Ordinanza dell’UFAS concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l’assicurazione per l’invalidità

831.201.7Federal Office Ordinance1 lug 2008

del 9 giugno 2008 (Stato 1° luglio 2008)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 19611su l’assicurazione per l’invalidità,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l’attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l’articolo 68quaterdella legge federale del 19 giugno 19592su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).

Art. 2 Scopo dei progetti pilota
  1. I progetti pilota si prefiggono di:
    1. integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo;
    2. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità.
  2. I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d’integrazione o il miglioramento di quelli esistenti.
Art. 3 Domande
  1. Le domande per l’attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in qualsiasi momento all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
  2. Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti:
    1. obiettivo e utilità del progetto pilota;
    2. descrizione dello stesso;
    3. disposizioni che derogano a quelle della LAI3;
    4. proposta dettagliata e piano di finanziamento;
    5. piano di valutazione;
    6. organizzazione del progetto;
    7. organizzazioni coinvolte;
    8. scadenzario dell’attuazione.
  3. L’UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda.
Art. 4 Decisione
  1. L’UFAS decide se autorizzare un progetto pilota dopo aver consultato la Commissione federale dell’AVS/AI. Prima di decidere, l’UFAS sente anche gli uffici AI interessati dal progetto pilota.
  2. L’autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell’articolo 68quatercapoverso 2 LAI4.
  3. L’UFAS può vincolare l’autorizzazione a oneri.
Art. 5 Aiuti finanziari
  1. L’assicurazione per l’invalidità può versare aiuti finanziari per progetti pilota.
  2. Gli aiuti finanziari possono essere versati per:
    1. l’attuazione di progetti pilota;
    2. provvedimenti volti a migliorare l’integrazione;
    3. provvedimenti volti a prevenire l’invalidità;
    4. la creazione di posti di lavoro;
    5. la creazione di incentivi all’integrazione di assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo.
  3. L’UFAS decide in merito al versamento degli aiuti finanziari.
Art. 6 Valutazione
  1. I richiedenti devono effettuare una valutazione dei risultati del progetto pilota.
  2. L’UFAS esamina la valutazione. A tal fine può ricorrere a specialisti.
Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Footnotes

  1. RS 831.201

  2. RS 831.20

  3. RS 831.20

  4. RS 831.20

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