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831.426.3•Ordinanza sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi
831.426.3Federal Council Ordinance1 gen 1988
del 16 settembre 1987 (Stato 1° gennaio 1992)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
ordina:
Quando una rendita superstiti subentra a una rendita d’invalidità, o quando una rendita in corso subisce modifiche, vien tenuto conto del periodo intercorso.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.
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