fresca o maschere con filtri a carbone attivo. Ciò vale anche per le persone che devono soffermarsi nelle vicinanze.
Nei locali, dove vengono eseguiti i lavori di verniciatura a spruzzo o nei quali possono penetrare nebbie di vernice infiammabili o vapori di solventi e accumularsi in quantità pericolosa, non deve esserci del fuoco aperto e non si deve affatto fumare. In questi locali non si devono eseguire lavori che possono causare l’accensione di nebbie di vernici o vapori di solventi (p. es. stagnatura, saldatura, lavori con smerigliatrici). Non sono altresì ammesse installazioni le cui temperature in superficie potrebbero provocare un’autoaccensione.
Nei rispettivi locali non si devono eseguire altri lavori durante la spruzzatura.
Quali lavori di verniciatura a spruzzo all’aperto, in grandi capannoni o di corta durata sono considerate: – la spruzzatura eseguita all’aperto o in capannoni aperti; – la spruzzatura in capannoni chiusi aventi almeno 6 m di altezza e più di 4000 m3di volume per luogo di spruzzo; – la spruzzatura della durata massima di 5 minuti durante una mezz’ora.
Per i lavori elencati nell’articolo 27 vanno prese le seguenti misure di protezione:
Durante e dopo la verniciatura a spruzzo nell’interno di recipienti, questi vanno ventilati artificialmente fintanto che vi si trovano delle persone.
L’aria viziata è da evacuare all’aperto in modo tale che i vapori emanati non possano nè incendiarsi nè attivare negli edifici o nelle canalizzazioni. Lo sbocco dei canali di evacuazione deve essere disposto in maniera che un eventuale incendio nell’interno del canale non possa propagarsi.
Il ventilatore e il suo comando devono essere del tipo antiscintille e antideflagrante.
Le persone incaricate dei lavori di verniciatura a spruzzo nell’interno di recipienti vanno sorvegliate, per l’intera durata del lavoro, da un’altra persona situata all’esterno.
Le persone, che penetrano nell’interno di recipienti, vanno munite di apparecchi respiratori a iniezione di aria fresca o di autorespiratori. I sorveglianti devono pure disporre di analoghi apparecchi respiratori.
Nell’interno di recipienti possono essere impiegate unicamente installazioni elettriche conformi alle prescrizioni dell’Associazione svizzera degli elettrotecnici concernenti i materiali di installazione e gli apparecchi elettrici antideflagranti.
Non è permesso rimanere nei recipienti con sigari, sigarette, ecc. accesi, fuoco aperto, fiammiferi o accendisigari.
Il sorvegliante, dandosi malessere o svenimento dell’operaio occupato nel recipiente, prende immediatamente le misure di salvataggio necessarie. A tale scopo si terrà a disposizione una corda adatta.
Per i procedimenti speciali di verniciatura a spruzzo con ridotta formazione di nebbia di vernici e vapori di solventi valgono le prescrizioni degli articoli 8 a 37, se qui di seguito non sono previste altre disposizioni.
La velocità dell’aria per la ventilazione degli impianti di verniciatura a spruzzo, prevista nell’articolo 9, e le dimensioni fissate nell’articolo 27 per grandi capannoni possono essere diminuite secondo la ridotta formazione di vapori di solventi e di nebbie di vernici, purchè ciò non costituisca un pericolo di intossicazione e di esplosione.
Quando non si prevede la penetrazione di particelle di vernici e lacche nei canali di scarico (p. es. spruzzatura elettrostatica), si può rinunciare al montaggio di separatori nei canali di scarico prescritto dall’articolo 11.
Vicino agli impianti di spruzzatura vanno disposti adeguati estintori.
Per l’adattamento degli impianti alle disposizioni della presente ordinanza viene accordato un termine di 3 anni. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può prolungare detto termine a 5 anni, allorquando si rendono necessari ingenti acquisti o vaste trasformazioni, purchè le esistenti inadeguatezze non presentino nessun pericolo importante.
L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza e prescrivere misure suppletive.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente ordinanza è punito conformemente agli articoli 66 e 103 della legge federale del 13 giugno 1911sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1966.
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