(Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione)
del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19642sul lavoro,
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
- La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione.
- Essa si applica a:
- attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l’articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 200;
- recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 3000;
- recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 10 000;
- tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 °C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar × DN) è superiore a 3500;
- accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a–d.
- La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all’ordinanza del 29 novembre 20023concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all’ordinanza del 3 dicembre 19964concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso.
Art. 2 Altro diritto applicabile
Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 19835sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l’ordinanza 4 del 18 agosto 19936concernente la legge sul lavoro.
Art. 3 Definizioni
Si applicano le definizioni contenute nell’ordinanza del 20 novembre 20027sulle attrezzature a pressione.
Art. 4 Esigenze relative alle attrezzature a pressione
- Possono essere impiegate soltanto attrezzature a pressione che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la dovuta cura, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata in particolare adempiuta se l’azienda utilizza attrezzi a pressione che osservano le disposizioni relative alla messa in circolazione contenute nel corrispondente atto normativo.
- Occorre provvedere, mediante misure appropriate, affinché la pressione massima e la temperatura massima ammissibili, specificate dal fabbricante per una determinata attrezzatura a pressione, non possano essere superate durante l’utilizzazione.
Art. 5 Montaggio e installazione di attrezzature a pressione
Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell’ambiente di lavoro in maniera che:
- le sostanze che ne fuoriescono, in particolare i liquidi, i gas e i vapori, non possano accumularsi o diffondersi in maniera pericolosa; all’occorrenza, i locali devono essere sufficientemente ventilati;
- le sostanze che fuoriescono dai dispositivi destinati a limitare la pressione siano evacuate senza pericolo;
- gli effetti esterni, in particolare meccanici, termici o chimici, non possano provocare pericoli.
Art. 6 Protezione contro le esplosioni
In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d’incendio e d’esplosione.
Art. 7 Protezione contro l’accesso non autorizzato
Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l’accesso non autorizzato che può provocare pericoli.
Art. 8 Manutenzione
- Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. A tale proposito occorre tener conto della loro destinazione e ubicazione.
- La manutenzione dev’essere eseguita secondo un piano stabilito in anticipo e i risultati vanno documentati.
Art. 9 Utilizzazione di attrezzature a pressione appartenenti a terzi
Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un’attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 10 Fissazione della pressione di concessione
Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE8(direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 20159sulle attrezzature a pressione.
Sezione 2: Obbligo di notifica e ispezione
Art. 11 Obbligo di notifica
- L’azienda deve notificare per scritto all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) le attrezzature a pressione prima della loro messa in servizio nonché ogni modifica importante.
- La notifica contiene le seguenti indicazioni:
- i dati tecnici essenziali dell’attrezzatura a pressione;
- l’ubicazione e lo scopo dell’impiego;
- le misure di protezione;
- eventualmente, indicazioni sulla qualifica dell’azienda per eseguire determinate ispezioni internamente all’azienda.
- L’INSAI tiene un registro delle attrezzature a pressione notificate.
Art. 12 Obbligo di ispezione
- Le attrezzature a pressione vanno sottoposte periodicamente a ispezione.
- Le ispezioni servono a stabilire lo stato di un’attrezzatura a pressione dal profilo della sicurezza. Devono essere eseguite, indipendentemente dalla manutenzione di cui all’articolo 8, quando l’attrezzatura a pressione non è in esercizio e quando è in esercizio; i risultati delle ispezioni sono documentati.
- I costi delle ispezioni sono a carico dell’azienda.
Art. 13 Esonero dall’obbligo di ispezione
- L’INSAI può, su richiesta dell’azienda, esonerare attrezzature a pressione dall’obbligo di ispezione se la sicurezza di esercizio è garantita per quanto riguarda la perdita di materiale, le alterazioni del materiale dovute al fluido, la pressione e il funzionamento.
- Dopo ogni modifica importante dell’attrezzatura a pressione, l’INSAI esamina se l’esonero dall’obbligo di ispezione è giustificato.
Art. 14 Competenza in materia di ispezioni
- Le ispezioni sono eseguite dall’organizzazione incaricata ai sensi dell’articolo 85 capoverso 3 LAINF (organizzazione qualificata). Essa le esegue d’intesa con l’azienda.
- L’INSAI può incaricare gli ispettorati degli utilizzatori di eseguire le ispezioni periodiche. Essi devono essere accreditati conformemente alla norma ISO/CEI 17020, tipo B10.
- Le ispezioni delle attrezzature a pressione senza rischio di surriscaldamento durante l’esercizio possono essere eseguite dall’azienda, per quanto essa sia qualificata a farlo e presenti un piano d’ispezione.
- L’organizzazione qualificata e gli ispettorati degli utilizzatori devono comunicare all’azienda il risultato delle ispezioni periodiche eseguite e farlo iscrivere nel registro.
Art. 15 Riparazioni e modifiche
Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d’intesa con l’organizzazione qualificata o con l’ispettorato degli utilizzatori.
Art. 16 Direttive
La commissione di coordinamento prevista dall’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all’articolo 52a OPI11, direttive sull’attuazione della presente ordinanza.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente
- Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- Ordinanza del 9 aprile 192512concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore;
- Ordinanza del 19 marzo 193813concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione.
- L’OPI14è modificata come segue:
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Art. 18 Disposizione transitoria relativa ai controlli periodici secondo il diritto anteriore
Le attrezzature a pressione che sottostanno all’obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell’attrezzatura a pressione da parte dell’organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d’intesa con l’organizzazione qualificata.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007.