progetti
832.208 ΓÇó Ordinanza che fissa i premi supplementari per la prevenzione degli infortuni
832.208Federal Council Ordinance1 gen 1984
del 6 luglio 1983 (Stato 1° gennaio 1994)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 87 capoverso 1 e 88 capoverso 2 della legge federale
del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni,
ordina:
| Quota della massa salariale per lavori non assoggettati rispetto alla massa salariale complessiva sottoposta ai premi | Aliquota del premio supplementare In % |
|---|---|
| meno del 10% | 6.5 |
| dal 10% | 6,0 |
| dal 26% | 5,5 |
| dal 42% | 5,0 |
| dal 58% | 4,5 |
| dal 74% | 4,0 |
| dal 90% | 3,53 |
Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali è pari allo 0,75 per cento dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.