832.27•Decreto federale che approva la convenzione concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro
Decreto federale che approva la convenzione concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro
832.27Federal Assembly Ordinance9 giu 1927
del 9 giugno 1927 (Stato 9 giugno 1927)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
in applicazione dell’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 1926,
decreta:
I.
Il Consiglio federale è autorizzato:
- a ratificare a suo tempo la convenzione del 5 giugno 19252concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.
- a conchiudere con certi Stati degli accordi per la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.
II.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.
Footnotes
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.