Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione

832.312.12Federal Council Ordinance1 lug 2007

(Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione)

del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19642sul lavoro,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione.
  2. Essa si applica a:
    1. attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l’articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 200;
    2. recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 3000;
    3. recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 10 000;
    4. tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 °C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar × DN) è superiore a 3500;
    5. accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a–d.
  3. La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all’ordinanza del 29 novembre 20023concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all’ordinanza del 3 dicembre 19964concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso.
Art. 2 Altro diritto applicabile

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 19835sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l’ordinanza 4 del 18 agosto 19936concernente la legge sul lavoro.

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nell’ordinanza del 20 novembre 20027sulle attrezzature a pressione.

Art. 4 Esigenze relative alle attrezzature a pressione
  1. Possono essere impiegate soltanto attrezzature a pressione che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la dovuta cura, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
  2. L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata in particolare adempiuta se l’azienda utilizza attrezzi a pressione che osservano le disposizioni relative alla messa in circolazione contenute nel corrispondente atto normativo.
  3. Occorre provvedere, mediante misure appropriate, affinché la pressione massima e la temperatura massima ammissibili, specificate dal fabbricante per una determinata attrezzatura a pressione, non possano essere superate durante l’utilizzazione.
Art. 5 Montaggio e installazione di attrezzature a pressione

Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell’ambiente di lavoro in maniera che:

  1. le sostanze che ne fuoriescono, in particolare i liquidi, i gas e i vapori, non possano accumularsi o diffondersi in maniera pericolosa; all’occorrenza, i locali devono essere sufficientemente ventilati;
  2. le sostanze che fuoriescono dai dispositivi destinati a limitare la pressione siano evacuate senza pericolo;
  3. gli effetti esterni, in particolare meccanici, termici o chimici, non possano provocare pericoli.
Art. 6 Protezione contro le esplosioni

In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d’incendio e d’esplosione.

Art. 7 Protezione contro l’accesso non autorizzato

Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l’accesso non autorizzato che può provocare pericoli.

Art. 8 Manutenzione
  1. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. A tale proposito occorre tener conto della loro destinazione e ubicazione.
  2. La manutenzione dev’essere eseguita secondo un piano stabilito in anticipo e i risultati vanno documentati.
Art. 9 Utilizzazione di attrezzature a pressione appartenenti a terzi

Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un’attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 10 Fissazione della pressione di concessione

Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE8(direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 20159sulle attrezzature a pressione.

Sezione 2: Obbligo di notifica e ispezione

Art. 11 Obbligo di notifica
  1. L’azienda deve notificare per scritto all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) le attrezzature a pressione prima della loro messa in servizio nonché ogni modifica importante.
  2. La notifica contiene le seguenti indicazioni:
    1. i dati tecnici essenziali dell’attrezzatura a pressione;
    2. l’ubicazione e lo scopo dell’impiego;
    3. le misure di protezione;
    4. eventualmente, indicazioni sulla qualifica dell’azienda per eseguire determinate ispezioni internamente all’azienda.
  3. L’INSAI tiene un registro delle attrezzature a pressione notificate.
Art. 12 Obbligo di ispezione
  1. Le attrezzature a pressione vanno sottoposte periodicamente a ispezione.
  2. Le ispezioni servono a stabilire lo stato di un’attrezzatura a pressione dal profilo della sicurezza. Devono essere eseguite, indipendentemente dalla manutenzione di cui all’articolo 8, quando l’attrezzatura a pressione non è in esercizio e quando è in esercizio; i risultati delle ispezioni sono documentati.
  3. I costi delle ispezioni sono a carico dell’azienda.
Art. 13 Esonero dall’obbligo di ispezione
  1. L’INSAI può, su richiesta dell’azienda, esonerare attrezzature a pressione dall’obbligo di ispezione se la sicurezza di esercizio è garantita per quanto riguarda la perdita di materiale, le alterazioni del materiale dovute al fluido, la pressione e il funzionamento.
  2. Dopo ogni modifica importante dell’attrezzatura a pressione, l’INSAI esamina se l’esonero dall’obbligo di ispezione è giustificato.
Art. 14 Competenza in materia di ispezioni
  1. Le ispezioni sono eseguite dall’organizzazione incaricata ai sensi dell’articolo 85 capoverso 3 LAINF (organizzazione qualificata). Essa le esegue d’intesa con l’azienda.
  2. L’INSAI può incaricare gli ispettorati degli utilizzatori di eseguire le ispezioni periodiche. Essi devono essere accreditati conformemente alla norma ISO/CEI 17020, tipo B10.
  3. Le ispezioni delle attrezzature a pressione senza rischio di surriscaldamento durante l’esercizio possono essere eseguite dall’azienda, per quanto essa sia qualificata a farlo e presenti un piano d’ispezione.
  4. L’organizzazione qualificata e gli ispettorati degli utilizzatori devono comunicare all’azienda il risultato delle ispezioni periodiche eseguite e farlo iscrivere nel registro.
Art. 15 Riparazioni e modifiche

Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d’intesa con l’organizzazione qualificata o con l’ispettorato degli utilizzatori.

Art. 16 Direttive

La commissione di coordinamento prevista dall’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all’articolo 52a OPI11, direttive sull’attuazione della presente ordinanza.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente
  1. Le seguenti ordinanze sono abrogate:
  2. Ordinanza del 9 aprile 192512concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore;
  3. Ordinanza del 19 marzo 193813concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione.
  4. L’OPI14è modificata come segue:

.15

Art. 18 Disposizione transitoria relativa ai controlli periodici secondo il diritto anteriore

Le attrezzature a pressione che sottostanno all’obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell’attrezzatura a pressione da parte dell’organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d’intesa con l’organizzazione qualificata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007.

Footnotes

  1. RS 832.20

  2. RS 822.11

  3. RS 741.621

  4. RS 742.401.6

  5. RS 832.30

  6. RS 822.114

  7. [RU 2003 38, 2010 2583all. 4 n. II 5, 2015 1903all. 6 n. 6.RU 2016 233art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2016 (RS 930.114 ).

  8. Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

  9. RS 930.114

  10. ISO/CEI 17020: 1998, documento n. 601.dw, edizione novembre 2004, rev. 04. Questa norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

  11. RS 832.30

  12. [CS 8 370;RU 1974 1381, 1999 704n. II 30, 2006 2437art. 8 n. 1]

  13. [CS 8 388;RU 2006 2437art. 8 n. 2]

  14. RS 832.30

  15. La mod. può essere consultata allaRU 2007 2943.