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832.102.4•Ordinanza sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia
832.102.4Federal Council Ordinance1 lug 1999
del 23 giugno 1999 (Stato 1° luglio 1999)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 19941sull’assicurazione malattie;
visto l’articolo 77 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19952sull’assicurazione malattie,
ordina:
Le disposizioni della presente ordinanza stabiliscono i requisiti minimi che vanno adempiti dai programmi di diagnosi precoce del cancro del seno, previsti nell’articolo 12 lettera o numero 2 dell’ordinanza del 29 settembre 19953sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.
RS 832.10 ↩
RS 832.102 ↩
RS 832.112.31 ↩
Ottenibili presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna. ↩
Ottenibili presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna. ↩
Ottenibili presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). ↩
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