Legge federale concernente l’indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello

832.311.18Federal Act1 ott 1934

del 28 marzo 1934 (Stato 1° ottobre 1934)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 34terdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1933,

decreta:

Art. 1
  1. I colli o altri oggetti pesanti mille chilogrammi o più di peso lordo, consegnati entro i confini del territorio della Confederazione Svizzera e destinati ad essere trasportati per mare o per via navigabile interna, devono portare l’indicazione del loro peso, segnato all’esterno in modo chiaro e durevole.
  2. Eccezionalmente, quando per ragioni speciali sia impossibile determinare il peso esatto, sul collo si deve segnare il peso approssimativo, con indicazione che faccia chiaramente risaltare che si tratta soltanto d’una approssimazione.
Art. 2
  1. Il peso dev’essere segnato prima dell’imbarcazione e prima che il collo abbia lasciato il territorio della Confederazione Svizzera.
  2. L’obbligo di segnare il peso incombe allo speditore e ai suoi rappresentanti.
Art. 3
  1. La presente legge non si applica ai materiali trasportati alla rinfusa.
  2. Sono parimente esentate le merci in transito, a meno che esse siano rispedite dalla Svizzera con nuovi documenti di trasporto.
Art. 4
  1. I Cantoni sono incaricati di vigilare all’esecuzione della presente legge; essi designano gli organi d’esecuzione.
  2. Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza. Può chiedere ai Cantoni dei rapporti sull’esecuzione.
Art. 5
  1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non indica il peso conformemente a quanto prescrivono gli articoli 1 e 2 sarà punito con una multa di cinquecento franchi al più.
  2. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 18532.
  3. Spetta ai Cantoni di perseguire e giudicare le infrazioni.
Art. 6
  1. Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. Esso è incaricato della sua esecuzione.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 19343

Footnotes

  1. RS 101

  2. [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 7 813 art. 48;RS 312.0 art. 342 cpv. 2 n. 3, 734.0 art. 61, 783.0 art. 69 n. 4,RS 311.0 art. 398 cpv. 2 lett.a ]. Ora: le disposizioni generali del CP (art. 334 CP –RS 311.0 ).

  3. DCF del 23 lug. 1934 (RU 50 714).

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