Ordinanza che fissa i premi supplementari per la prevenzione degli infortuni

832.208Federal Council Ordinance1 gen 1984

del 6 luglio 1983 (Stato 1° gennaio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 87 capoverso 1 e 88 capoverso 2 della legge federale
del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni,

ordina:

Art. 1
  1. Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali è pari al 6,5 per cento dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni professionali.
  2. Per le aziende che, secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 19832sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sottostanno solo in parte alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, il premio supplementare è calcolato secondo la seguente tabella:
Quota della massa salariale per lavori
non assoggettati rispetto alla massa
salariale complessiva sottoposta ai premi
Aliquota
del premio supplementare
In %
meno del 10%6.5
dal 10%6,0
dal 26%5,5
dal 42%5,0
dal 58%4,5
dal 74%4,0
dal 90%3,53
Art. 2

Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali è pari allo 0,75 per cento dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Footnotes

  1. RS 832.20

  2. RS 832.30

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1987 832).