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831.201.7•Ordinanza dell’UFAS concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l’assicurazione per l’invalidità
831.201.7Federal Office Ordinance1 lug 2008
del 9 giugno 2008 (Stato 1° luglio 2008)
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 19611su l’assicurazione per l’invalidità,
ordina:
La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l’attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l’articolo 68quaterdella legge federale del 19 giugno 19592su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
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