Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nella costruzione e nell’esercizio di forni di essiccazione e cottura di vernici
832.312.17Federal Council Ordinance1 mag 1966Apri la fonte →
832.312.17
del 5 aprile 1966 (Stato 1° maggio 1966)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l~’articolo 131 della legge federale del 13 giugno 1911sull’~assicurazione contro le malattie e gli infortuni,
ordina:
La ventilazione naturale o artificiale dei forni deve essere tale che la concentrazione di solventi nell’interno della camera del forno rimanga assolutamente sotto il limite di esplosione. Le camere dei forni, nelle quali si entra, sono da ventilare in misura tale da eliminare anche il pericolo di intossicazioni.
I bruciatori dei forni riscaldati a gas o a nafta devono avere un dispositivo di sicurezza che interrompa automaticamente l’afflusso del combustibile in caso di spegnimento della fiamma di accensione o di combustione.
Quando è prevedibile una sgocciolatura di vernici o lacche, si deve provvedere affinchè le gocce non possano infiammarsi a contatto con parti calde.
La ventilazione naturale è ammessa quando:
Ciò deve essere comprovato mediante calcoli o misurazioni.
Nelle aperture di adduzione ed evacuazione di aria non va montato alcun chiusino, salvo nel caso in cui esso sia asservito in modo da rimanere aperto durante l’utilizzazione del forno.
La ventilazione del forno non deve essere ostacolata da altri impianti di aerazione.
L’aria viziata va evacuata all’aperto in modo che i gas e i vapori sprigionatisi non possano ritornare negli edifici. Lo sbocco dei canali d’evacuazione è da disporre in modo tale che un eventuale incendio nell’interno del canale non possa propagarsi.
Una ventilazione artificiale è necessaria quando, in sua mancanza, possono formarsi delle miscele aria-vapore esplosive nelle camere dei forni.
La ventilazione va regolata in modo tale che la concentrazione di vapori di solventi nell’aria delle camere del forno non superi il 50 per cento del limite inferiore di esplosione. Se il genere del sovente varia talmente da non poter fissare il limite inferiore di esplosione, la concentrazione di vapori di solventi non deve superare i 15 g/m3. Ciò va comprovato per mezzo di calcoli o misurazioni, quando con la ventilazione nella camera del forno non si raggiunga un cambiamento di aria pari ad almeno 5 volte per minuto durante il periodo di essiccazione.
Per i forni con ventilazione a circuito chiuso, la ventilazione artificiale va comandata automaticamente in modo che la concentrazione di vapori di solventi, prescritta dall’articolo 10, non venga superata. Quando risulta impossibile adempiere altrimenti questa condizione, il passaggio alla ventilazione a circuito chiuso è permesso solo dopo che la camera del forno sia stata ventilata per almeno 15 minuti a porta chiusa e la temperatura nella camera di essiccazione abbia raggiunto il 90 per cento della temperatura fissata per la cottura.
Quando la cottura avviene in una camera separata, la porta fra la camera di essiccazione e quella di cottura va bloccata così da poterla aprire solo quando nella camera di cottura non è più possibile superare la concentrazione di vapori di solventi prescritta dall’articolo 10. Se risulta impossibile dempiere altrimenti questa condizione, la porta deve poter essere aperta solo dopo che siano trascorsi 15 minuti almeno dalla chiusura della porta della camera di essiccazione e la temperatura in quest’ultima camera abbia raggiunto il 90 per cento della temperatura di cottura.
Per i forni continui vale, tanto per la zona di essiccazione quanto per quella di cottura, la condizione dell’articolo 10.
Il riscaldamento e la ventilazione sono da accoppiare (p. es. mediante interruttori centrifughi o mezzi di controllo del flusso d’aria) in maniera da non poter azionare il riscaldamento se la ventilazione non funziona. Nei forni continui, il dispositivo trasportatore deve arrestarsi o dei segnali d’allarme chiaramente percepibili devono entrare in azione, in caso di interruzione della ventilazione.
L’aria viziata è da evacuare all’aperto in modo che i vapori contenuti non possano nè incendiarsi nè arrivare negli edifici, nelle condotte di aria fresca o nelle canalizzazioni. Lo sbocco dei canali d’evacuazione va disposto in modo tale che un eventuale incendio nell’interno del canale non possa propagarsi.
Quando l’aspirazione nel forno o in altri impianti causa una depressione nel locale dove essi sono installati, così da pregiudicare la ventilazione del forno, occorre provvedere o ad aspirare dall’esterno l’aria fresca per il forno oppure ad apprestare una sufficiente immissione artificiale di aria fresca nel locale. L’aria fresca immessa nel locale deve poter essere riscaldata nelle stagioni fredde, qualora essa venga aspirata dall’esterno.
Vicino ai forni devono essere disposti adeguati estintori.
Per l’adattamento dei forni alle disposizioni della presente ordinanza viene accordato un termine di 3 anni. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può prolungare detto termine a 5 anni, allorquando si rendono necessari ingenti acquisti o vaste trasformazioni, purchè le esistenti inadeguatezze non presentino nessun pericolo importante.
L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza e prescrivere misure suppletive.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente ordinanza è punito conformemente agli articoli 66 e 103 della legge federale del 13 giugno 1911sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1966.
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