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832.206.2•Ordinanza sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell’assicurazione contro gli infortuni
832.206.2Federal Council Ordinance1 gen 1986
del 17 settembre 1986 (Stato 1° gennaio 1986)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 56 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),
ordina:
In assenza di convenzione, ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 LAINF, tra gli assicuratori e gli stabilimenti o le case di cura è determinante la convenzione sulla collaborazione e le tariffe stipulata con l’INSAI.
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1986.
RS 832.20 ↩
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